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ToggleQuando la condotta del responsabile del sinistro provoca lesioni o addirittura la morte degli altri automobilisti, l’incidente può avere rilevanti conseguenze anche in sede penale.
L’avvio del procedimento penale non preclude la possibilità per la vittima o per i suoi familiari, in caso di incidente mortale, di agire in giudizio per ottenere il giusto risarcimento danni da incidenti stradali.
Affrontare le conseguenze di un incidente stradale grave, senza un’adeguata assistenza legale può comportare rischi significativi. Rivolgendosi allo Studio Legale Scarpellini, la vittima può tutelare i propri diritti in tutte le fasi del procedimento, dalla denuncia o querela fino all’ottenimento del giusto risarcimento.
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Quando un incidente stradale diventa un reato penale?
Non tutti gli incidenti stradali hanno conseguenze penali. Affinché ciò avvenga occorre che la condotta del conducente integri gli estremi di un reato previsto dal Codice penale.
Il reato di omicidio stradale è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 23 marzo 2016 n. 41, entrata in vigore il 25 marzo 2016, che ha inserito nel Codice penale gli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali).
Prima della riforma del 2016, i decessi causati da incidenti stradali venivano ricondotti alla fattispecie generale di omicidio colposo prevista dall’art. 589 c.p., ritenuta dal legislatore insufficiente sotto il profilo sanzionatorio rispetto alla crescente incidenza degli incidenti mortali causati da guida in stato di ebbrezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti o da condotte di guida particolarmente pericolose.
La riforma ha, quindi, introdotto una fattispecie autonoma di reato, con pene significativamente più elevate e un sistema di aggravanti volto a rafforzare la tutela della vita e dell’incolumità nella circolazione stradale.
La Cassazione penale ha chiarito come, in presenza di reati stradali di rilevante gravità, come lesioni personali o omicidio stradale, la responsabilità penale del conducente può comportare, oltre alla condanna, anche l’applicazione di misure accessorie come la sospensione o la revoca della patente.
Prognosi superiore a 40 giorni e procedibilità penale
Il reato di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.) si configura quando l’incidente provoca lesioni tali da determinare una prognosi superiore a 40 giorni o compromissioni permanenti della salute. In questi casi, il procedimento penale è, come vedremo, avviato d’ufficio.
La responsabilità penale dopo un incidente stradale: è personale?
Nell’ordinamento italiano, la responsabilità penale è sempre personale: ciascun conducente risponde individualmente per le azioni o omissioni che abbiano determinato o concorso a causare l’incidente.
In caso di evento mortale, la legge punisce in modo più severo chi, per violazione delle norme stradali, cagiona la morte di uno o più soggetti. Recenti pronunce di legittimità hanno inoltre sottolineato le condizioni in cui possono configurarsi attenuanti speciali, anche in presenza di un eventuale concorso di colpa della vittima.
Querela e denuncia per lesioni colpose stradali personali: differenze e casi pratici
Nel caso di incidenti stradali che provocano lesioni personali, la modalità con cui prende avvio il procedimento penale dipende dalla gravità delle conseguenze riportate dalla vittima e dalla presenza di eventuali circostanze aggravanti previste dalla legge.
Quando le lesioni riportate sono di lieve entità e comportano una prognosi non superiore a quaranta giorni, il reato di lesioni personali stradali colpose è generalmente procedibile a querela della persona offesa.
Diversamente, nei casi in cui le lesioni risultino più gravi oppure ricorrano specifiche condizioni di pericolosità della condotta di guida, il reato diventa procedibile d’ufficio, con la conseguenza che l’azione penale viene avviata autonomamente dal Pubblico Ministero, indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
La procedibilità d’ufficio ricorre, in particolare, quando:
- la prognosi supera i quaranta giorni;
- il conducente si trovava in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- vi siano violazioni particolarmente gravi del Codice della strada, quali eccesso di velocità, guida contromano, attraversamento con semaforo rosso o sorpassi pericolosi;
- l’incidente abbia determinato lesioni gravissime o la morte della vittima.
In tali ipotesi, la notizia di reato può derivare direttamente dall’intervento delle forze dell’ordine, dal referto sanitario trasmesso dalla struttura ospedaliera o da altri atti ufficiali, senza che sia necessaria alcuna iniziativa della persona offesa. Ne consegue che il procedimento penale prosegue anche qualora la vittima non intenda sporgere querela o abbia raggiunto un accordo risarcitorio in sede civile.
Differenza tra procedibilità a querela e d’ufficio
La procedibilità a querela attribuisce alla persona offesa un ruolo decisivo nell’attivazione del procedimento penale anche sotto il profilo risarcitorio, poiché l’avvio del procedimento penale può incidere sulle trattative con la compagnia assicurativa e sulla ricostruzione delle responsabilità.
La procedibilità d’ufficio, invece, risponde a un interesse pubblico alla repressione di condotte considerate particolarmente pericolose per la sicurezza della circolazione stradale. In questi casi lo Stato interviene indipendentemente dalla volontà della vittima, ritenendo che la gravità del fatto imponga un accertamento penale volto non solo a tutela del singolo danneggiato ma anche con finalità di prevenzione generale.
Termini e modalità per presentare querela
La querela può essere presentata presso la Procura della Repubblica, gli uffici di polizia giudiziaria o tramite consegna di un atto formale da parte di un avvocato entro tre mesi. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’improcedibilità dell’azione penale.
Strategie legali per ottenere il giusto risarcimento
L’art. 74 del codice di procedura penale disciplina la costituzione di parte civile: chi ha subito un danno come conseguenza di un reato o i suoi familiari, in caso di morte, può avanzare richiesta risarcitoria direttamente in sede penale nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.
Il soggetto che ha subito il danno, costituendosi parte civile nel processo penale, è tenuto a provare l’effettiva sussistenza del fatto illecito, l’esistenza del danno subito, il nesso causale tra la condotta dell’autore e il pregiudizio lamentato.
In questa prospettiva, la richiesta di risarcimento diventa anche lo strumento attraverso il quale la vittima ottiene l’accertamento della responsabilità penale, oltre al ristoro economico.
È importante sottolineare che la costituzione di parte civile deve avvenire dopo l’udienza preliminare ma prima dell’inizio degli atti introduttivi del dibattimento; una volta avviato il dibattimento, la possibilità di partecipare al processo penale per far valere la propria pretesa risarcitoria viene meno.
In ambito civile, la vittima che ha riportato lesioni a seguito di un incidente conserva il diritto di ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniale (ad esempio spese mediche, perdita di reddito o altri oneri documentati) sia del danno non patrimoniale (danno biologico, morale e esistenziale), a condizione che dimostri la responsabilità dell’altro conducente e il nesso causale tra l’evento e la lesione subita. Questo principio si fonda su norme come l’art. 2043 c.c. e l’art. 2054 c.c., nonché sulle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private.
Per quantificare i danni biologici, morali ed esistenziali derivanti da lesioni lievi (microlesioni), si applica la tabella ministeriale prevista dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, aggiornata annualmente. Per le lesioni più gravi (macrolesioni), invece, si applica la nuova Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) introdotta dal D.P.R. n. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025, che garantisce uniformità e omogeneità nella determinazione dei valori di risarcimento.
Prevenire future complicazioni legali dopo un incidente
Per ridurre il rischio di controversie penali e civili future, è fondamentale adottare alcune precauzioni pratiche fin dai primi momenti successivi all’incidente:
- Conservare tutta la documentazione utile, come verbali, fotografie, referti medici e testimonianze di chi ha assistito all’evento.
- Gestire con attenzione le comunicazioni con le assicurazioni, evitando dichiarazioni spontanee che possano essere interpretate in senso sfavorevole.
- Rivolgersi immediatamente a un avvocato esperto in infortunistica stradale, per definire una strategia efficace e tutelare pienamente i propri diritti.
Lo Studio Legale Scarpellini accompagna le vittime della strada in ogni fase del procedimento, dal supporto nella presentazione della querela fino alla gestione delle richieste di risarcimento presso le compagnie assicurative.