Studio Legale Scarpellini

Il danno parentale nelle relazioni familiari complesse: le Tabelle Milano 2022 tra prevedibilità del quantum e discrezionalità giudiziale

Negli ultimi anni il danno da perdita del rapporto parentale è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale. La materia, da sempre caratterizzata da un elevato tasso di discrezionalità giudiziale, ha progressivamente abbandonato automatismi fondati sul mero vincolo biologico, per orientarsi verso una valutazione più concreta ed effettiva della relazione affettiva intercorrente tra la vittima primaria ed il congiunto superstite.

In tale contesto si colloca il nuovo sistema a punti introdotto dalle Tabelle del Tribunale di Milano 2022, elaborate anche alla luce delle note pronunce della Corte di Cassazione nn. 10579/2021 e 33005/2021, le quali hanno ribadito la necessità di garantire:

  • uniformità;
  • prevedibilità;
  • trasparenza motivazionale;
  • verificabilità del quantum risarcitorio.

Il sistema milanese, nella sua dichiarata funzione nomofilattica e uniformatrice, nasce proprio con l’obiettivo di limitare il rischio di liquidazioni intuitive o eccessivamente disomogenee, introducendo parametri predeterminati volti a guidare il giudice nella quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Eppure, proprio l’esperienza applicativa concreta delle nuove Tabelle mostra come la discrezionalità giudiziale continui a svolgere un ruolo decisivo, soprattutto nei casi caratterizzati da relazioni familiari “imperfette”, discontinue o non conformi ai modelli tradizionali di convivenza e quotidianità affettiva.

È in questi casi che emerge una questione giuridica e culturale di straordinaria delicatezza:
fino a che punto il giudice può spingersi nella valutazione qualitativa del legame senza trasformare l’accertamento dell’effettività relazionale in una sorta di giudizio implicito sulla “validità” degli affetti?

Le Tabelle Milano 2022 e il sistema a punti

Le Tabelle milanesi 2022 hanno introdotto un modello parametrico fondato su cinque indicatori:

  • età della vittima primaria;
  • età del superstite;
  • convivenza;
  • sopravvivenza di altri congiunti;
  • qualità ed intensità della relazione affettiva.

I primi quattro parametri possiedono natura prevalentemente oggettiva. Il quinto parametro — comunemente definito “parametro E” — costituisce invece il vero cuore discrezionale del sistema.

È proprio tale parametro che consente al giudice di modulare in misura anche significativa il quantum risarcitorio sulla base della concreta consistenza del rapporto familiare.

In linea teorica il sistema appare condivisibile. La perdita di un congiunto non può essere ridotta ad un automatismo risarcitorio fondato sul solo dato biologico. La stessa Corte di Cassazione ha chiarito più volte che il danno parentale:

  • non si identifica con il mero rapporto di parentela;
  • richiede l’accertamento dell’effettività del vincolo;
  • deve essere personalizzato in relazione alle specificità del caso concreto.

Tale impostazione mira ad evitare liquidazioni standardizzate ed indifferenziate, riconoscendo che i rapporti umani possiedono intensità differenti.

Tuttavia, il problema emerge nel momento in cui il giudice è chiamato a “misurare” la qualità del legame.

Il rischio di una normativizzazione dell’affettività

La difficoltà principale del danno parentale consiste nel fatto che il sentimento umano non è suscettibile di prova diretta.

L’amore, l’affetto, la sofferenza per la perdita di una persona cara non sono elementi misurabili secondo criteri scientifici o matematici. Per tale ragione la giurisprudenza ha sempre fatto ricorso ad indici presuntivi:

  • convivenza;
  • frequentazione;
  • quotidianità;
  • sostegno reciproco;
  • progettualità comune;
  • testimonianze;
  • comunicazioni;
  • continuità relazionale.

Si tratta inevitabilmente di indicatori esterni del rapporto.

Il problema è che tali indicatori non sempre coincidono con la reale profondità del sentimento.

Esistono relazioni:

  • non conviventi;
  • discontinue;
  • segnate da pregresse difficoltà;
  • caratterizzate da lunghi periodi di separazione;
  • persino conflittuali;

che nondimeno possono conservare una fortissima intensità affettiva.

Allo stesso modo, l’assenza di una quotidianità tradizionale non implica necessariamente l’assenza del dolore derivante dalla perdita.

La moderna struttura familiare è estremamente più complessa rispetto ai modelli tradizionali del passato:

  • famiglie separate;
  • genitorialità frammentate;
  • ricomposizioni familiari;
  • percorsi di riavvicinamento;
  • relazioni affettive non lineari.

In tali contesti il rischio è che il giudizio sull’effettività del legame finisca inconsapevolmente per sovrapporsi ad una valutazione implicita di “normalità” relazionale.

È proprio qui che il sistema del parametro E mostra le sue maggiori criticità.

La Cassazione e il concetto di effettività del rapporto

La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha più volte chiarito che:

  • il danno parentale non è automatico;
  • ma nemmeno può essere subordinato all’esistenza di un rapporto perfettamente conforme ai modelli familiari tradizionali.

La Suprema Corte ha affermato che:

  • la non convivenza non esclude il danno parentale;
  • l’intensità del dolore non è suscettibile di prova diretta;
  • il giudice deve valorizzare qualsiasi allegazione idonea a dimostrare la concreta esistenza del rapporto affettivo.

Particolarmente significativa è la giurisprudenza secondo cui:
“i rapporti affettivi possono manifestarsi in forme diverse dalla coabitazione”.

Si tratta di un principio fondamentale.

La convivenza rappresenta certamente un indice rilevante, ma non può trasformarsi in un criterio esclusivo o quasi esclusivo di valutazione dell’affettività.

Analogamente, pregresse difficoltà familiari non equivalgono necessariamente ad assenza di legame.

Vi sono rapporti:

  • imperfetti;
  • tormentati;
  • incompleti;
  • in ricostruzione;

che tuttavia conservano una intensa componente emotiva.

Ed è proprio nei casi relazionalmente più complessi che il sistema del danno parentale incontra le sue maggiori difficoltà applicative.

Il delicato confine tra valutazione probatoria e giudizio sul sentimento

Occorre evitare un equivoco molto diffuso.

Il giudice non è chiamato a stabilire “quanto una persona amasse realmente” il proprio familiare.

Il compito del giudice consiste invece nel verificare:

  • quali elementi probatori consentano di ricostruire la consistenza concreta del rapporto;
  • e quale incidenza tale rapporto abbia avuto nella vita del superstite.

La distinzione è sottile ma fondamentale.

Quando il giudice valorizza:

  • affidamenti;
  • conflittualità;
  • assenza di convivenza;
  • frammentazione familiare;

non necessariamente sta negando l’esistenza dell’affetto.

Più correttamente, egli sta ritenendo che tali elementi non consentano di collocare il rapporto nella fascia massima di intensità relazionale.

Tuttavia, nella prassi concreta, il confine tra:

  • valutazione probatoria;
    e
  • giudizio implicito sulla qualità dell’amore;

diviene estremamente labile.

Ed è proprio qui che il sistema rischia di perdere quella prevedibilità che le Tabelle Milano 2022 miravano a garantire.

La funzione delle Tabelle Milano: limite all’arbitrio o semplice orientamento?

Uno degli interrogativi più rilevanti riguarda proprio il ruolo delle Tabelle.

Se il giudice può:

  • partire da un punteggio tabellare elevato;
  • e successivamente ridurre drasticamente il quantum sulla base di una personalizzazione fortemente discrezionale;

allora il rischio è che il sistema a punti perda parte della propria funzione uniformatrice.

La prevedibilità del quantum rappresenta infatti uno degli obiettivi fondamentali della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione ha più volte evidenziato come le Tabelle debbano:

  • limitare oscillazioni irragionevoli;
  • evitare liquidazioni intuitive;
  • garantire una motivazione verificabile.

Tuttavia, nei casi caratterizzati da relazioni familiari problematiche o non convenzionali, il parametro E continua a lasciare al giudice un margine di discrezionalità estremamente ampio.

Ciò non significa che il sistema sia errato.

Significa piuttosto che il danno parentale rimane inevitabilmente una delle forme risarcitorie più difficili da standardizzare.

Le relazioni familiari “imperfette”

Uno degli aspetti più interessanti dell’evoluzione giurisprudenziale contemporanea riguarda proprio il riconoscimento della complessità delle relazioni umane.

Sempre più frequentemente i giudici si trovano ad affrontare situazioni caratterizzate da:

  • genitorialità interrotte;
  • rapporti ripresi dopo anni di distanza;
  • famiglie disgregate;
  • legami ricostruiti;
  • percorsi affettivi non lineari.

In tali contesti la domanda centrale diviene inevitabilmente questa:

può un rapporto problematico generare un dolore meno autentico?

La risposta non può essere semplicistica.

È certamente legittimo che:

  • la continuità della relazione;
  • la quotidianità;
  • la stabilità affettiva;

incidano sulla misura del danno.

Ma è altrettanto vero che:

  • il dolore umano;
  • il senso di perdita;
  • la sofferenza per la definitiva impossibilità di ricostruire un rapporto;

possono essere intensissimi anche in presenza di relazioni fragili o irregolari.

Anzi, talvolta proprio i rapporti incompiuti o in fase di riavvicinamento possono generare forme di sofferenza particolarmente profonde, legate alla perdita definitiva della possibilità evolutiva del legame.

La perdita della “possibilità relazionale”

La giurisprudenza più recente ha iniziato a valorizzare un concetto molto importante:
il danno parentale non riguarda soltanto il rapporto esistente al momento del fatto, ma anche la perdita della sua possibile evoluzione futura.

Si tratta di una prospettiva particolarmente significativa nei rapporti:

  • in ricostruzione;
  • non pienamente consolidati;
  • ma ancora vitali sul piano affettivo.

La morte improvvisa interrompe infatti non solo la relazione presente, ma anche:

  • il suo possibile sviluppo;
  • il recupero futuro;
  • la crescita del legame;
  • la possibilità di riconciliazione.

In tali casi una lettura eccessivamente “retrospettiva” della relazione rischia di sottovalutare proprio la dimensione dinamica dell’affettività umana.

Il ruolo della CTU psicologica

Altro tema estremamente delicato riguarda il peso delle consulenze tecniche d’ufficio nei giudizi sul danno parentale.

La CTU psicologica rappresenta uno strumento importante, ma inevitabilmente problematico.

Il consulente:

  • non misura il dolore;
  • non può accertare scientificamente l’amore;
  • non può trasformare il sentimento in dato oggettivo.

Eppure, nella prassi, la CTU finisce spesso per incidere profondamente sulla percezione giudiziale della qualità del rapporto.

Il rischio è che:

  • il disagio familiare;
  • la distanza relazionale;
  • la fragilità dei percorsi genitoriali;

vengano interpretati come indice di una ridotta consistenza affettiva.

Anche qui il confine è estremamente delicato.

La complessità di una relazione non coincide necessariamente con l’assenza di amore.

Conclusioni

Il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta oggi uno dei terreni più complessi dell’intero sistema risarcitorio italiano.

Le Tabelle Milano 2022 hanno certamente introdotto:

  • maggiore trasparenza;
  • maggiore uniformità;
  • maggiore controllabilità del quantum.

Tuttavia, il parametro relativo alla qualità del rapporto continua inevitabilmente a lasciare spazio ad una significativa discrezionalità giudiziale.

Nei casi caratterizzati da relazioni familiari “imperfette”, discontinue o non tradizionali, tale discrezionalità diviene particolarmente delicata.

Il rischio non è soltanto quello di una oscillazione del quantum.

Il rischio più profondo è che il giudizio sull’effettività relazionale finisca, anche inconsapevolmente, per trasformarsi in una valutazione implicita della “normalità” degli affetti.

La sfida del diritto contemporaneo consiste allora nel trovare un equilibrio difficile ma indispensabile:

  • evitare automatismi biologici;
  • senza però pretendere modelli affettivi standardizzati;
  • riconoscere la necessità della prova;
  • senza ridurre il sentimento umano a schemi relazionali rigidamente predeterminati.

Perché le relazioni umane, nella loro autenticità più profonda, raramente seguono percorsi lineari.

Immagine di Avv. Roberta Scarpellini

Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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