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ToggleLa ritenzione di corpi estranei dopo un intervento chirurgico, nota in medicina come gossypiboma, rappresenta uno degli errori più gravi e potenzialmente pericolosi. Pur trattandosi di un evento raro, può provocare complicanze rilevanti e rendere necessari ulteriori interventi correttivi.
Se sei vittima di un errore medico di questo tipo, contatta l’Avvocato Roberta Scarpellini, specializzata in malasanità a Milano, per tutelare i tuoi diritti e ottenere il giusto risarcimento.
Il fenomeno del “Gossypiboma”: strumenti e garze dimenticate in sala operatoria
Il termine gossypiboma definisce una delle fattispecie più gravi di malasanità chirurgica: l’abbandono involontario di un corpo estraneo non riassorbibile, solitamente una garza o un tampone, nel corpo del paziente. Secondo le statistiche, questa forma di negligenza iatrogena interessa prevalentemente la cavità addominale (56%) e, in misura minore, l’area pelvica (18%).
Sul punto, come stabilito dalle sentenze in materia di ritenzione intraoperatoria di garza in addome, la giurisprudenza si è espressa chiaramente: la responsabilità ricade sulla struttura sanitaria, sul chirurgo e sull’intera équipe operatoria.
Questo orientamento rigoroso trova giustificazione nella particolare gravità dell’evento, le cui conseguenze per il paziente possono risultare estremamente rilevanti. Il gossypiboma è infatti associato a un elevato tasso di morbilità e a complicanze potenzialmente idonee a compromettere in modo significativo lo stato di salute generale della persona.
È pertanto fondamentale considerare che un ritardo diagnostico, unito alla severità delle complicanze, può non solo prolungare sensibilmente i tempi di recupero, ma anche giungere a mettere in pericolo la vita stessa del paziente (prognosi quoad vitam).
Sintomi tardivi e immediati: come riconoscere un corpo estraneo post-intervento
La sintomatologia correlata alla ritenzione di materiali in siti chirurgici (garze, pinze, bisturi, aghi e adattatori elettrochirurgici) è variabile e può essere scarsa o anche molto grave.
Essa dipende dalla localizzazione e, in parte, dal tipo di materiale estraneo. Le sue manifestazioni possono essere precoci, persistenti o ricorrenti e condurre a diagnosi talvolta formulate anche dopo mesi o anni dall’intervento chirurgico.
In generale, segni e sintomi precoci sono riconducibili a fenomeni di irritazione e infiammazione o all’azione meccanica esercitata dal materiale ritenuto e comprendono:
- dolore con caratteristiche atipiche rispetto al normale decorso post-operatorio;
- infezione della ferita chirurgica;
- sintomatologia sistemica di tipo infettivo e gravità variabile;
- tosse e/o dolore toracico;
- dolore addominale, perdite vaginali purulente e/o sanguinamento vaginale;
- nausea, vomito, stipsi, subocclusione o occlusione intestinale, fino alla perforazione di organi adiacenti.
Nel tempo, l’organismo può poi reagire alla presenza del corpo estraneo mediante formazione di tessuto cicatriziale e/o tessuto infiammatorio granulomatoso.
Il quadro clinico può comprendere:
- dolore cronico o ricorrente in sede chirurgica o in aree limitrofe, non attribuibile ad altre cause;
- febbricola persistente o episodi febbrili ricorrenti di apparente natura indeterminata;
- alterazioni dei parametri ematochimici;
- sintomi specifici correlati all’apparato o all’organo coinvolto;
- presenza di masse addominali o toraciche anomale, in prossimità o in corrispondenza del sito chirurgico;
- sindromi aderenziali addominali;
- perforazione organi adiacenti al corpo estraneo, con possibile formazione di fistole.
La presenza involontaria di materiali chirurgici, dimenticati nel corpo dopo un intervento, può avere conseguenze rilevanti sulla tua salute e sul tuo benessere. È importante però ricordare che hai diritto a un risarcimento e che non sei sola. In momenti così delicati, paura, ansia e incertezza possono rendere tutto ancora più difficile.
Sono Roberta Scarpellini, avvocato specializzato in malasanità a Milano.
Assisto le vittime di errori medici e le loro famiglie, offrendo supporto, ascolto e competenza per aiutarle a far valere i propri diritti e ottenere il giusto risarcimento.
Cosa fare dopo la scoperta: procedura sanitaria e tutela legale immediata
In presenza di sospetta ritenzione di materiale chirurgico all’interno del corpo, è opportuno sottoporsitempestivamentea visite mediche ed esami diagnostici finalizzati ad accertarne l’eventuale presenza.
Contestualmente, è necessario richiedere copia integrale della cartella clinica e rivolgersi a un avvocato esperto in malasanità.
Sul punto, la Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 43459 del 2012, ha chiarito che la ritenzione di corpi estranei costituisce sempre una colpa grave, in quanto espressione della violazione delle più elementari regole di diligenza professionale. A tal fine, non sono rilevanti eventuali giustificazioni legateall’urgenza o alla complessità dell’intervento chirurgico.
Responsabilità medica: l’errore nel conteggio e la colpa dell’équipe
In caso di ritenzione di garze o strumenti chirurgici nel sito operatorio, la responsabilità medica ricade su più soggetti.
In particolare, essa grava sul chirurgo primo operatore, tenuto a vigilare sul corretto conteggio dei materiali utilizzati durante l’intervento e verificare con attenzione il campo operatorio prima della chiusura; sull’infermiere ferrista, responsabile della contadegli strumenti; nonché sulla struttura sanitaria, in presenza di carenze organizzative o procedurali.
In tal senso, la sentenza n. 16094 del 2023 ha, infatti, ribadito che il chirurgo non può invocare la rigida divisione dei ruoli per sottrarsi al proprioobbligodi supervisione: la corretta conta degli strumenti rappresenta una responsabilità condivisa dell’intera équipe operatoria.
Giurisprudenza e casi reali: garza in addome e torace, sentenze e orientamento dei giudici
La Corte di Cassazione penale (Sez. IV, sentenza n. 54573 del 20 luglio-6 dicembre 2018) è tornata ad affrontare il tema della responsabilità medica nell’ambito del lavoro d’équipe, pronunciandosi su un grave caso di infezione insorta a seguito della ritenzione di una garza nella cavità pleurica di un paziente sottoposto a intervento chirurgico per carcinoma polmonare.
Nei giorni immediatamente successivi all’operazione, l’uomo sviluppava una severa complicanza settica, con esiti quali empiema, fistola e polmonite.
Le indagini cliniche accertavano che l’origine dell’infezione era riconducibile alla presenza di una garza dimenticata all’interno del sito chirurgico.
I giudici di merito hanno ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso, condannando sia il chirurgo primo operatore sia il secondo operatore. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in sede di ricorso, ha confermato integralmente tali decisioni.
Secondo la Suprema Corte, il primo operatore, in qualità di capo-équipe, è titolare di una posizione di garanzia che comprende anche il dovere di verificare il corretto conteggio delle garze e controllare il campo operatorio prima della chiusura.
Tali attività non possono essere considerate meri adempimenti accessori né essere demandate in via esclusiva al personale di supporto.
La condotta del primo operatore è stata, altresì, giudicata contraria alle raccomandazioni ministeriali e alle buone pratiche clinico-assistenziali finalizzate a prevenire la ritenzione di presidi chirurgici.
È stata, infine, confermata la responsabilità del secondo operatore, il quale si era allontanato dalla sala operatoria prima della conclusione dell’intervento senza valide giustificazioni. La Corte ha precisato che, nell’ambito di un intervento svolto in équipe, ciascun chirurgo è tenuto a un autonomo e solidale dovere di diligenza, che non viene meno per il fatto che il conteggio delle garze è formalmente attribuito ad altri membri del team.
La sentenza ribadisce, dunque, che la posizione di garanzia dei chirurghi si estende all’intero iter operatorio, comprese le fasi di controllo finale, e che la violazione delle regole cautelari volte a prevenire eventi prevedibili ed evitabili, quali la ritenzione di materiale chirurgico, può determinare la responsabilità penale di più componenti dell’équipe.
Sul medesimo solco si colloca anche la sentenza n. 824 del 2022 della Corte di Cassazione penale, intervenuta in relazione a un grave caso di ritenzione di una garza nella cavità addominale di una paziente sottoposta a parto cesareo.
Nel periodo post-operatorio, la donna lamentava dolori persistenti, gonfiore e malessere addominale. Nonostante le dimissioni ospedaliere, il quadro clinico peggiorava progressivamente e gli accertamenti diagnostici evidenziavano versamenti anomali e materiale purulento, inizialmente trattati con terapia antibiotica. Solo un successivo esame TAC consentiva di individuare un corpo estraneo in sede pelvica, rendendo necessario un nuovo intervento chirurgico durante il quale veniva rimossa una garza dimenticata.
A seguito della denuncia sporta dalla paziente, il Tribunale condannava i componenti dell’équipe medica per lesioni personali colpose. In particolare, veniva riconosciuta la responsabilità dei chirurghi per l’omesso e inadeguato controllo della cavità addomino-pelvica prima della chiusura, nonché quella dello strumentista e dell’infermiera di sala per la violazione dei protocolli interni e delle raccomandazioni ministeriali in materia di conteggio dei presidi chirurgici.
In grado d’appello è stata esclusa la responsabilità di una sola operatrice, in quanto medico in formazione specialistica, ritenuta priva di autonomia decisionale e operativa rispetto al chirurgo tutor. Per tutti gli altri sanitari, invece, le condanne sono state confermate.
Nel caso concreto, la responsabilità del capo-équipe risultava aggravata anche dall’omessa valutazione clinica della paziente nel periodo immediatamente successivo al parto, nonostante la sintomatologia riferita, che avrebbe potuto consentire un intervento tempestivo e correttivo.
Sono state, infine, ritenute infondate le difese volte a ipotizzare una diversa origine temporale della garza, riconducibile a un precedente intervento chirurgico. La Corte ha osservato come, dopo il primo parto cesareo, la paziente non avesse mai manifestato disturbi né presentato anomalie agli esami eseguiti negli anni successivi, rendendo illogica l’ipotesi di una prolungata permanenza asintomatica del corpo estraneo.
I ricorsi sono stati pertanto rigettati agli effetti civili, con conferma della responsabilità solidale degli operatori sanitari per il risarcimento del danno in favore della paziente. La sentenza è stata invece annullata agli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato.
Il risarcimento dei danni: danno biologico, morale e necessità di nuovo intervento
La vittima della ritenzione di materiale chirurgico all’interno del proprio corpo ha diritto al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in conseguenza dell’errore medico.
Rientrano tra i danni patrimoniali il danno emergente, comprensivo delle spese mediche sostenute e future nonché dei costi di assistenza, e da lucro cessante, consistente nella perdita di reddito attuale o futura e nei mancati guadagni derivanti dall’inabilità lavorativa, temporanea o permanente.
Tra i danni non patrimoniali si annoverano il danno biologico, inteso come lesione dell’integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale; il danno morale, rappresentato dalla sofferenza interiore patita (stress, ansia, angoscia, depressione); nonché il danno esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita e delle relazioni personali.
Qualora l’errore medico costringa il paziente, come nel caso della ritenzione di materiale chirurgico, a sottoporsi a un ulteriore intervento correttivo, il pregiudizio che ne deriva assume carattere autonomo rispetto a quello originario. Esso comporta, infatti, un aggravio del rischio per la salute, ulteriori sofferenze e nuovi periodi di inabilità, tutti elementi suscettibili di autonoma e distinta valutazione ai fini risarcitori.
Come lo Studio Legale Scarpellini dimostra il nesso causale e assiste la vittima
Dopo aver acquisito e analizzato in modo approfondito tutta la documentazione sanitaria relativa al presunto caso di malasanità, lo Studio Legale Scarpellini affianca il paziente in un percorso complesso che richiede una qualificata assistenza legale.
In questo contesto, l’Avvocato Scarpellini assiste le vittime di malasanità e i loro familiari con un approccio al tempo stesso rigoroso e attento alla dimensione umana, volto alla puntuale ricostruzione dei fatti e all’individuazione delle responsabilità.
Una volta accertato l’errore medico, viene formulata la richiesta formale di risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti responsabili.
In via preliminare, viene generalmente privilegiata una soluzione stragiudiziale, finalizzata a ottenere un equo risarcimento senza ricorrere al giudizio.
Qualora non sia possibile raggiungere un accordo o l’offerta risarcitoria risulti inadeguata, il paziente viene assistito nell’instaurazione diun’azione giudiziaria volta al pieno riconoscimento del danno subito.