Studio Legale Scarpellini

Morte per malasanità in RSA o casa di cura: cosa sapere?

Per poter parlare della morte di una persona per malasanità in RSA o in casa di cura, è necessario dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra il decesso dell’ospite e la condotta posta in essere dalla struttura e dai suoi operatori.  

Questo nesso esiste solo nel caso in cui la causa della morte sia ascrivibile alla mancata diligenza all’interno della struttura e, quindi, a una forma di negligenza. Dunque, a fronte di un errore medico, il paziente deve riportare dei danni che lo conducono a perdere la vita.

Ai fini risarcitori, occorre dimostrare l’esistenza di queste forme di negligenza affidandosi a un legale esperto in risarcimenti per malasanità come l’Avvocato Roberta Scarpellini a Milano.

Quando si configura la malasanità nelle strutture assistenziali?

Purtroppo, nelle RSA e nelle case di cura si verificano episodi di malasanità che non dovrebbero accadere.

La malpractice medica si configura quando si registra un peggioramento delle condizioni del paziente o il suo decesso per condotte negligenti, imprudenti o imperite da parte della struttura e del personale sanitario che vi presta servizio.

Cause comuni di malasanità in RSA e case di cura

Gli eventi che sono più spesso all’origine di episodi di malasanità nelle RSA e nella case di cura comprendono:

  • sviluppo di infezioni;
  • cadute dell’ospite;
  • formazione di piaghe da decubito;
  • malnutrizione e disidratazione;
  • omessa o non corretta somministrazione delle cure;
  • carenze igienico-sanitarie.

Responsabilità legale delle RSA

Le RSA forniscono assistenza sanitaria e socio-assistenziale a persone non autosufficienti e hanno obblighi giuridici ben definiti nei confronti degli ospiti e delle famiglie.

Le loro principali responsabilità legali sono frutto di obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e normative sanitarie vigenti.

Sul piano contrattuale, secondo l’art. 1218 del Codice civile, la RSA è responsabile dell’adempimento degli obblighi assunti, al momento della  sottoscrizione del contratto di accoglienza, con l’ospite o i suoi rappresentanti legali.

Tale contratto prevede la fornitura di servizi assistenziali adeguati, incluse le cure mediche, la somministrazione di farmaci, il supporto nelle attività quotidiane e la garanzia di un ambiente sicuro e dignitoso.

In caso di inadempimento contrattuale, la struttura è tenuta a risarcire i danni causati, a meno che non dimostri che l’inadempienza è dovuta, come sancito dalla norma, a cause a lei non imputabili.

Le responsabilità extracontrattuali si riferiscono ai danni causati a ospiti o visitatori per colpa o negligenza (art. 2043 del Codice civile).  

Se, per esempio, un ospite cade per scarsa manutenzione degli ambienti o per  carenza di sorveglianza, la struttura può essere ritenuta responsabile del danno riportato dalla persona.

L’art. 1228 del Codice civile estende poi la responsabilità della RSA agli ausiliari, ossia medici, infermieri e operatori socio-sanitari che agiscono per conto della struttura. Se un infermiere somministra in modo errato un farmaco o non si accorge in modo tempestivo di un problema di salute, la Rsa è chiamata a rispondere per la  responsabilità civile.

La Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) si sofferma poi sulle responsabilità delle strutture sanitarie imponendo loro obblighi stringenti in termini di sicurezza e prevenzione dei rischi.

Secondo questa norma, la RSA deve adottare linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali atte a garantire standard elevati nella cura degli ospiti e ridurre il rischio di errori.

La legge impone infine, alla struttura, l’obbligo di stipulare polizze assicurative per coprire eventuali danni causati agli assistiti a seguito di responsabilità professionale.

Quando si parla di responsabilità delle RSA, non si può poi non soffermarsi su un’aspetto delicato come la salvaguardia della dignità e dei diritti degli ospiti.

Come sancito dalla Carta dei Diritti degli Anziani, le strutture assistenziali devono assicurare un trattamento rispettoso dell’individuo con particolare attenzione ai suoi bisogni psicologici e affettivi.

Eventuali violazioni dei diritti della persona possono essere punite anche penalmente, soprattutto laddove si ravvisino maltrattamenti o abusi.

Le RSA sono, infine, chiamate a rispondere della sicurezza degli ambienti affinché si scongiurino possibili incidenti. Dunque, la struttura deve provvedere alla manutenzione degli edifici e alla verifica dell’igiene ed essere conforme alle norme antincendio e di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.

In caso di incidenti, alla RSA potrebbe, dunque, essere contestata l’omessa adozione delle misure preventive.

Temi che un tuo familiare sia morto in RSA per un errore medico? Se hai dei sospetti, contattami. Sono Roberta Scarpellini, avvocato specializzato in malasanità a Milano, e posso aiutarti a sciogliere ogni tuo dubbio e ottenere il massimo risarcimento danni

Procedura da seguire in caso di decesso sospetto

Se un anziano muore in RSA, i congiunti possono aver diritto a un risarcimento danni.

Predetto diritto può essere, però, esercitato se e solo se il decesso avviene in conseguenza di un errore medico imputabile alla struttura o al personale sanitario che vi presta servizio.

Ai fini risarcitori, occorre quindi dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra il decesso del paziente e la condotta della struttura e dei suoi operatori.

Questo nesso esiste nel caso in cui, a fronte di un errore medico, la persona riporti dei danni irreparabili con conseguente perdita della vita.

Per ottenere un risarcimento danni malasanità per morte in RSA, bisogna affidarsi ad avvocati esperti in malpractice medica come Roberta Scarpellini a Milano.

In situazioni come queste, l’analisi del caso e lo studio della relativa documentazione medica,in collaborazione con il team di medici legali, è essenziale per accertare l’errore medico e avviare così l’iter per la richiesta di risarcimento danni.

Risarcimento danni: diritti dei familiari e tempi

Il risarcimento per morte da malasanità in RSA o casa di cura può essere esercitato dai soggetti aventi un particolare legame affettivo con la vittima.

La richiesta risarcitoria può, dunque, essere inoltrata da:

  • famiglia naturale composta da coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle anche indipendentemente dalla fine della convivenza;
  • conviventi “more uxorio” a condizione che venga provata l’esistenza di un legame sentimentale solido e duraturo paragonabile, per condivisione della vita quotidiana e degli affetti, al rapporto coniugale.

Per quanto riguarda altri parenti e affini come nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, etc…, la legittimazione viene loro riconosciuta soltanto se sussistono particolari condizioni.

Oltre al rapporto di parentela o affinità, devono quindi sussistere condizioni per le quali la morte del familiare abbia determinato la perdita di un reale sostegno morale e una grave alterazione dell’esistenza.

La giurisprudenza ritiene che per i parenti affini tali condizioni sussistano solo in caso di accertata convivenza con il de cuius.

Per quanto concerne le tempistiche, ci sono termini precisi da rispettare al fine di non incorrere nella prescrizione del reato.

Per il risarcimento dei danni riportati dalla persona deceduta, bisogna agire entro  anni 10 dal decesso.

I familiari possono, invece, richiedere la liquidazione dei danni che loro stessi hanno patito entro anni 6 dalla morte del parente.

La richiesta risarcitoria nei confronti dei medici che prestano servizio nella RSA o nella casa di cura deve essere, invece, inoltrata entro anni 5.

Tipologie di danni risarcibili ai familiari della vittima

La legge consente ai familiari del paziente, deceduto per malasanità in RSA o casa di cura, di chiedere un risarcimento per i danni morali-esistenziali causati dal decesso del proprio congiunto e un risarcimento per i danni patiti dalla vittima dell’errore medico.

Affinché il danno sia risarcibile, è necessario dimostrare la negligenza o la malpractice medica attraverso la presentazione di documenti (fotografie, cartella clinica, registrazioni) e l’individuazione del nesso causale tra l’errore medico e il decesso della persona.

Vediamo ora, in breve, i danni risarcibili per morte da malasanità.

Danno trasmissibile per eredità

Comprende il danno biologico e il danno morale. Il danno biologico riguarda il peggioramento di salute patito dalla vittima e il congiunto acquisisce il diritto al risarcimento per l’effettiva durata della sopravvivenza del paziente.

Il danno morale racchiude, invece, la sofferenza interiore provata dalla vittima in persona.

Perché la domanda di risarcimento sia accolta, è necessario dimostrare che la vittima fosse in grado di percepire lucidamente il proprio stato.

Danni risarcibili “iure proprio” dagli eredi

Comprendono il danno biologico, morale da perdita del congiunto ed economico.

Il danno biologico si riferisce allo stato di alterazione psicofisica del richiedente (congiunto) a seguito del decesso del proprio familiare.

Il danno morale da perdita del congiunto può assumere, invece, una valenza soggettiva e oggettiva.

La prima comprende le conseguenze subite dal richiedente a causa della privazione del vincolo parentale (dolore, strazio, angoscia, etc…).

La seconda concerne le ripercussioni oggettive derivanti dalla perdita del congiunto. Si tratta, quindi, di tutte le limitazioni e le conseguenze sfavorevoli che la persona subisce nell’ambito delle relazioni familiari, aventi un valore autonomo negativo, indipendentemente dal dolore soggettivo provato nella sfera interiore.

Infine, il danno economico che può essere suddiviso in emergente (spese causate dal decesso del parente) e da lucro cessante (diminuzione di contributi, sovvenzioni o perdita di utilità che, per legge o solidarietà familiare, sarebbero state elargite dal de cuius).

Immagine di Avv. Roberta Scarpellini

Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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Paolo Pozzi, assistente avv. Scarpellini. Scrivimi su WhatsApp. Rispondo prima possibile!