Studio Legale Scarpellini

Procedura Risarcimento Danni per Infortunio in Itinere: cosa fare?

Hai avuto un incidente mentre andavi o tornavi dal lavoro? Sfortunatamente, non sempre chi ha subito un infortunio in itinere riesce ad ottenere un giusto risarcimento. Purtroppo, molti si trovano a lottare contro la burocrazia, spesso per mancanza di informazioni o di un adeguato supporto legale.

Se sei vittima di un incidente stradale in itinere e vuoi conoscere i tuoi diritti, prenditi un po’ di tempo per leggere questo articolo e segui i nostri consigli pratici. Commettere errori o trascurare passaggi fondamentali potrebbe compromettere per sempre la possibilità di ottenere quanto ti spetta. Non rischiare, rivolgiti subito ad un avvocato specializzato in infortunistica stradale che ti seguirà passo dopo passo. Ricorda: agire velocemente è indispensabile, il tempo gioca un ruolo decisivo. 

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Definizione e Ambito di Applicazione dell’Infortunio in Itinere

Dal 2000, l’infortunio in itinere ha le stesse tutele di quello sul lavoro che è stato definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come qualsiasi lesione riportata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa per una causa violenta esterna che abbia come conseguenza la perdita totale o parziale della capacità lavorativa della vittima e, nei casi più gravi, la morte.

Nello specifico, si parla di infortunio in itinere quando il sinistro avviene durante lo spostamento dal luogo di lavoro al domicilio e viceversa, tra due luoghi di lavoro o dal luogo di lavoro e quello in cui si consumano i pasti,se non è presente una mensa aziendale.

La Tutela Assicurativa INAIL e i Limiti della Responsabilità del Lavoratore

Cerchiamo di capire l’infortunio in itinere quando è riconosciuto. L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro copre gli incidenti sul lavoro, compresi quelli in itinere, anche se causati dalla negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore.

L’ente previdenziale interviene quando il lavoratore è costretto ad astenersi dal lavoro per oltre tre giorni. Non è, invece, prevista alcuna tutela per i sinistri che rientrano nel cosiddetto rischio elettivo, quando ad esempio la vittima guida sotto effetto di alcool, psicofarmaci e stupefacenti per uso non terapeutico, allucinogeni o senza patente. Il rischio elettivo è, infatti, considerato estraneo all’attività lavorativa, in quanto consegue ad una scelta arbitraria da parte del lavoratore, con l’effetto di interrompere il nesso casuale tra lavoro, rischio e sinistro. Comportamenti illegali come violare in maniera grave il Codice della Strada (ad esempio, non rispettare i limiti di sorpasso o di stop) o condotte particolarmente imprudenti (attraversare i binari, quando il treno è in transito), escludono la possibilità di ottenere tutela.

La Normalità del Percorso e Le Modalità di Spostamento

Per ottenere l’indennizzo da parte dell’INAIL, l’incidente deve avvenire nel tragitto normale che è quello abituale e più breve in funzione dello stato della viabilità. Inoltre, non devono esserci interruzioni, tranne nei casi in cui ci sia un’espressa richiesta del datore di lavoro, per forza maggiore (un guasto alla macchina), esigenze essenziali e improrogabili (bisogni fisiologici), al fine di adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (prestare soccorso) o per motivi costituzionalmente rilevanti (accompagnare i figli a scuola).

L’assicurazione sul lavoro copre gli incidenti in itinere in cui il lavoratore si sposta con i mezzi pubblici, in bici (anche monopattini a propulsione elettrica) o a piedi. In caso di infortunio in itinere con mezzo proprio (auto o moto), l’INAIL interviene solo se il suo utilizzo è necessario. Ad esempio, quando è richiesto dallo stesso datore di lavoro, se non ci sono mezzi di trasporto pubblico alternativi, i collegamenti comportano un aggravio di tempo di oltre un’ora o le distanze da percorrere a piedi sono troppo lunghe. 

Procedure e Azioni in Caso di Infortunio in Itinere

Chi è stato coinvolto in un incidente in itinere, per prima cosa deve chiamare un’ambulanza. In alternativa, può recarsi al pronto soccorso più vicino, dove sarà sottoposto ad una valutazione delle condizioni di salute.

Il certificato medico, rilasciato a conclusione della visita, è un documento fondamentale per ottenere tutela, in quanto attesta la diagnosi e i giorni di prognosi e dovrà essere inviato dal medico o dalla struttura all’INAIL.

A questo punto, senza perdere tempo, il lavoratore dovrà avvisare il proprio datore di lavoro, fornendo tutti i dettagli del certificato medico, quali il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Documentazione Necessaria per la Richiesta di Risarcimento

Per procedere con la richiesta di indennizzo, oltre al certificato medico originale, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il verbale delle forze dell’ordine, i dettagli del luogo del sinistro e i dati di eventuali testimoni.

Se la prognosi è fino a tre giorni, il datore di lavoro è obbligato ad inviare la comunicazione dell’infortunio all’INAIL entro 48 ore dall’invio del certificato medico. Questo adempimento ha una finalità statistica, poiché i primi tre giorni non sono coperti dall’INAIL.

Se il sinistro ha causato una prognosi maggiore di tre giorni, il datore di lavoro è obbligato alla denuncia di infortunio all’INAIL entro due giorni da quanto ne è venuto a conoscenza. L’obbligo si fa più stringente (24 ore) in caso di incidente mortale o quando c’è rischio di morte. La denuncia ha la finalità di attivare le prestazioni assicurative dell’Ente previdenziale.

Chi paga l’infortunio in itinere? Modalità di Risarcimento

Per gli incidenti in itinere superiori ai tre giorni di prognosi, L’INAIL riconosce al lavoratore un indennizzo che non va, però, confuso con il risarcimento, in quanto come vedremo non copre tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal lavoratore. Se, ad esempio, il sinistro è causato da un terzo, il lavoratore potrà richiedere a quest’ultimo anche il risarcimento per i danni non coperti dall’INAIL.

Infortunio in itinere risarcimento assicurazione

In caso di inabilità temporanea assoluta, il datore di lavoro dovrà retribuire il lavoratore per il totale il primo giorno e seguendo la percentuale prevista dal contratto collettivo o individuale per i tre successivi. Come abbiamo detto, l’INAIL inizia a pagare l’indennità a partire dal quarto giorno, in misura diversa: per il 60% della retribuzione fino al 90° giorno e per il 75% dal 91° giorno alla guarigione.

Per quanto riguarda il danno biologico permanente, occorre fare un distinguo. Se la percentuale di invalidità psicofisica è compresa tra il 6% e il 15%, l’INAIL riconosce al lavoratore un indennizzo in capitale, calcolato sulla base di apposite tabelle che considerano il grado di menomazione e l’età del danneggiato. Nei casi più gravi, compresi tra il 16% e il 100%, l’ente previdenziale eroga una rendita, a partire dal giorno successivo alla guarigione che copre sia il danno biologico, sia la perdita della capacità di produrre reddito.

Qualora, in seguito ad un incidente in itinere, il lavoratore dovesse morire, la rendita è riconosciuta ai parenti prossimi, insieme ad un beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni e un assegno funerario.

Un’ultima considerazione va fatta con riferimento all’infortunio in itinere per colpa di terzi. In questo caso entra in gioco anche la responsabilità del terzo e il lavoratore ha il diritto ad ottenere in sede civile l’eventuale danno differenziale, tra quanto ricevuto dall’INAIL e il risarcimento integrale per tutti i danni subiti. Secondo la giurisprudenza, il lavoratore danneggiato può intraprendere la causa civile, anche prima della decisione dell’INAIL. Il giudice dovrà, però, detrarre l’importo della rendita per inabilità permanente corrisposto dall’INAIL dal totale del risarcimento dovuto da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto – come affermato nel 2018 dalla Corte di Cassazione – il danneggiato non può lucrare sul sinistro e ottenere due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio.

Diritto al Risarcimento e Consulenza Legale

Come abbiamo visto, dopo un incidente stradale in itinere, si apre una procedura piuttosto complicata che coinvolge diversi soggetti, quali la vittima-lavoratore, il datore di lavoro, eventuali terzi responsabili e l’INAIL.

Se hai subito un incidente in itinere che ha inciso sulla tua salute e ha causato danni temporanei e permanenti, non rischiare di perdere quanto ti spetta. Rivolgiti subito a chi ha risolto diversi casi come il tuo. Contatta il nostro studio legale per una consulenza gratuita. L’avvocato Roberta Scarpellini è specializzata in infortunistica stradale e assiste da anni le vittime della strada.

L’esperienza diretta di molti assistiti e la consapevolezza del dolore fisico e morale che spesso consegue ad un incidente stradale, hanno spinto l’avvocato Scarpellini a fondare alcuni anni fa l’Associazione Nevra che porta avanti iniziative divulgative e di sensibilizzazione per diffondere una maggiore consapevolezza delle conseguenze del dolore neuropatico – riportato da una sempre maggiore percentuale di vittime della strada – come nuova componente del danno non patrimoniale, nell’ambito del danno biologico.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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