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ToggleIl diritto al risarcimento per danni da sangue infetto, derivante da emoderivati e trasfusioni, è stato oggetto di numerose battaglie legali che si sono concluse con sentenze e riforme legislative a tutela del paziente vittima di malasanità.
Con la legge 210/1992 viene riconosciuto, a chi ha ricevuto trasfusioni infette o emoderivati contaminati, un indennizzo. Il soggetto che non si ritenga integralmente soddisfatto dell’indennizzo ricevuto conserva la facoltà di promuovere azione risarcitoria nei confronti dello Stato e della struttura sanitaria erogatrice della prestazione.
Se hai riportato danni dopo una trasfusione di sangue o la somministrazione di emoderivati, contattami oggi stesso per una prima consulenza gratuita.
Sono Roberta Scarpellini, legale esperto in responsabilità medica a Milano. Offro assistenza legale qualificata per ottenere l’indennizzo e il risarcimento per malasanità integrale dei danni subiti a causa di un errore medico.
Cosa si intende per danni da sangue infetto: trasfusioni ed emoderivati
I danni da sangue infetto, derivanti da trasfusioni o dall’uso di emoderivati, si riferiscono alle conseguenze permanenti riportate dal paziente dopo la somministrazione di sangue o prodotti ematici contaminati da agenti patogeni.
Le trasfusioni di sangue infetto possono essere all’origine di malattie gravi (epatite C, epatite B o HIV) che conducono a un possibile peggioramento delle condizioni di salute della persona e, in casi estremi, alla sua morte.
Chi ha diritto all’indennizzo: soggetti beneficiari e condizioni previste dalla Legge 210/1992
Secondo la legge 210 del 1992, le persone che, a seguito di una trasfusione di sangue infetto, hanno contratto l’epatite, l’HIV o una patologia cronica fortemente invalidante possono ricevere un indennizzo da parte dello Stato.
Tale somma consta di un assegno vitalizio bimestrale il cui importo viene calcolato sulla base della gravità dei danni riportati dal paziente.
Perché la domanda trovi accoglimento, è necessario dimostrare l’esistenzadi un rapporto di causalità tra l’infezione contratta e la trasfusione ricevuta.
Possono beneficiare dell’indennizzo:
- il paziente danneggiato;
- gli eredi, ancorché non a carico e capaci al lavoro, per la durata di anni 15;
- il coniuge che è stato contagiato dal soggetto ammalato e gli eventuali figli concepiti e contagiati durante la gravidanza.
Se il decesso del paziente è antecedente alla presentazione della domanda di indennizzo, i familiari hanno diritto alla liquidazione di un assegno una tantum (circa euro 77.000,00) a condizione che la causa della morte, riportata nel relativo certificato, sia riconducibile all’infezione contratta.
Iter per ottenere l’indennizzo e il risarcimento: documentazione necessaria e tempistiche
Il diritto all’indennizzo è subordinato alla presentazione di una richiesta alla ASL competente entro anni 10 dall’accertamento dell’infezione da HIV o anni 3 nei restanti casi. In caso di accoglimento della domanda, la pratica viene inoltrata al Ministero della Salute per la liquidazione dell’indennizzo.
La domanda può essere inoltrata direttamente dal soggetto danneggiato, ma, in qualità di legale con anni di esperienza in malpractice medica, si consiglia di rivolgersi a un avvocato specializzato in malasanità al fine di massimizzare le possibilità di riconoscimento non solodell’indennizzo, ma anche di un possibile risarcimento danni.
Affinchè i diritti del paziente siano riconosciuti, è necessario disporre di documentazione completa (cartella clinica, esiti di accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio) e sottoporsi a perizia medico-legale atta a dimostrare il nesso di causalità tra la trasfusione ricevuta e il danno riportato.
Prescrizione dell’azione risarcitoria: decorrenza e termini secondo la giurisprudenza
Perché la domanda di risarcimento danni da sangue infetto sia accolta, è indispensabile agire nel rispetto dei termini fissati dalla giurisprudenza.
Al fine di evitare la prescrizione dell’azione risarcitoria e ottenere la massima liquidazione possibile del danno, è necessario rivolgersi a un legale esperto in materia come l’Avvocato Roberta Scarpellini, specializzata in risarcimento danni malasanità a Milano.
La domanda, nei confronti della struttura sanitaria, deve essere dunque presentata entro anni 10, essendo quest’ultima tenuta a rispondere a titolo contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.), in virtù del rapporto di spedalità instaurato con il paziente.
Nelle ipotesi in cui non sussista alcun vincolo contrattuale, la responsabilità è extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) e il reato si prescrive dopo anni 5.
Responsabilità del Ministero della Salute e delle case farmaceutiche
La responsabilità per danni da sangue infetto può essere attribuita, in via alternativa o cumulativa, al Ministero della Salute, alla struttura sanitaria erogante la prestazione e alle cause farmaceutiche produttrici o importatrici di emoderivati.
Il Ministero della Salute risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale per ritardi nella regolamentazione normativa, mancata tempestività e inadeguate misure precauzionali, omessa vigilanza sull’applicazione delle stesse misure e omissione di controlli effettivi su sicurezza del plasma, canali di approvvigionamento e distribuzione, modalità e cautele seguite nella preparazione dei prodotti ematici.
La responsabilità della casa farmaceutica, anch’essa extracontrattuale, deriva dall’esercizio di un’attività per sua stessa natura pericolosa e, dunque, per liberarsene è necessario dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare l’evento dannoso.
Per un problema di salute, hai ricevuto una trasfusione infetta o emoderivati contaminati e riportato dei danni?
È comprensibile provare smarrimento, rabbia o paura: nessuno dovrebbe affrontare una tale esperienza.
Sono Roberta Scarpellini, avvocato specializzato in malasanità a Milano, e da anni combatto al fianco di chi ha subito ingiustizie sanitarie. Con ascolto, competenza e impegno posso aiutarti a ottenere l’indennizzo e il risarcimento che ti spettano.
Non affrontare tutto da solo: insieme possiamo trasformare il dolore in un percorso di tutela e giustizia.
Danni da trasfusioni infette ed emoderivati contaminati
Gli importi liquidati per danni causati da sangue infetto, derivanti da emoderivati o trasfusioni, non possono essere determinati a priori, poiché è necessario tenere conto di fattori specifici quali, per esempio, la complessità del danno riportato, la patologia sviluppata e l’impatto sulla qualità di vita del paziente.
In linea generale, il risarcimento danni per sangue infetto da emoderivati e trasfusioni può includere la liquidazione di danni biologici, morali, esistenziali ed economici e viene calcolato, in relazione al singolo caso, facendo riferimento alle tabelle risarcitorie stabilite dai tribunali.
- Danno biologico: si riferisce alla compromissione dell’integrità psicofisica del paziente a seguito della patologia contratta. La somma da liquidarsi viene determinata in sede medico-legale in funzione della percentuale di invalidità e può variare in relazione all’età e alla gravità della malattia.
- Danno morale: comprende il disagio psicologico e lo stress emotivo legati alla consapevolezza di aver contratto una malattia a causa di malpractice medica. Il giudice, in base alla gravità della patologia e alle ripercussioni sulla vita del paziente, lo risarcisce con una somma aggiuntiva rispetto al danno biologico.
- Danno esistenziale: concerne le restrizioni subite dal soggetto nella sfera sociale e professionale a seguito della malattia contratta. In caso di ripercussioni sulla possibilità di compiere attività ordinarie, coltivare relazioni personali o esercitare la propria professione, il paziente può richiedere un risarcimento ulteriore per la compromissione della qualità della vita. La quantificazione è rimessa al giudice sulla scorta della documentazione disponibile e della valutazione medico-legale.
- Danno patrimoniale: comprende il danno emergente (spese mediche per cure, farmaci, trattamenti riabilitativi) e da lucro cessante (perdita di reddito dovuta all’impossibilità di lavorare). Le spese sostenute devono essere documentate e possono essere rimborsate integralmente, mentre la perdita di guadagno viene calcolata in base al reddito percepito prima della malattia.
- Risarcimento da parte dello Stato o di enti pubblici: in molti casi, lo Stato e gli enti sanitari, responsabili della somministrazione di sangue infetto, possono essere ritenuti responsabili e condannati a risarcire i soggetti danneggiati. L’ordinamento italiano contempla, altresì, l’erogazione di specifici indennizzi da parte del Ministero della Salute, il cui ammontare è determinato in funzione della patologia contratta e del grado di invalidità riconosciuto.
- Danno jure proprio e danno jure hereditatis: sono i danni che possono essere richiesti dai congiunti del paziente deceduto, a condizione che dimostrino di aver subito un pregiudizio concreto in conseguenza dell’errore medico occorso al proprio familiare.