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ToggleIn Italia, i minorenni coinvolti in incidenti stradali hanno diritto al risarcimento del danno.
In generale, i genitori o i tutori possono promuovere la richiesta di risarcimento nell’interesse del minore. Nei casi più gravi, in cui l’entità del danno è suscettibile di incidere sulla vita presente o futura del minore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. È una garanzia in più per proteggere i più fragili e fare in modo che le scelte prese in loro favore siano le migliori.
In situazioni del genere il nostro consiglio è, come sempre, quello di rivolgersi a un avvocato con esperienza in infortunistica stradale.
È fondamentale che genitori e tutori conoscano i diritti dei minori e le corrette modalità per avviare la richiesta. Solo così si può garantire una tutela effettiva e un supporto adeguato al loro pieno recupero.
Lo Studio Legale Scarpellini ha maturato una lunga esperienza in materia di risarcimenti per incidenti stradali mortali e negli anni ha seguito numerosi casi in cui le vittime erano minori.
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Obblighi di sicurezza per i minori trasportati: cosa prevede la legge?
L’articolo 172 del Codice della Strada regola gli obblighi di sicurezza per i minori trasportati, prevedendo l’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta omologati, seggiolini o rialzi, per i bambini di altezza inferiore a 150 cm.
La legge impone l’obbligo di posizionare il seggiolino in senso contrario alla marcia fino ai 15 mesi, raccomandandone comunque l’uso per il maggior tempo possibile. Dal 2020, è inoltre obbligatorio l’utilizzo di un dispositivo antiabbandono, per i bambini di età inferiore ai 4 anni.
Se non si rispettano questi obblighi si va incontro a sanzioni con multe da 83 a 333 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi in caso di recidiva entro due anni.
Diritti dei minorenni al risarcimento: cosa stabilisce la normativa?
I minorenni coinvolti in un incidente stradale hanno diritto a ottenere un risarcimento per i danni subiti, ai sensi dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), che tutela il cosiddetto “terzo trasportato”.
Il risarcimento può includere sia i danni fisici che quelli di natura morale, come ad esempio il trauma psicologico causato dall’incidente.
Inoltre, con la sentenza n. 24077/2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato che i minorenni hanno il diritto di incaricare un proprio avvocato per promuovere la richiesta di risarcimento, anche senza il consenso formale dei genitori o tutori.
Procedura per ottenere il risarcimento: fasi e tempistiche
Quando un minore è vittima di un incidente stradale, è fondamentale che i genitori o tutori si rivolgano a un avvocato esperto in infortunistica stradale. L’assistenza legale non solo tutela i diritti del minore, ma orienta anche la famiglia nella scelta del percorso risarcitorio più adatto.
Dopo aver raccolto tutta la documentazione necessaria – come referti medici, verbali delle autorità, testimonianze e perizie – l’avvocato provvede a inoltrare una richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa coinvolta. In questa fase, si può procedere in via stragiudiziale per cercare una soluzione rapida e condivisa.
Se l’assicurazione formula un’offerta risarcitoria ritenuta congrua, si può procedere alla chiusura del caso. In alternativa, se l’offerta viene ritenuta insufficiente o se non vi è risposta, si potrà procedere con un’azione giudiziaria.
Le tempistiche per l’ottenimento del risarcimento possono variare: in ambito stragiudiziale, si può ottenere una proposta risarcitoria entro 60-90 giorni dalla richiesta. In caso di contenzioso giudiziario, invece, i tempi si allungano e dipendono dalla complessità del caso e dai carichi del tribunale.
Il ruolo dell’avvocato nella tutela dei minori coinvolti in incidenti
La presenza di un legale esperto è fondamentale per monitorare le scadenze, valutare le offerte e assicurarsi che il risarcimento sia adeguato e correttamente gestito nell’interesse del minore.
Dopo un incidente stradale che coinvolge un minore, si possono intraprendere due possibili vie: il procedimento ordinario, basato sull’art. 2043 o 2054 del Codice civile e l’azione speciale prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, dedicata ai cosiddetti “terzi trasportati”.
Procedimento ordinario (art. 2054 c.c.)
In questo caso, il minore – per il tramite dei genitori o del legale – agisce nei confronti del responsabile del sinistro. È necessario dimostrare la responsabilità dell’altra parte: chi ha causato l’incidente, con quali modalità e in che misura. Si tratta di un iter che richiede un carico probatorio elevato, che può includere testimonianze, rilievi tecnici e referti medici.
Procedimento ex art. 141 Codice delle Assicurazioni
Questa procedura è pensata per tutelare il terzo trasportato e consente di ottenere il risarcimento direttamente dalla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava il minore, indipendentemente dall’individuazione del colpevole. In questo caso non serve dimostrare la responsabilità di uno dei conducenti, ma è comunque necessario provare:
- che l’incidente si è verificato;
- che il minore era effettivamente a bordo del veicolo assicurato;
- che sussiste un nesso causale diretto tra il sinistro e il danno subito.
Il ruolo dell’avvocato
L’avvocato valuta quale dei due percorsi sia più vantaggioso, in base alla dinamica del sinistro, ai soggetti coinvolti e alla disponibilità delle prove. Inoltre:
- può agire in nome del minore, inviando richieste danni, diffide o domande stragiudiziali, senza necessità di autorizzazione preventiva dei genitori, purché non si tratti di atti che comportano la rinuncia a diritti o accettazione di somme risarcitorie.
- quando si arriva a una proposta transattiva o a un giudizio, valuta se sia necessario l’intervento del giudice tutelare, soprattutto nei casi in cui il danno sia ingente o possa influenzare il futuro del minore.
Quando interviene il giudice tutelare nel risarcimento ai minori?
Quando un minore è coinvolto in un incidente stradale, ha pieno diritto a ottenere un risarcimento per i danni subiti, al pari di qualsiasi adulto. Tuttavia, trattandosi di una persona non ancora legalmente autonoma, la legge prevede alcune tutele aggiuntive per proteggerne al meglio gli interessi.
Secondo l’articolo 320 del Codice civile, la richiesta di risarcimento danni rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione, in quanto finalizzata a tutelare, valorizzare o incrementare il patrimonio del minore. Lo stesso articolo al comma IV precisa però che le somme risarcitorie, una volta liquidate, non possono essere riscosse senza l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale ha il compito di stabilire come debbano essere impiegate nell’interesse del minore.
In particolare, se il risarcimento proposto dalla compagnia assicurativa o stabilito in sede giudiziaria è particolarmente rilevante, oppure se si intende accettare una somma a titolo transattivo, è necessario richiedere l’autorizzazione del giudice tutelare.
L’intervento del giudice serve quindi a garantire che ogni decisione sia davvero nell’interesse del minore, evitando scelte affrettate o dannose.
Si considerano atti di straordinaria amministrazione – e quindi richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare – tutte le transazioni che coinvolgono minori e che presentano un impatto rilevante, sotto diversi profili. In particolare, si tratta di:
- accordi relativi a danni che hanno causato postumi invalidanti permanenti, destinati a incidere per tutta la vita del minore;
- transazioni che comportano una rinuncia significativa rispetto alle richieste iniziali, soprattutto se ciò comporta una perdita economica rilevante per il patrimonio del minore;
- casi in cui il danno e le sue conseguenze richiedano una valutazione tecnica e giuridica complessa, con possibili ripercussioni future sulla salute o sulla qualità della vita del minore.
Se, ad esempio, un bambino rimane ferito in un incidente e l’assicurazione offre 50.000 euro per chiudere la pratica, i genitori non possono accettare la proposta senza prima aver ottenuto il via libera del giudice tutelare. Quest’ultimo valuterà se l’importo è equo, se la transazione è vantaggiosa e se le condizioni tutelano adeguatamente il minore.