Studio Legale Scarpellini

Tasse su Risarcimento Danni da Incidente Stradale

Una delle domande più frequenti quando si riceve un risarcimento a seguito di un incidente stradale, riguarda la tassazione delle somme ottenute. È importante chiarire che non tutti i risarcimenti sono soggetti a imposta.

In generale, il risarcimento di un danno patrimoniale (danno emergente) non è soggetto a tassazione, mentre lo è il risarcimento di una perdita di redditi (lucro cessante).

Per distinguere le somme soggette a tassazione da quelle esenti, è consigliabile rivolgersi a un legale esperto in risarcimenti da incidenti stradali mortali, come lo Studio Legale Scarpellini.

Oltre ad avere maturato una lunga esperienza in ambito di risarcimento danni da incidenti stradali, lo Studio riserva una particolare attenzione agli aspetti fiscali, fornendo consulenza preventiva ai propri clienti.

Forniamo, inoltre, indicazioni pratiche su come documentare correttamente ogni singola voce del risarcimento, per ridurre il rischio di contestazioni fiscali e per essere pienamente preparati in caso di richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Tasse sul risarcimento da incidente stradale: principi generali (art. 6 TUIR)

La gestione delle tasse sui risarcimenti da incidente stradale è disciplinata dall’art. 6, comma 2, del TUIR, in base al quale i proventi percepiti “in sostituzione di redditi” o come “risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi” devono essere trattati fiscalmente come il reddito che sostituiscono. In altre parole, se il risarcimento sostituisce un guadagno mancato, è imponibile, mentre se serve a reintegrare un danno subito, non genera tassazione.

Quando il Risarcimento è soggetto a tassazione?

Per capire come funziona la tassazione in caso di risarcimenti da sinistro stradale, è utile partire dalla distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale:

Danno patrimoniale

Questa categoria comprende il danno emergente e il lucro cessante.

  • Danno emergente: include le spese effettivamente sostenute (riparazioni, spese mediche, danni materiali) e ha la funzione di ristabilire la situazione economica della vittima prima dell’incidente. Non è soggetto a tassazione.
  • Lucro cessante: rappresenta il mancato guadagno dovuto all’impossibilità di lavorare o di svolgere un’attività produttiva a causa del sinistro. Poiché sostituisce un reddito che sarebbe stato tassato, è soggetto a imposizione fiscale e segue la stessa categoria reddituale di riferimento (ad esempio, reddito di lavoro dipendente o autonomo).

Danno non patrimoniale

Questa categoria comprende, invece, il danno biologico e il danno morale, ossia tutte le lesioni che riguardano la persona nel suo aspetto fisico, psichico o emotivo.

Il danno biologico rappresenta la perdita o la riduzione della funzionalità fisica e può articolarsi in due componenti:

  • Inabilità temporanea (I.T.) che misura il periodo necessario alla stabilizzazione clinica del soggetto leso. Se la vittima non può muoversi, si parla di inabilità temporanea totale (I.T.T. 100%); se le lesioni incidono in maniera più lieve, si parla di inabilità temporanea parziale (I.T.P. 75%, 50%, 25%).
  • Invalidità permanente (I.P.) che si riferisce a una menomazione fisica o psichica destinata a influire in maniera duratura sulla vita futura. La percentuale può variare da un minimo dell’1% (ad esempio, per una contusione lieve) fino al 100% (stato vegetativo).

Le somme corrispostecome indennità per inabilità temporanea o invalidità permanente, sono generalmente non imponibili, poiché compensano un danno personale e non un reddito. Tuttavia, è opportuno distinguere alcune situazioni specifiche:
Inabilità temporanea assoluta o parziale: copre i periodi in cui la vittima non può svolgere la propria attività lavorativa. Non è soggetta a tassazione, in quanto risarcisce un danno fisico.
Invalidità permanente: determinata sulla base della percentuale accertata tramite perizia medico-legale. Non è imponibile, salvo che una parte della somma sia destinata a compensare la perdita effettiva di reddito.
Indennità differita o rateizzata: quando il pagamento avviene in più tranche, ogni rata mantiene l’esenzione fiscale, purché conservi le caratteristiche risarcitorie originarie.

Il danno morale, che risarcisce la sofferenza interiore e lo stato d’ansia o di turbamento derivante dall’incidente, non è mai soggetto a tassazione poiché non rappresenta un reddito, ma una compensazione di natura strettamente personale.

Esoneri Fiscali per il Risarcimento Danni: cosa si tassa?

Quando si parla di risarcimenti per danni, non tutte le somme percepite seguono quindi lo stesso trattamento fiscale. Esistono poi delle componenti accessorie, come interessi, rivalutazione monetaria e IVA, che meritano una specifica trattazione.

Interessi e rivalutazione monetaria

Gli interessi legali o moratori corrisposti insieme al risarcimento non hanno natura risarcitoria, ma rappresentano un compenso per il ritardo nel pagamento. Per questo motivo, possono essere considerati redditi di capitale e quindi soggetti a tassazione, salvo che derivino da risarcimenti non imponibili (in tal caso, restano esenti).

La rivalutazione monetaria, invece, serve solo a mantenere invariato il valore reale del risarcimento rispetto all’inflazione: non è tassabile, perché non costituisce un guadagno ma una semplice tutela del potere d’acquisto.

IVA sui risarcimenti

Il risarcimento danni, di per sé, non costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, quindi non è soggetto a IVA. Tuttavia, se l’importo del risarcimento include il pagamento per una prestazione (ad esempio, una consulenza o una riparazione), l’IVA si applica solo sulla parte corrispondente alla prestazione.

Dichiarazione dei redditi (730): quando indicare le somme e quali documenti conservare

Quando si compila il modello 730, vanno dichiarate le somme che assumono natura reddituale, ossia quelle che integrano o sostituiscono un reddito perduto, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del TUIR.

Le componenti risarcitorie del danno emergente, danno non patrimoniale (biologico, morale) e le spese sostenute per riparazioni o cure non devono essere inserite nella dichiarazione se non hanno una funzione integrativa di reddito.

Se il risarcimento contiene una quota che copre il mancato guadagno (lucro cessante), questa parte va inserita nel reddito complessivo nel quadro apposito del 730 o nel modello Redditi, se non compatibile.

È essenziale conservare con cura i documenti che comprovano la natura delle varie voci del risarcimento:

  • La sentenza o l’accordo transattivo che dettaglia la suddivisione delle voci;
  • Le ricevute e fatture delle spese sostenute (mediche, riparazioni, fisioterapia, ecc.);
  • Le relazioni medico-legali che quantificano il danno biologico, l’invalidità permanente e le giornate di inabilità;
  • Le comunicazioni assicurative o documenti da cui risulti l’importo degli interessi o di eventuali rivalutazioni monetarie.
  • Estratti conto o documenti bancari che attestano l’accredito delle somme.

In questo modo, in caso di verifica, si può dimostrare che la parte imponibile è correttamente inclusa e che le altre voci restano esenti.

Consigli per Gestire la Tassazione sui Risarcimenti

Gestire correttamente gli aspetti fiscali di un risarcimento è fondamentale per evitare errori in dichiarazione e contestazioni future.

La prima regola è verificare sempre la natura delle somme percepite: se servono solo a compensare una perdita o un danno personale, non vanno dichiarate; se invece sostituiscono un reddito non percepito, devono essere indicate nel 730 o nel modello Redditi.

È altrettanto importante conservare ogni documento che provi l’origine e la natura delle somme, per dimostrare, in caso di verifica, che il risarcimento non costituisce reddito imponibile.

Infine, prima di procedere con la dichiarazione dei redditi, è consigliabile consultare un professionista esperto in materia di risarcimenti. Un’analisi preventiva consente di gestire correttamente eventuali voci imponibili (come gli interessi legali) e di evitare il rischio di doppia tassazione.

Lo Studio Legale Scarpellini offre una consulenza personalizzata per valutare la natura fiscale dei risarcimenti, suggerisce le corrette modalità di documentazione e assiste i clienti nella compilazione della dichiarazione dei redditi, garantendo la piena tutela dei loro diritti e la corretta applicazione della normativa fiscale.

Immagine di Avv. Roberta Scarpellini

Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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