Studio Legale Scarpellini

Incidenti Stradali Mortali: Risarcimento e Difesa Giudiziale

Il quadro difensivo in presenza di un incidente stradale mortale come è comprensibile è assai più complesso e articolato.

Dopo un incidente stradale mortale, il responsabile dell’evento sarà perseguito per omicidio colposo ai sensi del Codice penale.

I familiari della vittima, in quanto parti offese, potranno costituirsi parte civile nel procedimento penale al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Si tratta di una costituzione non obbligatoria potendo i familiari alternativamente adire il tribunale civile, per quanto sia sempre consigliato partecipare al procedimento penale. Ciò in quanto, accertata la responsabilità dell’autore del danno in sede penale il Giudice demanda poi al tribunale civile per la determinazione dei danni.

È consigliato ai familiari che si costituiscono in sede penale chiedere la citazione del responsabile civile, ossia la Compagnia di assicurazione dell’autore del danno, che si sostituirà a quest’ultimo nel liquidare i danni patiti dalle parti offese.

Il Tribunale penale alla fine del processo potrà prevedere un anticipo da versare ai familiari della vittima, c.d. provvisionale. Inoltre, accertata la colpevolezza dell’imputato, l’assicurazione è spesso orientata a formulare un’offerta risarcitoria al fine di evitare un nuovo giudizio in sede civile.

I profili processuali e tecnici che accompagnano la gravità del caso fa si che si debba agire con attenta cautela demandando ad avvocati con elevata esperienza e specializzati in infortunistica stradale, la trattazione del sinistro.

Si tratta di casi estremamente complessi per l’entità dei danni che ne derivano e che si traducono per la compagnia di assicurazione in richieste risarcitorie importanti.

È intuibile, pertanto, come le stesse faranno di tutto per respingere e negare ogni responsabilità dell’autore danneggiante e/o comunque a ridurne notevolmente la portata.

La difesa giudiziale in questi casi è quasi scontata, proprio per la gravità del caso e dei danni da reclamare, che solo una causa giudiziale è in grado di assicurare, in termini di congruità del risarcimento.

Difficilmente potrà incardinarsi una trattativa appagante in sede stragiudiziale, ciò altresì per l’elevato rischio di dover procrastinare il raggiungimento di un accordo.

Le compagnie di assicurazione in questi casi tendono infatti a prolungare le trattative per rallentare il processo di ottenimento di un congruo risarcimento. Motivo per cui è consigliato attivarsi tempestivamente per incardinare una causa giudiziale.

Ma come si sviluppa l’iter processuale in presenza di un incidente stradale con decesso?

Al verificarsi di un incidente stradale con morto la Polizia Giudiziaria provvede – su richiesta della Procura della Repubblica territorialmente competente –  a notificare l’avviso del conferimento di incarico per l’espletamento della autopsia al medico legale, alla persona sottoposta alle indagini, e alle persone offese, ossia ai prossimi congiunti della persona deceduta.

L’esame autoptico – volto all’accertamento della causa di morte – è un atto irripetibile e pertanto è consigliabile alle parti farsi assistere da un proprio consulente di parte.

In caso di incertezza sulla dinamica del sinistro il Pubblico Ministero potrà ritenere necessaria la ricostruzione cinematica dell’incidente affidando l’incarico ad un consulente tecnico.

Gli avvisi di conferimento incarico dell’esame autoptico e della consulenza cinematica rappresentano il primo atto con cui l’Autorità Giudiziaria individua le parti offese dal reato che potranno successivamente costituirsi parti civili nell’incardinato processo penale.

Tali soggetti coincidono con i familiari stretti quali: coniuge, figli, genitori fratelli, nonni; con possibilità in corso del processo di ammettere al risarcimento del danno altre categorie di soggetti, purché venga fornita la prova dell’intenso legale affettivo con la vittima della strada e del reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a causa della morte del “congiunto”.

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