Studio Legale Scarpellini

Assistenza legale e tutela dei familiari delle vittime

Il danno derivante dalla morte del proprio caro viene qualificato come danno da perdita parentale per la cui liquidazione si fa riferimento ai criteri orientativi dettati dalle Tabelle dei Tribunale di Roma e Milano. Si tratta di parametri consistenti in valori monetari standardizzati divenuti ormai canoni di riferimento nazionali per una valutazione oggettiva dei danni, con adeguamenti dovuti alla personalizzazione del danno.

L’importanza degli interessi in gioco richiede un approccio difensivo scrupoloso, volto a garantire ai familiari della vittima una difesa efficace indirizzato al soddisfacimento delle pretese di giustizia.

Per questo motivo la scelta dell’avvocato rappresenta un momento delicato e determinante per la valida rappresentanza degli interessi patrimoniali e morali di cui le parti offese sono portatrici.

Per quanto attiene le tempistiche del risarcimento del danno in presenza di un sinistro mortale non è possibile dare delle indicazioni certe dipendendo da moltissime variabili.

Sicuramente determinante sarà il materiale probatorio raccolto durante la fase delle indagini preliminari che di norma hanno una durata di sei mesi.

La Compagnia di Assicurazione che – in presenza di omicidio stradale mortale causato da colpa si attiverà alla apertura del sinistro richiesta da controparte- normalmente attenderà l’esito delle indagini prima di formulare un’offerta risarcitoria.

Quest’ultima risentirà pertanto delle risultanze delle indagini preliminari che se non saranno in grado di dimostrare in modo schiacciante la responsabilità dell’autore del reato favoriranno la Compagnia di Assicurazione nel formulare proposte risarcitorie di molto contenute. Offerte che verranno trattenute a titolo di acconti dagli aventi diritto per poi continuare a coltivare l’azione risarcitoria costituendosi parti civili nel processo penale per ottenere l’integrale risarcimento.

Ma in cosa si concreta l’assistenza legale ai familiari della vittima.

In primis, nel dimostrare anzitutto l’esclusione di responsabilità nella causazione dell’incidente e in secondo luogo nel ricercare e ricostruire un quadro probatorio atto a trasferire sulla controparte ogni responsabilità dell’evento.

Attività assai complessa in quei casi di incidenti dalla dinamica incerta in cui la determinazione e graduazione delle responsabilità influiranno in modo determinante sulla monetizzazione dei danni.

In presenza di incidenti con lesioni gravi/gravissime o morte, indubbiamente la componente di danno di rilievo è quella non patrimoniale intendendosi con tale accezione quel ventaglio di sofferenze fisiche ma anche di natura psichica cagionati dall’illecito.

Si pensi ai dolori e alle sofferenze patite a causa di una lunga degenza ospedaliera nonché i patimenti ulteriori con cui la vittima dovrà convivere in conseguenza delle lesioni fisiche.

Un esempio può essere rappresentato dallo sconvolgimento della vita familiare, anche sessuale talvolta, dallo stato di insicurezza e frustrazione in cui può cadere la vittima per le limitazioni alla vita di relazione. Nei casi più drammatici di incidenti stradali mortali, tali danni si amplificano e si replicano per ciascun soggetto che con la vittima aveva un consolidato vincolo affettivo.

Si tratta ovviamente di diverse gradazioni di sofferenza morale per le quali occorrerà dimostrare con comprovata affidabilità l’entità del danno patito.

Dimostrare infatti la sofferenza emotiva, psicologica non è mai un processo semplice.

Occorrerà impegnarsi in una indagine ardua e laboriosa, di ricostruzione della vita sociale della parte lesa prima dell’evento, dei suoi legami affettivi, delle note caratteriali, degli hobbies, delle chances per poi graduare il pregiudizio morale sofferto ai fini dell’ottenimento del giusto risarcimento.

I danni non patrimoniali da morte sono risarciti ai sensi dell’art. 2059 c.c. e consistono nei pregiudizi di carattere morale nonché nei turbamenti soggettivi ed esistenziali, conseguenti alla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, patiti dai congiunti e dai familiari conviventi con la vittima del sinistro stradale mortale.

Il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano da lesione dei diritti della persona e non hanno rilievo economico. Giurisprudenza e dottrina hanno compiuto un lungo percorso evolutivo che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d’animo; danno biologico, cioè la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, ma che prescinde dalla sua capacità reddituale; danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana”.

Il contributo dell’avvocato nella individuazione e quantificazione di tali danni è determinante per l’approntamento della linea difensiva che vedrà la sua massima espressione nella realizzazione delle aspettative risarcitorie formulate nell’interesse del cliente.

Le capacità tecnico processuali in caso di giudizio e di mediazione nella fase dello stragiudiziale ci contraddistinguono nell’approntare difese di successo grazie altresì all’ausilio di un team di professionisti di elevata caratura.

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