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ToggleNei sinistri stradali che coinvolgono minorenni, il risarcimento danni segue regole particolari: il minore ha diritto al pieno ristoro, può delegare un avvocato per la diffida all’assicurazione e, nei casi più gravi, serve l’autorizzazione del giudice tutelare per accettare o riscuotere la somma.
Non sono rari i casi di gravi incidenti stradali in cui minori riportano danni, anche severi. Come ci si deve comportare per far valere il diritto del minore ad un congruo risarcimento?
Il consiglio è, come sempre, quello di rivolgersi ad un avvocato esperto in incidenti stradali gravi e mortali che tuteli gli interessi della vittima e garantisca la corretta gestione della richiesta di risarcimento assicurativo e della documentazione necessaria da produrre per attestare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
L’avv. Roberta Scarpellini e il suo studio legale si occupano da anni di risarcimento dei danni da incidenti stradali mortali o lesioni gravi. L’Avv. Scarpellini è, inoltre, specializzata nella negoziazione stragiudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime con lesioni gravi e gravissime o danni neuropatici ed è Presidente dell’Associazione NEVRA che lotta da anni per il riconoscimento del danno neuropatico.
Grazie all’esperienza maturata sul campo, lo studio legale Scarpellini è in grado di interfacciarsi al meglio con le compagnie assicurative e di rappresentare i propri assistiti in tutti i gradi di giudizio, al fine di ottenere il giusto risarcimento, anche quando si tratta di minori.
Sinistri stradali con minorenni: le misure di sicurezza e la diffida
L’art. 172 del Codice della Strada obbliga i genitori di minori fino ai 36 kg di peso o sotto i 150 cm di altezza, ad usare “un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso” quando viaggiano in auto. Ciò significa che il genitore e, più in generale, il conducente deve munirsi di un adeguato seggiolino quando trasporta i minori.
Se, nonostante le misure di sicurezza, il minore riporta ferite gravi a seguito del sinistro, egli ha diritto, al pari degli adulti, di ottenere un congruo risarcimento danni da parte della società assicuratrice del conducente che gli ha procurato il danno. In questo caso, sarà l’avvocato incaricato, ad inviare all’assicurazione la diffida per conto del minore. E ciò è possibile anche quando non ci sia l’autorizzazione formale dei genitori della vittima minorenne.
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Situazione |
Serve l’autorizzazione? |
Perché |
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Avvio pratica risarcimento |
No |
Atto di ordinaria amministrazione |
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Diffida all’assicurazione |
No |
Non pregiudica il minore |
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Accettazione di una transazione economica rilevante |
Sì |
Impatto sulla vita/futuro del minore |
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Rinuncia a parte del risarcimento |
Sì |
Può danneggiare gli interessi del minore |
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Riscuotere il capitale |
Sì |
Atto di straordinaria amministrazione |
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Danni permanenti o invalidanti |
Sì |
Necessaria valutazione complessa |
Sentenza della Corte di Cassazione n°24077/17 del 13 ottobre 2017
Con la sentenza n°24077/17 del 13 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, in caso di incidente stradale, il minore può delegare l’avvocato per la richiesta di risarcimento.
Egli ha quindi diritto di ottenere il risarcimento danni in seguito a un incidente stradale, in quanto, pur non avendo ancora compiuto la maggiore età, ha la facoltà di esprimersi in atti giuridici purché questi non ledano la sua persona e non gli provochino pregiudizio.
Considerato che la richiesta di risarcimento danni da parte del minorenne non comporta la perdita di un diritto né l’assunzione di un obbligo, la diffida inviata dall’avvocato a nome del minore all’assicurazione è perfettamente valida.
Risarcimento danni: minorenni e giudice tutelare
Cosa dice la legge? In generale, l’azione di risarcimento danni esercitata dai genitori nell’interesse del minore va inquadrata tra gli atti di ordinaria amministrazione che ex art. 320 c.c. che non richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare in quanto si tratta di atti che si limitano a conservare, fruttificare e a migliorare il patrimonio dell’amministrato.
L’autorizzazione del giudice tutelare per definire in via transattiva o in giudizio una controversia relativa al risarcimento del danno patito da un minore è invece richiesta tutte le volte che l’entità del danno è suscettibile di incidere sulla vita presente o futura del minore.
Si è espressa in tal modo la Corte di Cassazione nella sentenza del 22 maggio 1997, n. 4562 secondo la quale la transazione stipulata dal genitore nell’interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione, quando l’incidenza economica è in grado di modificare la vita presente e futura del minore, leso nel bene primario della salute, implicando una valutazione complessa e difficile del pregiudizio subito.
Inoltre, sempre secondo la Corte di Cassazione con la sentenza del 13 aprile 2010, n. 8720, in ordine alla necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare ai fini del giudizio, deve tenersi conto del divario fra quanto richiesto per il danno subito dal minore e quanto transatto.
Quando è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare
Quali sono quindi le circostanze, in caso di sinistro stradale, per le quali è richiesta l’autorizzazione del giudice? Rientrano tra gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare: le transazioni riguardanti danni che hanno provocato ai minori postumi invalidanti destinati a protrarsi per tutta la vita; quelle che hanno un’incidenza economica di rilevante gravità sul patrimonio del minore, in particolare se la transazione prevede un’importante rinuncia rispetto alle pretese originariamente avanzate in sede giudiziale o stragiudiziale; quelle che richiedono una valutazione complessa del danno e del pregiudizio che potrebbe patire il minore a seguito delle lesioni subite.
Per riscuotere il risarcimento occorre comunque l’autorizzazione del giudice. L’art. 320 c.c. dispone, infatti, che la riscossione di capitali è un atto di straordinaria amministrazione. I capitali non possono, quindi, essere riscossi dai genitori senza l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina anche l’impiego nell’interesse del minore.
Cosa succede quando manca l’autorizzazione del giudice tutelare
Nei casi in cui non ci fosse un provvedimento autorizzativo da parte del giudice tutelare, si pone un problema di definitività e certezza dell’atto transattivo o del pagamento. Il minore potrebbe, infatti, tramite un curatore speciale o personalmente una volta raggiunta la maggiore età, contestare i termini dell’accordo e dichiarare perfino di non aver ricevuto il pagamento.
L’intervento del giudice deve intendersi, quindi, sia a favore del minore, sia del danneggiante ponendolo di fatto al riparo dal rischio di dover effettuare un nuovo pagamento nel caso in cui i genitori avessero concluso un accordo svantaggioso o impiegato male la somma riscossa.
Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in sinistri stradali con danni ai minori
Un incidente stradale che provoca gravi danni ai minori presenta quindi diverse particolarità, in grado di incidere positivamente o negativamente sulla vita e il benessere economico del minore. Non può pertanto essere trattato come un comune incidente stradale, ma necessita della competenza di uno studio legale specializzato in questa tipologia di sinistri.
Lo studio legale Scarpellini, grazie ad una specifica esperienza acquisita in tanti anni di attività, offre supporto ai minori che hanno subito danni a seguito di un incidente stradale, al fine di ottenere il pieno ristoro, nella tutela dell’interesse presente e futuro del minore stesso.
Incidente stradale con minorenni: cosa fare subito?
Il minore ha sempre diritto al risarcimento del danno, e in molti casi la legge richiede procedure specifiche per tutelarne l’interesse presente e futuro.
Nei sinistri che coinvolgono bambini o adolescenti, la gestione della pratica assicurativa è più complessa rispetto ai casi che coinvolgono adulti: occorrono valutazioni mediche accurate, atti formali corretti e, talvolta, l’intervento del giudice tutelare.
Per questo è fondamentale rivolgersi subito a un avvocato esperto in incidenti stradali con minori.
Perché serve un avvocato specializzato
Un incidente stradale con danni a un minorenne richiede competenze legali specifiche che un avvocato ordinario potrebbe non possedere.
Lo studio legale dell’Avv. Roberta Scarpellini è specializzato in:
- sinistri gravi e mortali
- lesioni permanenti e danni neuropatici
- trattative stragiudiziali ad alta complessità
- gestione dei rapporti con assicurazioni e Fondo Vittime della Strada
Grazie all’esperienza maturata sul campo, lo studio rappresenta i minori in ogni fase: valutazione medica, perizie, diffida, trattativa, giudizio e autorizzazioni del giudice tutelare.
Sinistro stradale con minorenni: regole di sicurezza e responsabilità
Il minore deve viaggiare con un sistema di ritenuta adeguato, ma anche se le misure sono rispettate egli mantiene pieno diritto al risarcimento.
- Principi chiave (art. 172 Codice della Strada):
- Il mancato uso del seggiolino non annulla il diritto al risarcimento del minore
- Obbligo del seggiolino fino a 36 kg o 150 cm
- Responsabilità del conducente (non solo del genitore)
Diffida all’assicurazione: può firmarla il minore?
Sì, il minore può delegare l’avvocato per inviare la richiesta di risarcimento e la diffida, anche senza autorizzazione dei genitori.
Sentenza chiave: Cassazione n. 24077/2017
La Corte ha stabilito che:
- la richiesta di risarcimento non fa perdere diritti al minore
- non comporta obblighi
- quindi il minore può conferirne mandato all’avvocato
Conseguenza pratica
La diffida dell’avvocato è valida anche se uno dei genitori non collabora, è assente o contrario.
Risarcimento danni e giudice tutelare: quando serve davvero
L’autorizzazione del giudice tutelare serve solo quando il risarcimento incide in modo significativo sulla vita presente o futura del minore.
Atti che NON richiedono autorizzazione
(Sono “ordinaria amministrazione” – art. 320 c.c.)
- Avvio della richiesta di risarcimento
- Gestione ordinaria della pratica
- Raccolta documentazione e certificazioni
- Valutazione medico-legale
Atti che richiedono autorizzazione
(Sono “straordinaria amministrazione”)
- Accettare una transazione che riduce l’importo potenzialmente dovuto
- Accettare somme per danni gravi o permanenti
- Riscuotere il capitale versato dall’assicurazione
- Gestire somme destinate a incidere su futuro e patrimonio del minore
Sentenze di riferimento:
Cass. 8720/2010
Cass. 4562/1997
Perché la riscossione richiede SEMPRE l’autorizzazione
La riscossione della somma è un atto di straordinaria amministrazione, quindi serve il nulla osta del giudice tutelare.
Il giudice:
- tutela il minore da accordi svantaggiosi
- stabilisce come impiegare le somme (es. libretto vincolato)
- tutela anche l’assicurazione, che altrimenti rischia contestazioni future
Se manca l’autorizzazione, il minore – raggiunti i 18 anni – può:
- perfino dichiarare di non aver ricevuto il pagamento
- contestare l’accordo
- chiedere integrazioni
Il minore ha diritto al risarcimento anche se non indossava il seggiolino?
Sì. L’eventuale responsabilità del genitore non ricade sul bambino, che mantiene pieno diritto al risarcimento.
Chi firma la diffida all’assicurazione?
L’avvocato, delegato dal minore (Cass. 24077/2017), anche senza autorizzazione del genitore.