Studio Legale Scarpellini

Agenzia Infortunistica Stradale o Avvocato: Chi Scegliere?

Chi subisce un sinistro stradale può avere la necessità di rivolgersi ad un esperto in infortunistica per tutelare i propri diritti.

Trovare un professionista competente è indispensabile per avere la sicurezza che l’iter della pratica venga seguito in maniera corretta. In questo caso può sorgere il dubbio se sia meglio rivolgersi ad un’agenzia di infortunistica stradale o ad un avvocato.  

Infortunistica stradale: che cos’è?

Per infortunistica stradale si intende l’attività di affiancamento e supporto di coloro che hanno sofferto un sinistro stradale, atta a garantire i necessari consigli medico-psicologici o legali, e al fine di ottenere un congruo risarcimento.

Accompagnare chi ha subito un incidente stradale, lungo l’iter che lo porterà a far valere i propri diritti può essere complicato: dalla produzione dei documenti e certificati, all’esecuzione degli esami medici e delle perizie, dal rispetto dei termini per inoltrare la denuncia e la richiesta d’indennizzo. Gli adempimenti burocratici non sono pochi e si è esposti a numerose occasioni di errore.

Rivolgendosi ad un professionista, sarà quest’ultimo a studiare il caso e a quantificare con precisione i danni patrimoniali e non patrimoniali che il danneggiato e i suoi congiunti hanno subito o subiranno in futuro a causa del sinistro. Nel caso, ad esempio, di richiesta di risarcimento da incidente stradale con feriti, oltre a quantificare le lesioni sofferte dal danneggiato, egli dovrà valutare anche le altre tipologie di danno, come il danno morale, il danno esistenziale, il danno patrimoniale da lucro cessante.

Inoltre, l’intervento di un esperto può far la differenza per l’ottenimento di un congruo indennizzo in tempi ragionevoli, attraverso un’assistenza professionale in via di trattativa stragiudiziale con la compagnia assicurativa.

Agenzia di infortunistica stradale: cosa può fare.

Le società di Infortunistica sono nate negli anni ’50 come studi di consulenza, volti a tutelare le persone danneggiate da un sinistro (incidente stradale, infortunio sul lavoro, furto, incendio, danno nautico).

Si tratta di soggetti specializzati in materia di risarcimento del danno alla persona che assistono i propri clienti al fine di ottenere dalla compagnia di assicurazione, un giusto ed equo risarcimento per il danno subito. Il loro principale compito è seguire il cliente nell’iter burocratico che porta al risarcimento dei danni.

I risarcimenti offerti dalle assicurazioni, infatti, possono rivelarsi inferiori rispetto a quelli che un danneggiato potrebbe ottenere. L’agenzia si pone come un mediatore tra il danneggiato e l’assicurazione e opera a volte, con il supporto di specialisti, quali ingegneri, periti, medici legali e avvocati.

Il principale limite delle agenzie di infortunistica è di non poter andare oltre la fase stragiudiziale, ovvero di non poter seguire il cliente nelle fasi di negoziazione assistita o in giudizio. In questi casi, ci si deve rivolgere necessariamente ad uno studio legale.


Avvocato sinistri stradali: di cosa si occupa?

La materia della Responsabilità Civile Automobilistica è soggetta ad una continua evoluzione, ragione per cui è fortemente consigliato rivolgersi ad un avvocato o uno studio legale che si occupa, come principale ramo di attività, di risarcimento del danno e diritto delle assicurazioni.

Oltre ad andare in giudizio, che rimane l’ultima ratio, l’avvocato può ottenere soddisfazione per il proprio cliente attraverso strumenti alternativi, quali la negoziazione assistita e l’accertamento tecnico preventivo. Quest’ultimo consente, ad esempio, nel giro di qualche mese di effettuare una corretta valutazione del danno. Entrambe le procedure sono di competenza esclusiva dell’avvocato.

Solo l’avvocato, infatti, avendo sostenuto un esame specifico di abilitazione alla professione forense, può offrire ai suoi assistiti la rappresentanza e assistenza legale e può difendere il cliente in giudizio.

Inoltre, un avvocato esperto in materia è in grado di confrontarsi con autorevolezza con la compagnia di assicurazione e con i liquidatori, evitando che il proprio cliente subisca le condizioni imposte dalla compagnia, che è la parte dominante del rapporto contrattuale.

A questo proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 11606 del 2005, ha ribadito che “l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia”. Per tale motivo, rientra nel diritto di difesa, costituzionalmente garantito al danneggiato (art. 24 Cost.), quello di farsi assistere da un avvocato di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere il rimborso delle relative spese legali.

Chi paga l’avvocato?

In una pratica di riscossione del risarcimento dall’assicurazione a seguito di un sinistro stradale, si possono presentare diverse fattispecie. La regola generale è che l’assicurazione copra il proprio assicurato da ogni spesa conseguente al sinistro, comprese le spese legali

È opportuno che danneggiato e avvocato abbiano preventivamente concordato con un accordo scritto la cifra del compenso dovuto. Qualora la cifra versata dall’assicurazione a copertura delle spese legali, fosse inferiore a quanto pattuito, la differenza rispetto a quanto corrisposto dalla compagnia dovrà essere pagata dal cliente in forza della suddetta pattuizione. La parcella spettante all’avvocato è determinata in funzione della complessità della vertenza e viene solitamente corrisposta a definizione della trattativa stragiudiziale.

Nel caso in cui la questione di risarcimento danni da sinistro stradale sia gestita in via stragiudiziale e si riesca a raggiungere un accordo tra danneggiato e assicurazione, quest’ultima verserà il dovuto alla parte danneggiata e nelle somme sono comprese anche gli onorari dell’avvocato. Sarà poi il danneggiato a versare quanto dovuto all’avvocato, a meno che quest’ultimo non inoltri una richiesta di “distrazione” (pagamento diretto), in base alla quale la compagnia verserà direttamente all’avvocato il suo compenso.

Se, invece, si instaura una lite giudiziaria perché le parti non sono concordi sulle responsabilità, o in quanto la parte danneggiata ritenga che il risarcimento proposto dalla compagnia sia insufficiente, è necessario chiamare in giudizio sia la compagnia di assicurazione, sia il danneggiante, il quale potrà lasciare la difesa solo alla compagnia di assicurazione oppure costituirsi in giudizio e nominare un proprio avvocato.

Se il danneggiato ottiene una sentenza favorevole, il giudice condannerà l’assicurazione a pagare le spese processuali, anche dell’avvocato eventualmente nominato dal danneggiante. In caso contrario sarà il danneggiato a pagare le proprie spese legali e quelle della controparte.

Nell’ipotesi in cui in seguito al sinistro si instauri un processo penale per omicidio colposo o lesioni, se il danneggiato si costituisce parte civile le spese legali del giudizio sono a carico della compagnia di assicurazione. Se invece, il procedimento penale parte da una denuncia d’ufficio delle autorità, le spese sono a carico del danneggiante.

Lettera di richiesta di risarcimento danni per sinistro stradale: come scriverla

Nel caso in cui si subisca un incidente stradale e la colpa ricada interamente sull’altro veicolo coinvolto, bisogna inviare una lettera di risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa dell’altro conducente che dovrà contenere i seguenti dati:

  • dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale;
  • estremi dei mezzi coinvolti;
  • estremi delle polizze assicurative stipulate dai soggetti coinvolti;
  • descrizione dettagliata della dinamica dell’incidente;
  • descrizione dei danni materiali e/o fisici subiti.

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

  • Copia modulo C.A.I. (Contestazione Amichevole di Incidente)
  • Documentazione medica delle eventuali lesioni fisiche (verbale del pronto soccorso; visite specialistiche; ricette e spese medicinali, …);
  • Preventivo per la riparazione dei danni;
  • Documentazione attestante il proprio reddito e dell’avvenuta cessazione di tutte le attività lavorative svolte (solo in caso di lesioni fisiche).

A seguito dell’entrata in vigore della legge 124/2017, se l’incidente stradale ha causato danni materiali e non fisici è obbligatorio indicare nella lettera anche i nomi dei testimoni che possono eventualmente deporre nel caso in cui si aprisse una causa contro la compagnia assicurativa.

Pe quanto riguarda, infine, i tempi di ottenimento del risarcimento: in presenza di soli danni materiali, l’assicurazione ha l’obbligo di formulare un’offerta di risarcimento congrua al danno accertato entro e non oltre i sessanta giorni dal momento dell’avvenuta ricezione della richiesta che diventano novanta giorni se ci sono stati anche danni fisici. Se il danneggiato accetta, l’assegno verrà inviato dall’assicurazione entro 15 giorni. Se non si giunge ad un accordo, l’assegno viene in ogni caso inviato e può essere accettato a titolo di acconto, salvo poi rivalersi contro la compagnia di assicurazione.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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