Studio Legale Scarpellini

Causa Civile per Risarcimento Danni da Incidente Stradale Mortale

Gestire le conseguenze di un incidente stradale mortale e far valere i propri diritti come parenti della vittima richiede grande lucidità e competenza.

Per tale motivo è indispensabile l’intervento di un esperto in risarcimenti di incidenti stradali mortali fin dalle prime ore dopo il sinistro.

La mancata partecipazione agli accertamenti tecnici, di fatto irripetibili, può pregiudicare l’esito del procedimento e l’ottenimento del risarcimento danni.

La presenza di un avvocato è cruciale, anche nella scelta di costituirsi parte civile nel giudizio penale o avviare un autonomo giudizio in sede civile.

Come comportarsi sul posto in caso di un incidente stradale

Se si è coinvolti in un sinistro stradale mortale, la prima cosa da fare è chiamare i soccorsi: ambulanza, Polizia o Carabinieri. Non vanno spostati i mezzi coinvolti e soprattutto, non si deve muovere l’infortunato, a meno che non si abbiano specifiche competenze mediche. Per avvertire gli altri automobilisti, occorre apporre il triangolo alla dovuta distanza. Se le condizioni di salute lo permettono, si consiglia di scattare delle foto e raccogliere le generalità degli eventuali testimoni.

Ciò consentirà alle forze dell’ordine di ricostruire successivamente la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità rispetto a quanto accaduto. La dichiarazione prestata alla Polizia o ai Carabinieri ha valore di prova e, nel caso, ci si trovi in stato di shock o confusionale è meglio farlo presente alle forze dell’ordine e rispondere alle domande in un secondo momento.

Auto coinvolte in un incidente stradale mortale

Qualora la propria auto sia coinvolta in un incidente stradale mortale, è probabile che l’autorità giudiziaria ne disporrà il sequestro insieme agli altri mezzi interessati dal sinistro stradale.

Una volta restituita, per ripararla o rottamarla occorre attendere cinque giorni dalla data in cui la compagnia di assicurazioni è stata invitata – con raccomandata a/r o a mezzo Pec (posta elettronica certificata) – ad effettuare la perizia del veicolo. E’, inoltre, necessario produrre le foto dei danni e un preventivo dettagliato del carrozziere ai fini dell’eventuale risarcimento danni.

Morte di un parente in un incidente stradale

Generalmente in caso di incidente stradale mortale, l’autorità giudiziaria dispone l’autopsia per stabilire le cause del decesso e il nesso tra l’incidente e la morte della/e vittima/e.

Prima di procedere, i congiunti più stretti del deceduto saranno convocati per riconoscere il corpo.

In questa fase i parenti della vittima, ai sensi dell’art. 360 c.p.p (codice di procedura penale), hanno il diritto di nominare un medico legale di fiducia che assiste all’autopsia e agli ulteriori esami ed accertamenti.

Si tratta di esami irripetibili rispetto ai quali la nomina di un professionista di fiducia ha lo scopo di garantire l’interesse dei parenti ed evitare che la controparte possa eventualmente alterare a proprio favore il risultato dell’intervento del patologo.

Risarcimento danni parentale in seguito ad un incidente mortale

I familiari della vittima hanno il diritto di chiedere un risarcimento per danno da perdita dei rapporti parentali che varia a seconda di alcuni fattori, tra i quali: il grado di parentela; l’età della vittima e del superstite; la convivenza o meno con la vittima; il numero dei componenti della famiglia.

Rispetto al grado di parentela per richiedere il risarcimento del danno, la giurisprudenza si è espressa favorevolmente ad un compenso al coniuge (o compagno di fatto), ai genitori, ai figli, a fratelli e sorelle e, in alcuni casi, anche ai nonni.

In sede processuale, il giudice può riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi, a condizione che venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita a seguito della morte del congiunto.

Cosa devono provare i parenti della vittima di un incidente stradale

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni, oltre al legame con la persona deceduta, i congiunti dovranno provare il nesso tra causa ed effetto, ovvero che la morte sia sopraggiunta per l’incidente provocato per una manovra azzardata o il mancato rispetto delle norme della strada da parte dell’altro conducente o dalla mancata manutenzione di infrastrutture o manto stradale (es. crollo di un cavalcavia, buca stradale, …).

Inoltre, occorrerà dimostrare il danno da lucro cessante, ovvero il ruolo economico della vittima nel mantenimento della famiglia sul bilancio familiare.

Risarcimento incidente stradale mortale: come calcolare il danno

Per la liquidazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale, si tiene conto dei criteri orientativi elaborati dalla giurisprudenza, in particolare delle tabelle dei Tribunali di Roma e Milano.

Le tabelle contemplano parametri consistenti in valori monetari standardizzati, in modo da consentireuna liquidazione del danno in maniera quanto più oggettiva. A seguito di specifici pronunciamenti della Corte di Cassazione, la Tabella del Tribunale di Milano è considerata la più affidabile e, di conseguenza, è attualmente quella maggiormente utilizzata in tutta Italia.

Rapporto tra processo penale e processo civile per incidente stradale – 468 c.p.p.

Nel caso di un sinistro stradale mortale, o che provochi lesioni gravi o gravissime ad altri soggetti, deriva una responsabilità penale in capo al conducente che ha provocato il sinistro stradale per la quale si avvia un procedimento penale. Ciò non preclude la possibilità per i parenti della vittima di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti con un’azione civile.

Per aiutarci a comprendere come convivano le due azioni, ci viene incontro l’art 74 c.p.p., il quale prevede che l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno di cui all’art. 185 del Codice penale possa essere esercitata nel processo penale dai successori universali del soggetto deceduto, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile, consentendo quindi di avanzare richiesta risarcitoria direttamente in sede penale. I parenti del danneggiato possono costituirsi parte civile nel processo penale solo dopo l’udienza preliminare ma prima degli atti introduttivi del dibattimento: una volta aperto il dibattimento non è più possibile intervenire nel processo penale per avanzare la propria pretesa risarcitoria.

L’art. 468 c.p.p. prevede, inoltre, che qualora le parti intendano chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici, devono depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l’indicazione delle circostanze a cui deve riferirsi l’esame.

Coesistenza dei processi civile e penale in caso di incidente stradale mortale  – Art. 75 c.p.p.

Nell’ordinamento processuale vigente è quindi offerta ai parenti della vittima la possibilità di scegliere se agire in sede civile o penale. Nel caso in cui vengano a coesistere due giudizi aventi ad oggetto lo stesso incidente stradale, il coordinamento tra gli stessi è disciplinato dall’art. 75 c.p.p. che prevede la possibilità di trasferire l’azione civile nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche non passata in giudicato.

L’esercizio di tale facoltà comporta però la rinuncia degli atti del giudizio e il giudice civile dovrà dichiarare l’estinzione del processo, senza che sia necessario il consenso della controparte. Se l’azione civile non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa costituzione di parte civile, l’azione risarcitoria prosegue in sede civile. Se, infine, l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva.

Art. 652 e 651 Codice di Procedura Penale

Gli articoli 651 e 652 del Codice di Procedura Penale disciplinano l’utilizzo delle sentenze penali nei processi civili relativi agli incidenti stradali e stabiliscono le condizioni in cui tali sentenze possono essere utilizzate come prova nel processo civile per ottenere il risarcimento del danno.

L’art. 651 stabilisce che se viene emessa una sentenza penale di condanna in seguito a un processo penale per un incidente stradale, tale sentenza può essere utilizzata come prova in un processo civile per ottenere il risarcimento del danno. La sentenza penale conferma la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la responsabilità dell’imputato e può essere, pertanto, utilizzata come prova nel processo civile per dimostrare la responsabilità di chi ha commesso il sinistro che subirà quindi anche una corrispondente condanna in sede civile.

L’art. 652 stabilisce invece che se il procedimento penale a seguito di un incidente stradale mortale si conclude con una sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, tale sentenza può essere utilizzata come prova in un processo civile per ottenere il risarcimento del danno solo se il danneggiato si è costituito parte civile nel processo penale.

Differenze tra processo penale e processo civile in caso di incidente stradale mortale

Oltre a perseguire un obiettivo diverso, i due procedimenti variano anche rispetto ai tempi. Nel giudizio penale occorre attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di potersi costituire parte civile e, nello specifico, la notifica del decreto di citazione in giudizio.

Anche i tempi di prescrizione sono diversi, dovendosi rispettare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale i termini di prescrizione propri del reato. Infine, può succedere che il giudizio penale si concluda con una generica condanna in capo al responsabile del sinistro stradale in merito al risarcimento del danno, dovendosi poi rimettere al giudice civile per la quantificazione dello stesso.

Le numerose e complesse implicazioni processuali a seguito di un incidente stradale mortale rendono pertanto indispensabile l’assistenza di un legale esperto che possa tutelare i diritti dei parenti della vittima.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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