Studio Legale Scarpellini

Calcolo Danno Morte Congiunto e Risarcimento danni

Risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis 

I congiunti della vittima di un sinistro stradale, di un intervento o diagnosi medica errati, possono chiedere in giudizio il risarcimento del danno sia a titolo ereditario, ovvero del danno biologico subito dal defunto prima del decesso sia a titolo personale, in quanto l’evento lesivo ha cagionato un danno nella sfera del congiunto. In entrambi i casi, i congiunti devono fornire in giudizio sia la prova del nesso di causalità tra la condotta del responsabile e l’evento lesivo, sia la prova del danno subito, cioè della sofferenza patita.

La Corte di Cassazione, con dieci sentenze, denominate dai commentatori “San Martino” per la data di pubblicazione (10 ottobre 2019), ha fatto il punto sull’intera materia risarcitoria, fornendo orientamenti utili per l’applicazione dei diversi istituti giuridici: dal danno biologico al danno morale, alla responsabilità medica e delle strutture sanitarie, al consenso informato.

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Quali sono i danni risarcibili iure proprio

I congiunti iure proprio hanno diritto al riconoscimento del danno non patrimoniale, che comprende: il danno morale, consistente nel patema d’animo, nello stato di angoscia o di sofferenza morale prolungata; il danno biologico nel caso in cui il danno morale degeneri in una alterazione psico-fisica permanente comprovata da documentazione medica; il danno esistenziale o danno da perdita del rapporto parentale, in quanto l’evento luttuoso estingue contemporaneamente il bene-vita della vittima ed il vincolo parentale con i congiunti di questa.

In questo caso il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal congiunto e, cioè, la sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto.

Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale i congiunti possono far valere il danno emergente per le spese causate dal decesso del parente, quali ad es. le spese funerarie e il danno da lucro cessante, consistente nella perdita delle utilità economiche elargite dal defunto al congiunto delle quali beneficiava e avrebbe presumibilmente continuato a beneficiare in futuro.

Quali sono i danni risarcibili iure hereditatis

Gli eredi iure hereditatis hanno diritto a richiedere il risarcimento per il danno patrimoniale per la perdita di beni che si sarebbero potuti ereditare, come ad es. l’autovettura distrutta in un incidente e, all’interno della categoria di danno non patrimoniale: del danno biologico terminale consistente nella lesione dell’integrità fisica per la cui risarcibilità è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente (“apprezzabile”) a permettere un consolidamento del danno in oggetto; del danno morale o danno catastrofico conseguente alla sofferenza psichica di massima intensità, anche se di durata contenuta, patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, ha assistito alla perdita della propria vita, sempre che la persona sia stata in condizioni di lucidità che le abbiano consentito di percepire il proprio stato.

La Corte di Cassazione parla a proposito di uno stato di “lucidità agonica”, ossia in grado di percepire la sofferenza, cioè l’agonia, della fine imminente.

Chi può chiedere il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis 

La richiesta per danno da morte di un congiunto può essere presentata sia dalla famiglia naturale, come ad esempio il convivente, sia dalla famiglia legittima legata al defunto da un rapporto parentale.

La mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, a cui si riferisce l’art. 29 della Costituzione Italiana, all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare” (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016).

Oggi si intendono come legami familiari, anche quelli che si fondano sul reciproco affetto e solidarietà con il defunto e non soltanto sui vincoli di sangue. Il congiunto ha diritto al risarcimento del danno se prova l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, a prescindere dalla convivenza che non può essere una condizione.

In questa prospettiva è stata riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (Cass. civ., sez. III, n. 21230/2016), del concepito nato successivamente alla morte del genitore (Cass. civ., sez. III, n. 9700/2011) e del coniuge anche legalmente separato, in ragione della precedente esistenza del rapporto affettivo (Cass. civ., sez. III, n. 25415/2016).

Calcolo del danno da perdita parentale: tabelle di Milano e Roma

Per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medicasi fa riferimento alle tabelle di Milano e alle tabelle di Roma. Si tratta di documenti para-normativi che consentono la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso.

Le tabelle di Milano rappresentano il punto di riferimento principale per la liquidazione del danno non patrimoniale, con un sistema basato sui punti di invalidità che tengono conto sia dei danni fisici e alla vita di relazione sia delle sofferenze morali che ne derivano. Esse hanno la particolarità di considerare un unico danno che comprende il danno biologico, il danno morale e quello esistenziale, che può essere assunto dal giudice con criterio equitativo in forma minima o massima, a seconda del caso specifico. Recentemente, la Corte di Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2021 n.38077/2021 ha riaffermato la preminenza delle tabelle milanesi.

Le tabelle di Roma hanno invece una personalizzazione più rigida, perché il danno biologico base è tenuto sempre distinto dal danno morale e dal danno esistenziale e tali voci possono sommarsi o meno, secondo il criterio equitativo del giudice applicato al caso specifico.


Liquidazione del danno non patrimoniale: criteri di liquidazione

Il calcolo del danno patrimoniale avviene in modalità differenti in base alla tipologia di danno per il quale si richiede il risarcimento. Nel caso di danno emergente viene eseguito sommando le spese sostenute in conseguenza della morte del congiunto come, ad esempio, le spese funerarie e quelle per il trasporto della salma.

Per quanto riguarda, invece, il lucro cessante viene eseguito in modalità diverse a seconda che il calcolo debba essere effettuato per il danno già prodottosi o per il danno futuro. Nel primo caso viene effettuato sommando e rivalutando le elargizioni già concretamente perdute a far data dalla morte della vittima. Nel secondo, è necessario preliminarmente accertare quale fosse il reddito netto della vittima che sarà la base del calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto, epurata dalla parte di reddito destinata alla vittima stessa, dal carico fiscale e dalle spese per la produzione del reddito, in quanto anche nel caso di sopravvivenza della vittima questa parte di reddito non sarebbe stata usufruibile dai congiunti.

Il reddito posto alla base del calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto deve essere poi aumentato equitativamente dei presumibili incrementi che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita, con una variabile in base all’età.

Nel caso in cui la vittima sia deceduta in giovane età si presume, ad esempio, che nel corso della propria carriera avrebbe goduto di aumenti di reddito, dei quali si tiene conto nel calcolo del danno patrimoniale da morte del congiunto. Diversa è la situazione di chi è prossimo alla pensione, o di chi svolge un’attività lavorativa per la quale non si prevedono particolari miglioramenti.

La somma risultante dovrà essere infine capitalizzata, tenendo in considerazione se chi richiede il risarcimento è il coniuge o il figlio, il quale avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto solo per un determinato periodo di tempo.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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