Studio Legale Scarpellini

Collisione con Veicolo Non Identificato? Fondo Garanzia Vittime Strada

La legge italiana stabilisce che ogni automezzo circolante sul nostro territorio debba essere obbligatoriamente assicurato, ciò per consentire a chi ha subito un sinistro di poter ottenere un risarcimento danni da incidente stradale.

Per tutelare il danneggiato nei casi in cui sia coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato, il legislatore ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada che interviene attraverso le compagnie assicuratrici designate da Ivass (con il provvedimento n. 32 del 19 maggio 2015, in vigore dal 1° luglio 2015) a seconda della regione in cui avviene il sinistro.

Bisogna però attivarsi velocemente, perché il rimborso delle spese sostenute per i danni non è automatico e va richiesto entro scadenze precise e seguendo specifiche procedure.

Un rimedio potrebbe essere quello di inserire nella propria polizza auto una clausola relativa agli incidenti con veicoli non assicurati o non identificati. In questo caso, la propria compagnia si occuperà direttamente della pratica e l’indennizzo verrà riconosciuto più velocemente.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada per veicolo non assicurato

Istituito con la L. n. 990 del 1969, Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private) e gestito dalla Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.- che opera sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive per garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge prevalentemente un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato, come quando dopo l’incidente il conducente si dia alla fuga e il danneggiato non riesca a prendere nota della targa.

In questo caso, il danneggiato è privo delle informazioni utili per richiedere il risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa del danneggiante.

Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso le compagnie assicuratrici designate, che variano da regione a regione e che seguono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato o non identificato fosse assicurato presso di loro.

Cosa copre il Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo non identificato o non assicurato, ma anche nei casi in cui il veicolo sia messo in circolazione contro la volontà del proprietario (come nel caso di una vettura rubata), o assicurato con compagnie che al momento del sinistro si trovano in stato di liquidazione amministrativa.

A seconda della tipologia di veicolo coinvolto, il Fondo opera in maniera diversa, prevedendo dei limiti al risarcimento.

Nel caso di un veicolo non identificato è prevista la copertura dei danni alla persona, mentre per i danni alle cose è stabilita una franchigia di 500 euro, e tali danni vengono risarciti solo se contestualmente ci sono stati gravi danni alla persona (ad esempio: invalidità permanente). Per il veicolo non assicurato, il risarcimento copre sia per i danni alle persone sia per quelli alle cose che vengono risarciti integralmente.

In questo caso l’intervento del Fondo di Garanzia è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro.

Dal 11 giugno 2017 il massimale è fissato, per sinistro, in 6.070.000 euro nel caso di danni alle persone e in 1.220.000 euro in caso di danni alle cose.

Il veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario prevede un risarcimento dei danni alle persone e alle cose subiti dai terzi trasportati, o dalle persone trasportate contro la loro volontà, oppure dalle persone inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

I limiti sopra elencati si propongono di contrastare le possibili frodi a cui si presta questo tipo di sinistro, soprattutto nel caso dei veicoli non identificati.

Il legislatore prevede, inoltre, due ulteriori casi, coperti sia per i danni alla persona sia per quelli alle cose: i sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis); i sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter).

Come ottenere il risarcimento? Richiesta di risarcimento

Chi ha subito danni nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato può avviare la proceduta inviando la richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro.

Sul sito della Consap è presente l’elenco delle compagnie designate e le informazioni per compilare il “Modulo di richiesta di risarcimento”, inclusa la procedura per l’invio della stessa.

Nel Modulo di richiesta bisogna indicare i seguenti dati: il luogo e l’ora in cui è avvenuto l’incidente; la dinamica del sinistro; i dati del richiedente; i dati del conducente e del proprietario del veicolo; i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) ove disponibili; specificare se si tratta di veicolo danneggiante non assicurato o non identificato; la denominazione della compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato; se sono intervenute le forze dell’ordine e hanno redatto un verbale.

La richiesta va integrata con ulteriori dati e documentazione a seconda che riguardi il risarcimento di danni a cose, in genere i danni materiali al veicolo, o anche il risarcimento dei danni fisici e dei danni non patrimoniali. Per i risarcimenti ai soli danni alle cose occorre indicare l’entità del danno (allegando la documentazione a supporto, come le fatture per le riparazioni del veicolo), luogo, date e orari in cui il mezzo è disponibile per la perizia.

Per i danni fisici bisogna dimostrare l’entità delle lesioni, inviando la documentazione a supporto come la relazione di perizia del medico legale e l’attestazione di avvenuta guarigione.

Se, infine, il mezzo danneggiante è assicurato presso una compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa occorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta.

In tutti i casi una copia del modulo di richiesta va inviata alla Consap, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per ottenere il risarcimento dei danni da parte del Fondo è necessario rispettare i termini di prescrizione previsti dalla legge, alla scadenza dei quali viene meno il diritto ad essere risarciti.

In genere la prescrizione ha una durata di 2 anni, che iniziano a decorrere dal giorno dell’incidente.

Nel caso in cui il sinistro abbia provocato la morte di una o più persone, il termine di prescrizione è invece di 10 anni.

L’iter della procedura di risarcimento

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la compagnia designata verificherà, anche con l’intervento di un perito, se effettivamente il mezzo che ha causato l’incidente non è coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato.

Se da verifiche e perizia emerge che il sinistro rientra effettivamente tra quelli coperti, si avvia la procedura di risarcimento considerando il mezzo che ha causato il danno come se fosse assicurato dalla Compagnia designata, la quale entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione è obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento o comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.

Nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una compagnia posta la liquidazione coatta il termine è invece di sei mesi.

Se la documentazione è incompleta la compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.

Identificazione del responsabile e rivalsa della compagnia assicuratrice

La compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede a identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.

Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento la compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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