Studio Legale Scarpellini

Legge Gelli-Bianco e responsabilità medica: cosa dice?

La legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017, reca “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La norma si colloca in continuità con gli obiettivi del precedente Decreto Balduzzi, ma nello stesso tempo mira a superarne alcune ambiguità. Tuttavia, alcune cose non sono cambiate con la sua promulgazione.

La salute continua, per esempio, a essere un diritto fondamentale di ogni individuo e lo Stato deve adoperarsi affinché i servizi sanitari siano sicuri e non arrechino danni ai pazienti. Di fronte a eventuali errori medici, il danneggiato ha diritto a essere risarcito, motivo per cui è bene che si rivolga a un legale esperto in risarcimenti malasanità come l’Avvocato Scarpellini a Milano.

E ancora, la responsabilità delle strutture sanitarie che erogano prestazioni inadeguate e non sicure resta, anche dopo la legge dell’8 marzo 2017, di tipo contrattuale perché il paziente sottoscrive con l’ente che lo assiste un contratto atipico di spedalità.

Infine, il paziente, vittima di malasanità, continua a non dover provare la colpa della struttura, ma deve essere questa a dimostrare di avere erogato la prestazione in modo corretto.

Cosa prevede la legge Gelli?

La legge Gelli-Bianco porta con sé diverse importanti innovazioni che toccano temi come la rivalsa della struttura sanitaria contro il medico, l’azione risarcitoria per errore medico, la responsabilità penale del sanitario, il rinvio al codice delle assicurazioni private per il risarcimento del danno e l’obbligo assicurativo.

Azione di rivalsa della struttura contro il medico

Con la legge 8 marzo 2017, viene disincentivata l’azione civile nei confronti del singolo operatore del servizio sanitario nazionale.

La responsabilità del medico è di natura extracontrattuale e, in ragione di ciò, il paziente è incoraggiato a ad adire vie legali soltanto nei confronti della struttura sanitaria contro la quale potrà giovarsi di una presunzione di colpa e di termini di prescrizione più lunghi.

In un simile scenario, la struttura, che ha risarcito un paziente per errore medico, può però rivalersi sul diretto responsabile, anche se con una certa difficoltà.

Se si tratta di struttura pubblica, l’azione di rivalsa deve essere infatti esercitata dal Pubblico Ministero davanti alla Corte dei Conti e, inoltre, non si possono non considerare alcuni elementi fondamentali.

  • Entro 45 giorni dall’apertura del contenzioso con il paziente, la struttura deve darne comunicazione al medico, pena decadimento dell’azione di rivalsa.
  • L’azione nei confronti del sanitario responsabile di malpractice medica deve essere promossa entro un anno dall’avvenuto pagamento del risarcimento.
  • La struttura sanitaria deve provare il dolo o la colpa grave.
  • La massima somma di rivalsa è, in ogni caso, pari al triplo della retribuzione annua del professionista sanitario.
  • Il medico non restituisce alla struttura l’intero importo, ma solo il 50% di questo perché la Suprema Corte ha sentenziato, nelle ccdd. sentenze di San Martino 2019, che l’obbligo risarcitorio è da dividersi in pari quota tra l’operatore e la struttura. Quest’ultima può, però, recuperare l’intera somma solo se viene dimostrata una gravissima e straordinaria malpractice da parte del medico.

Azione risarcitoria per errore medico e condizioni di procedibilità

Di fronte a un possibile caso di malasanità, la Legge Gelli-Bianco ha tratteggiato l’iter procedurale da seguire.

Prima di andare in giudizio, è necessario rivolgersi al Giudice per la nomina di un collegio di medici, formato da un esperto in medicina legale e da uno o più specialisti nella disciplina oggetto di discussione, per l’esperimento di una consulenza tecnica preventiva anche finalizzata a ricomporre la lite (art. 696 bis del Codice di procedura civile).

In alternativa e anche sulla base della strategia promossa dall’avvocato esperto in risarcimento danni malasanità, si può soddisfare la condizione di procedibilità promuovendo un procedimento di mediazione atto a trovare un accordo tra le parti.

La responsabilità penale del medico

In materia di responsabilità penale medica, la legge Gelli-Bianco ha disegnato una fattispecie autonoma per i reati di omicidio e lesioni personali commessi dai medici nell’esercizio della professione.

Viene, dunque, introdotto l’art. 590 sexies del Codice penale con il quale si esclude la punibilità quando l’exitus del paziente o le lesioni riportate dallo stesso siano occorse nel rispetto, da parte dell’operatore sanitario, delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le stesse risultino adeguate al singolo caso in esame.

L’intento protettivo nei confronti della categoria medica si è, tuttavia, realizzato solo parzialmente perché la Legge Gelli-Bianco stabilisce, di fatto, il non luogo a procedere solo in caso d’imperizia con un netto peggioramento rispetto a quanto stabilito dal precedente decreto Balduzzi che esentava la categoria medica da responsabilità penale anche per negligenza e imprudenza.

Come specificato dalla Corte di Cassazione, questa clausola di non punibilità si applica se l’errore del medico avviene nella mera attuazione delle linee guida a condizione che il sanitario abbia individuato quelle corrette, le abbia effettivamente adottate e la sua imperizia non configuri un reato di colpa grave.

Rinvio al codice delle assicurazioni private per la liquidazione dei danni

La legge Gelli-Bianco stabilisce di risarcire il danno da responsabilità medica secondo le tabelle che il codice delle assicurazioni private riserva ai sinistri stradali. In sostanza, vengono così ridimensionati gli indennizzi per i piccoli danni e la loro entità viene sostanzialmente dimezzata.

I danni più importanti, come le lesioni macropermanenti a partire dal 10%, restano invece soggetti agli ordinari criteri di liquidazione previsti dalle cosiddette tabelle milanesi.

La Corte di Cassazione ha infine precisato che tale disposizione ha validità retroattiva e sia quindi da applicarsi anche a casi di malasanità occorsi prima della sua entrata in vigore.

L’obbligo assicurativo

L’art. 10 della legge Gelli-Bianco stabilisce le seguenti misure di obbligatorietà assicurativa.

  • Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono tenute ad assicurarsi o adottare misure analoghe. Ciò significa che per loro l’assicurazione è facoltativa ai sensi del comma I dell’art. 10.
  • Liberi professionisti per i quali vige l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile e le azioni recuperatorie ai sensi del comma II dell’art. 10 e dell’art. 5 del DPR 137/2012.
  • I dipendenti esercenti le professioni sanitarie hanno l’obbligo assicurativo solo per il rischio di rivalsa ai sensi del comma III dell’art. 10.

L’introduzione della normativa prevede la delimitazione di responsabilità e coinvolge le strutture sanitarie obbligando tutto il comparto a stipulare una polizza di RC Professionale prevedendo l’azione diretta verso gli assicuratori della struttura ospedaliera e /o dei sanitari.

Comprensione dell’Articolo 3 della Legge Balduzzi e le Sue Modifiche

La legge Balduzzi all’articolo 3 stabilisce quanto segue: “L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi, resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del Codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”

È stata così ridimensionata la colpa grave nell’ambito della responsabilità penale qualora siano state rispettate le linee guida accreditate dalla comunità scientifica.

Quest’articolo ha, quindi, introdotto una sostanziale esenzione dalle responsabilità penali in presenza di condotte conformi alle linee guida e alle buone pratiche cliniche, elemento che, sul versante della responsabilità civile, se non esonera comporta, tuttavia, una riduzione del danno risarcibile nei termini quindi riferibili agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

Con la Legge Gelli-Bianco, viene abrogato l’art. 3 e si inserisce il nuovo art. 590-sexies (“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario“) in base al quale il sanitario che ha erogato la prestazione in conformità ai protocolli rilasciati dalla comunità scientifica non è più sottoposto a sanzioni penali per colpa lieve, ma è perseguibile solo in caso di colpa grave.

 Cosa prevede l’art 7 della legge Gelli-Bianco con riferimento alla responsabilità professionale?

La responsabilità professionale di tipo medico è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti a seguito di errori od omissioni da parte dei sanitari. Su questo tema, la legge Gelli-Bianco interviene operando una revisione complessiva e introducendo un regime di doppia responsabilità.

Con la legge Gelli-Bianco, la principale novità riguarda l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p.: “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, articolo che esclude la responsabilità penale di medici e operatori sanitari per imperizia a condizione che dimostrino di aver operato nel rispetto delle linee guida o buone pratiche.

La responsabilità della struttura sanitaria

In tema di responsabilità civile, l’art. 7 prevede che le strutture sanitarie rispondano a titolo contrattuale in ragione del contratto atipico di spedalità sottoscritto con il paziente.

Infatti, il comma 1 dell’art. 7 stabilisce quanto segue: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.

Non è quindi il paziente a dover provare la colpa della struttura, ma è quest’ultima che deve dimostrare il contrario e l’onere probatorio è perciò a suo carico.

Inoltre, il termine di prescrizione viene fissato in anni 10 a partire dal momento in cui la vittima di malasanità è venuta a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico.

La responsabilità del medico

L’art 7 della legge Gelli introduce la “decontrattualizzazione” della responsabilità del sanitario che risponde degli eventuali danni cagionati al paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Infatti, il comma 3 dell’art 7 recita quanto segue: “l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Le prestazioni effettuate in regime di intramoenia rimangono nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, mentre le strutture sanitarie rispondono ancora una volta a titolo contrattuale.

Quindi cosa cambia con la legge Gelli-Bianco? La “decontrattualizzazione” della responsabilità del medico comporta maggiori oneri probatori a carico del paziente che è chiamato a dover dimostrare la colpa e il danno riportato con termine di prescrizione fissato in anni 5. In precedenza, spettava invece all’operatore sanitario dover provare di aver adempiuto in modo adeguato a tutte le sue obbligazioni.

Errore Medico Post-Legge Gelli-Bianco: Chi è Responsabile?

La Legge n. 24 del 2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”) si esprime, come già anticipato, in materia di responsabilità medica distinguendo la responsabilità della struttura sanitaria, di natura contrattuale, da quella del singolo medico/operatore sanitario dipendente di tipo extracontrattuale.

La responsabilità medica può comportare, inoltre, conseguenze sia sul piano penale che civile. La legge prevede una particolare responsabilità penale dei medici accusati di omicidio colposo o di aver cagionato lesioni al paziente durante l’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il medico provi di aver rispettato, nel corso della prestazione sanitaria resa, le linee guida e le buone prassi clinico-assistenziali. Nonostante ciò, il paziente può inoltrare una richiesta di risarcimento danni per errore medico in ambito civile facendosi assistere da un legale esperto in malasanità come l’Avvocato Scarpellini a Milano.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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