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ToggleI monopattini elettrici sono ormai protagonisti della micromobilità urbana sostenibile che racchiude l’insieme di veicoli utilizzati per brevi tragitti, mezzi piccoli e versatili per spostarsi in città evitando il traffico automobilistico e i mezzi pubblici.
Se dal punto di vista ambientale si tratta di una scelta a basso impatto che offre numerosi vantaggi, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la sicurezza in quanto sono sempre più frequenti i casi di incidenti stradali mortali, che li vedono coinvolti. L’eccessiva disinvoltura con cui viene spesso guidato ha infatti fatto registrare, fino allo scorso giugno, quattro incidenti mortali e 85 sinistri.
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In brevissimo tempo, durante la pandemia, le città italiane sono state letteralmente invase da questi mezzi, ideali per la mobilità urbana. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat sono circa 2,5 milioni gli italiani che oggi utilizzano il monopattino elettrico. Di questi, circa 1,9 milioni ne hanno uno di proprietà, mentre poco più di 600 mila usano quelli a noleggio.
Per il monopattino in sharing si è trattato di un vero e proprio boom che, nel 2020, ne ha registrato la diffusione in 18 città italiane capoluogo di provincia. Nel 2019 invece erano solamente tre i capoluoghi a beneficiare del servizio. Il 4° Rapporto nazionale sulla sharing mobility ha calcolato che nel 2020 (gennaio-settembre) i monopattini in condivisione sono stati oltre 27.000 – dato che nel 2021 è salito a 35.500 – con una percorrenza media di 1,6 km e una durata di 9,6 minuti a viaggio. Si stima inoltre che nel 2020 siano stati venduti in Italia non meno di 83.000 monopattini elettrici, per un parco circolante che allo stato attuale dovrebbe aver raggiunto almeno 200.000 veicoli.
Le nuove norme del Codice della Strada
Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 10 novembre 2021, prevede alcune norme per garantire la sicurezza dei monopattini elettrici, a partire dal limite di velocità che scende da 25Km/h a 20 Km/h (6 Km/h nelle aree pedonali).
Per evitare disagi per i pedoni, i monopattini non possono circolare (salvo la conduzione a mano) o essere parcheggiati sui marciapiedi se non in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di sosta negli stalli per biciclette e ciclomotori.
Inasprimenti anche per chi sosta in maniera selvaggia, con l’obbligo per gli operatori di noleggio di monopattini di acquisire la foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione del parcheggio. Previsto, inoltre, l’obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità e, a partire da luglio 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote. Di notte saranno obbligatori la luce di posizione e il giubbetto catarifrangente. Contrariamente ad una proposta più restrittiva, il casco continua ad essere obbligatorio solo per la fascia di età dai 14 ai 18 anni (sotto i 14 è vietato l’uso del monopattino elettrico). Per chi circola con un monopattino a motore manomesso è prevista infine la confisca del mezzo.
Il nuovo Codice della strada contiene anche una “zona grigia”, denunciata dall’Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale). Nel nuovo testo del dl “Infrastrutture”, che aggiorna l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, è sparito il comma che vietava l’uso del monopattino fuori dai centri abitati. Al suo posto è comparso un passaggio ambiguo secondo il quale i monopattini potranno circolare “dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi”. Ciò, di fatto, consentirebbe la circolazione dei monopattini su strade extraurbane secondarie.
Per i monopattini l’assicurazione non è obbligatoria
Da quando si sono diffusi nel nostro Paese, i monopattini elettrici sono legalmente equiparati alle biciclette e, di conseguenza, non è richiesto l’obbligo di assicurazione. Tuttavia, è consigliato assicurarsi, scegliendo la polizza in base alla frequenza con cui si utilizza il mezzo. In caso di uso quotidiano, è preferibile una copertura annuale, mentre si può optare per una soluzione a giorni e “on demand” in caso di uso occasionale. Se già si possiede una polizza meglio verificare se questa tipologia di trasporto è compresa. Alcune polizze RC Auto, coprono il conducente a prescindere dal mezzo guidato, altre comprendono i mezzi di proprietà della famiglia, prevedendo coperture specifiche per i singoli veicoli. Nel controllare la copertura bisognerà anche capire le protezioni offerte, i massimali, le franchigie e come comportarsi in caso di incidente.
I monopattini elettrici in sharing sono obbligatoriamente assicurati con polizze di responsabilità civile verso terzi che coprono i danni dovuti a lesioni provocate ad altre persone (o ai loro beni) dagli utenti durante il noleggio. L’assicurazione è inclusa nel costo del noleggio. In questi casi è comunque meglio controllare le condizioni d’uso del servizio per essere sicuri dei casi in cui è possibile ottenere un risarcimento ed evitare rivalse da parte della compagnia assicurativa. Alcune società di noleggio possono richiedere, ad esempio, di dotarsi di casco e pettorina catarifrangente nelle fasce serali, non riconoscendo la copertura a chi non rispetta questo obbligo.
Per orientarsi tra le diverse offerte messe a disposizione dalle principali compagnie assicurative, Altroconsumo ha realizzato una guida con le principali tariffe. Per le polizze annuali, i prezzi variano dai 39 ai 246 euro all’anno. Le assicurazioni giornaliere oscillano dai 4,21 euro agli 8,56 euro al giorno, in base alla compagnia e al tipo di condizioni applicate. Bisogna ricordarsi di specificare che tipologia di mezzi si intende utilizzare. Pur non vigendo un obbligo, sembra comunque che l’assicurazione si stia diffondendo, complici anche i prezzi tutto sommato modesti. Da un’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, emerge infatti che quasi 1 conducente su 3 ha già acquistato una copertura assicurativa.
Come comportarsi in caso di incidente con monopattino
In caso di sinistro è necessario distinguere tra diversi scenari. Se il conducente del monopattino con colpa è privo di assicurazione deve risarcire di tasca propria i danni all’auto e le eventuali lesioni fisiche. Nel caso in cui a provocare il sinistro fosse un minorenne, spetterà ai genitori provvedere al risarcimento. Se invece il monopattino è coperto da un’assicurazione, sarà la compagnia a risarcire i danni. Nell’evenienza in cui il conducente del monopattino si dia alla fuga, in assenza di una targa che lo identifichi, non spetta alcun risarcimento al proprietario del veicolo, a meno che non abbia sottoscritto preventivamente una polizza Kasko che copre i danni all’auto. Se, infine, è l’automobilista a provocare l’incidente, la compagnia assicurativa dovrà pagare i danni al conducente del monopattino. In caso di denuncia per lesioni gravi, scatta la procedura d’ufficio per reato di omicidio e lesioni stradali che comporta la sospensione della patente per 5 anni prima della sentenza.