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ToggleI termini per denunciare un caso di malasanità variano in base alla procedura scelta: si hanno 3 mesi per presentare querela penale dal momento della scoperta del fatto, mentre per l’azione civile di risarcimento danni contro la struttura sanitaria il termine di prescrizione è di 10 anni decorrenti dalla percezione effettiva del danno.
Di fronte a un presunto caso di malasanità, è fondamentale sapere quanto tempo si ha a disposizione per presentare denuncia, chi lo può fare e come. Inoltre, quali sono i termini per richiedere un risarcimento danni da errore medico e quanto bisogna attendere?
La materia è complessa e, per non rischiare di vedere decadere i propri diritti, è bene rivolgersi a un legale competente in materia.
L’avvocato Roberta Scarpellini, titolare dello Studio Legale Scarpellini, è esperta in risarcimento danni malasanità a Milano e si avvale della collaborazione di autorevoli medici legali in grado di stabilire, già in via preliminare, i margini per procedere per malpractice medica.
Un’analisi preventiva della sussistenza delle prove è, difatti, essenziale per non essere, a propria volta, denunciati per esempio per calunnia.
Riconoscere e documentare l’errore medico
Se temi di essere vittima, in prima persona, di un errore medico o pensi che un tuo congiunto abbia riportato un danno, devi documentare i fatti costituenti l’ipotetico reato.
In questa prima fase, è fondamentale ripercorrere l’accaduto senza attendere troppo tempo, raccogliere quanti più dettagli possibili su luoghi, tempi e modalità di svolgimento dell’evento e, cosa più importante, preparare tutta la documentazione atta a dimostrare il presunto caso di malasanità.
Quando tutto sarà pronto, richiedi una consulenza a un avvocato perché, prima di formalizzare la denuncia, è essenziale accertare la fondatezza del reato ipotizzato.
Danni più frequentemente riscontrati e denunciati
La tredicesima edizione del report MedMal fotografa l’andamento della Medical Malpractice in Italia e, dall’analisi dei dati, emerge come la maggior parte delle denunce venga presentata a seguito di errori chirurgici (38% dei casi). Seguono gli errori diagnostici (20% dei casi) e terapeutici (8% dei casi).
Chi ha diritto a denunciare?
In presenza di un presunto caso di malasanità, la denuncia può essere sporta da:
- parte lesa in prima persona;
- legale o rappresentante di colui che ha riportato il danno se quest’ultimo è un minore o una persona incapace di intendere e volere;
- congiunti del paziente nel caso in cui questo sia deceduto.
Come fare una corretta denuncia per caso di malasanità
Temi di essere vittima di un errore medico e ti stai domandando come chiedere un risarcimento danni all’ospedale? Perfetto, ma prima di parlare di ciò è indispensabile sporgere denuncia.
Contatta, quindi, un avvocato specializzato in malasanità perché denunciare un’intera struttura sanitaria è certamente doveroso e legittimo, ma è indispensabile muoversi con cautela e un parere legale diventa d’obbligo. Fatte le opportune valutazioni, si può poi procedere alla denuncia oppure alla querela.
Attenzione, usiamo volutamente questa congiunzione perché è fondamentale non confondere la denuncia con la querela.
La denuncia è l’istituto previsto dall’art. 333 c.p.p. secondo il quale ogni persona che ha notizia di un reato, perseguibile d’ufficio, può sporgere denuncia mediante la mera esposizione dei fatti.
In caso di querela, la parte lesa deve invece presentare, anche attraverso il suo legale rappresentante, una richiesta di punizione nei confronti di colui che ha commesso un reato non perseguibile d’ufficio.
La querela costituisce, dunque, una condizione di procedibilità proprio perché è un qualcosa di imprescindibile affinché si possa poi agire verso colui che si è macchiato del reato.
La denuncia/querela per malasanità può essere presentata in forma scritta o orale. Nel primo caso, l’atto deve essere sottoscritto dal denunciante o dal suo procuratore legale. Nel secondo, l’Ufficiale di P.G. (o il P.M.) raccoglie la denuncia sporta verbalmente per poi metterla a verbale.
Quando si formalizza una denuncia/querela contro un operatore sanitario, è fondamentale ricordarsi quanto segue.
- Eleggere, al fine di ricevere le notificazioni, il domicilio presso la propria residenza o altro luogo.
- Chiedere di essere informato in merito alla richiesta di archiviazione in modo tale da preparare l’eventuale opposizione.
- Presentare opposizione all’eventuale definizione del procedimento con decreto penale di condanna.
- Nominare un proprio legale di fiducia.
I termini per richiedere il risarcimento del danno
Se vuoi ottenere, come da tuo diritto, un risarcimento danni per errore medico, la prima domanda a cui devi dare una risposta è quanto tempo ho per denunciare un caso di malasanità?
Nei casi di malpractice medica per i quali vi siano gli estremi per adire vie penali, è bene formalizzare la denuncia/querela entro mesi 3 dal giorno in cui il paziente ha riportato il danno, o scoperto di averlo subito, in conseguenza di una prestazione sanitaria erogata in modo non adeguato.
I tempi per avanzare una denuncia in sede civile per malasanità fanno, invece, riferimento alla riforma normativa (L. n. 24/2017) che stabilisce quanto segue.
La struttura sanitaria, pubblica o privata, o sociosanitaria all’interno della quale prestano servizio professionisti risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle condotte dolose o colpose poste da loro in essere.
In questi casi, il paziente ha quindi tempo fino ad anni 10, a decorrere dal momento in cui ha percezione del danno da malasanità, per intentare la causa.
Distinguere tra azione civile e penale è fondamentale, poiché la decadenza dei termini impedisce definitivamente la possibilità di ottenere giustizia.
Ecco il riepilogo delle scadenze e delle finalità per ogni tipologia di azione legale.
| Ambito Giuridico | Termine di Prescrizione | Decorrenza del Termine (Start) | Obiettivo e Applicazione Pratica |
| Azione Penale (Querela) | 3 Mesi | Dal giorno in cui si ha notizia del fatto costituente reato (scoperta dell’errore). | Punizione del sanitario colpevole. Necessaria tempestività assoluta. |
| Azione Civile (Contrattuale) | 10 Anni | Dalla “percezione del danno” (consapevolezza della riconducibilità all’errore medico). | Risarcimento monetario contro la struttura sanitaria (pubblica o privata). |
| Diffida Stragiudiziale | Immediata | Non appena si dispone della perizia medico-legale di parte. | Interrompe i termini di prescrizione e avvia la trattativa con l’assicurazione. |
| ATP (Art. 696 bis c.p.c.) | 6 Mesi (Durata) | Procedura conciliativa che precede la causa ordinaria. | Risoluzione rapida della controversia senza affrontare un lungo processo (3-5 anni). |
Quando è possibile adire una causa contro l’ospedale?
Se le cure ricevute in ospedale non sono ritenute adeguate a causa di colpe imputabili agli operatori sanitari o alla struttura stessa, è lecito adire una causa contro l’ospedale.
Prima di muoversi è, tuttavia, necessario capire quali siano i presupposti in ragione dei quali la struttura è chiamata a rispondere di eventuali danni patiti dal paziente.
In linea generale, la struttura dove è stata erogata la prestazione può essere chiamata a rispondere, anche a prescindere dalle condotte negligenti degli operatori, di carenze organizzative e strutturali direttamente riconducibili a essa con l’obbligo di risarcire i danni che ne sono scaturiti.
È anche possibile procedere nei confronti dell’ospedale se sussistono responsabilità direttamente riconducibili a esso per scarsa organizzazione dei turni, insufficiente disponibilità di apparecchiature atte a fronteggiare possibili emergenze o complicanze e inadeguata vigilanza nei confronti dei pazienti.
Alla struttura possono essere, altresì, contestate:
- infezioni ospedaliere;
- carenze nelle misure profilattiche unitamente alla mancata osservanza di specifici doveri precauzionali in relazione al rischio infettivo;
- non adeguate misure profilattiche nel post-operatorio.
Se, nel corso del ricovero, il paziente contrae un’infezione a causa della quale può anche potenzialmente morire, la struttura sanitaria è tenuta a risarcire i cosiddetti danni anonimi così chiamati perché svincolati dalla prestazione medica.
In questi casi, non è difatti possibile individuare un vero responsabile, ma l’ospedale è comunque tenuto a rispondere delle sue disfunzioni.
Approfondimento sui Tempi di Risarcimento per Malasanità
Quando si tocca il tasto sui tempi di risarcimento per malasanità, è bene precisare fin da subito che non è possibile stabilire a priori le tempistiche esatte.
Ripercorriamo, quindi, l’iter procedurale da seguire in modo tale da fornire una prima stima approssimativa.
L’avvocato, esperto in malpractice medica, trasmette una diffida stragiudiziale alla struttura esponendo le singole responsabilità e avanzando una richiesta di risarcimento danni.
L’ospedale ha generalmente 7-15 giorni di tempo per accogliere o rifiutare la richiesta. Se quest’ultima viene accolta, l’azienda ospedaliera o l’assicurazione garante deve provvedere alla liquidazione del danno inviando la relativa quietanza in un arco temporale di 90-180 giorni, a meno di contestazioni e complessità del caso trattato.
In caso di mancato accordo o diniego della diffida stragiudiziale, si aprono le porte della consulenza tecnica preventiva e si procede civilmente.
In base all’art. 696 bis cpc, viene quindi nominato un consulente tecnico d’ufficio (CTU) che, valutati i fatti e individuate le responsabilità civili, tenta una conciliazione tra le parti. Il termine massimo per concludere un procedimento di questo tipo è di mesi 6 a decorrere dal momento in cui si deposita il ricorso.
Dunque, a meno di rinvii e imprevisti, un procedimento di media complessità si conclude in circa 1 anno e mezzo/2 anni.
Se si intraprende la strada del giudizio ordinario in tribunale, i tempi per il risarcimento danni per malasanità sono invece inevitabilmente più lunghi e si aggirano intorno a 3-5 anni.
Domande Frequenti sulla Denuncia per Malasanità (FAQ)
Da quando inizia esattamente il conteggio dei 10 anni?
Il termine di prescrizione decennale non decorre necessariamente dalla data dell’intervento chirurgico o della dimissione, ma dal momento della “percezione del danno”. Giuridicamente, questo avviene quando il paziente acquisisce la consapevolezza oggettiva che la patologia o la lesione sofferta siano direttamente collegate all’errore medico o alla carenza della struttura, spesso confermata solo tramite una perizia medico-legale successiva.
Qual è la differenza tra denuncia e querela in ambito medico?
La denuncia è la segnalazione di un reato perseguibile d’ufficio (fatti gravissimi) e può essere fatta da chiunque, mentre la querela è una condizione di procedibilità necessaria per reati non perseguibili d’ufficio (come le lesioni colpose lievi). La querela deve essere presentata personalmente dalla vittima (o dal suo legale rappresentante) entro 3 mesi, manifestando esplicitamente la volontà che il colpevole venga punito penalmente.
Cosa succede se il paziente muore prima di ottenere il risarcimento?
In caso di decesso del paziente, il diritto al risarcimento si trasferisce agli eredi legittimi. I congiunti (coniuge, figli, genitori) possono agire in giudizio sia iure hereditatis (richiedendo il risarcimento che spettava al defunto per la sofferenza patita prima della morte) sia iure proprio (per il danno morale e patrimoniale subito direttamente da loro a causa della perdita del familiare).
È obbligatorio tentare una conciliazione prima della causa?
Sì, in materia di responsabilità medica la legge prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione. Prima di avviare una causa ordinaria in tribunale, è necessario procedere con un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.) o con la Mediazione Civile. Questo passaggio serve a sfoltire il carico giudiziario e a tentare di raggiungere un accordo transattivo in tempi più brevi (circa 6-12 mesi).