Studio Legale Scarpellini

Risarcimento errore medico: cosa prevede la legge?

L’errore medico apre le porte al diritto al risarcimento perché, come stabilito dalla Costituzione, la malpractice medica viola di fatto il fondamentale diritto alla salute.

Chi è vittima di malasanità può essere dunque risarcito, ma data la delicatezza di casi di questo genere è essenziale affidarsi a un avvocato esperto in risarcimento danni errori medici come l’Avvocato Scarpellini a Milano.

Errore Medico e Diritto al Risarcimento: Come procedere?

Se tu o un tuo congiunto avete riportato un danno da errore medico o per disfunzioni del sistema sanitario, sappi che è vostro diritto essere risarciti. La legge tutela, infatti, le vittime di malasanità in ottemperanza all’art. 32 della Costituzione che riconosce a ogni individuo il fondamentale e inviolabile diritto alla salute.

Per ottenere il risarcimento danni da errore medico, devi farti assistere da un avvocato esperto in malasanità che possa studiare il tuo caso e contestualmente avviare accertamenti medici legali. Raccogli tutta la documentazione medica che ti riguarda e richiedi all’ospedale dove sei stato eventualmente ricoverato copia della tua cartella clinica.

Se la perizia medico-legale conferma l’errore medico, l’avvocato inoltra una diffida-messa in mora con richiesta di risarcimento danni ai presunti responsabili che sono, a loro volta, tenuti ad aprire la pratica di sinistro presso la compagnia assicuratrice che li copre per i danni da responsabilità civile verso terzi.

La compagnia incarica, quindi, un proprio medico legale di accertare il presunto caso di malasanità. Se entrambe le perizie sono unanimi nel confermare la malpractice medica, le parti possono accordarsi per il risarcimento.

In caso di mancato accordo, si procede con il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti (legge 24/2017), passaggio imprescindibile prima di intentare una causa in tribunale.

Alla conciliazione devono partecipare sia l’assicurazione che la struttura e si procede come a seguire.

  • Ricorso per accertamento tecnico preventivo volto a ricomporre la lite (ex art. 696 bis c.p.c.) con la nomina, da parte del giudice, di un perito (o c.t.u) che, accertata la situazione, tenta la conciliazione tra le parti.
  • Mediazione civile davanti a un organismo incaricato di mediare con l’obiettivo di non procedere con il ricorso al tribunale e trovare una soluzione adeguata a entrambe le parti riducendo così i costi e i tempi di una causa legale.

Danni risarcibili per errore medico

Colui che è vittima di malasanità ha diritto a essere risarcito per i danni subiti che si suddividono in due macrocategorie. La prima comprende i danni patrimoniali, mentre la seconda i non patrimoniali.

Per i danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria, il diritto al risarcimento è rivendicabile anche dai familiari del paziente che ha riportato lesioni gravi o è deceduto.

La vittima di errore medico ha diritto al risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale avendo sottoscritto con la struttura, erogante la prestazione, un contratto di spedalità, mentre i suoi congiunti ne hanno diritto a titolo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.

I danni patrimoniali

I danni patrimoniali sono costituiti dalle conseguenze economiche che il paziente ha riportato o potrà riportare in futuro per colpa medico-sanitaria.

Si parla di risarcimento da danno emergente in riferimento ai danni patrimoniali già subiti, mentre il risarcimento da lucro cessante comprende i danni futuri.

  • Danno emergente: sono risarcibili i danni che, al momento della liquidazione, sono già stati patiti come le spese per le cure e la riabilitazione, i costi di visite mediche e consulenze specialistiche e le eventuali spese funerarie in caso di exitus del paziente.
  • Danno da lucro cessante: si riferisce alla mancata percezione del reddito potenzialmente maturabile dal danneggiato nell’esercizio dell’attività professionale. Corrisponde alla perdita della capacità lavorativa che può, a sua volta, essere più o meno grave, temporanea o permanente.

I danni non patrimoniali

Come previsto dalla legge, i danni non patrimoniali sono generalmente risarcibili quando sussiste espressa previsione della legge e qualora il fatto illecito, commesso da terzi, violi diritti costituzionalmente garantiti come quello alla salute (art. 32 della Costituzione).

Le vittime di responsabilità medica sono pertanto legittimate ad avanzare una richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.

  • Danno biologico: si riferisce alle lesioni di natura fisica e psicologica da errore medico in grado di compromettere la salute fisica del danneggiato.

È generalmente quantificabile in termini medici, ma spesso necessita di valutazioni da parte di esperti. Il danno biologico può essere anche riconosciuto ai congiunti del danneggiato o del de cuius per compromissione della loro salute psicofisica.

  • Danno morale: è rappresentato dalla sofferenza interiore del paziente e/o dei suoi congiunti e, a differenza del danno biologico, non può essere valutato in sede medico legale.
  • Danno esistenziale: si riferisce all’impatto negativo che l’errore medico ha avuto sulla sfera emotiva, relazionale e psicologica del danneggiato. Si riflette sulla qualità della vita,  sulla realizzazione personale, sulle relazioni sociali e tocca anche altri aspetti che vanno ben oltre il danno fisico diretto. Possono subentrare danni alla dignità personale, ai legami affettivi, al tempo libero e al benessere psicologico. È difficilmente quantificabile rispetto al danno biologico perché tocca la sfera soggettiva e personale del danneggiato.
  • Danno da perdita o lesione del rapporto parentale: i familiari di un paziente deceduto o gravemente leso per malasanità hanno diritto a un risarcimento autonomo per la perdita o lesione del rapporto parentale. Si tratta di una voce autonoma di danno non patrimoniale, vantato iure proprio dai congiunti del danneggiato, che consiste nello sconvolgimento delle dinamiche di vita familiare fondanti un rapporto affettivo e quotidiano con la persona deceduta o rimasta gravemente lesa.

Presupposti per il risarcimento danno malasanità

Il diritto al risarcimento da errore medico richiede che siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti presupposti.

  • Rispetto del limite di tempo: prima di avanzare una richiesta risarcitoria per malasanità, è indispensabile verificare che non siano scaduti i limiti di tempo concessi dalla legge. I tempi di prescrizione iniziano a decorrere dal momento in cui il paziente può fare valere il proprio diritto (art. 2935 Codice civile). Tuttavia, i danni da errore medico possono palesarsi anche a distanza di tempo e, dunque, la prescrizione decorre dal giorno in cui il paziente prende coscienza del danno riportato a seguito della prestazione sanitaria ricevuta.
  • Danno alla salute: la richiesta risarcitoria è subordinata all’accertamento medico-legale volto a dimostrare la compromissione dell’integrità psicofisica del paziente.
  • Condotta medico sanitaria errata: la risarcibilità del danno riportato dal paziente è condizionata al requisito dell’ingiustizia del danno. È necessario che il danno sia stato causato da una condotta medico-sanitaria di tipo colposo e dunque contraria a regole di perizia, prudenza e diligenza.
  • Nesso causale: per ottenere il risarcimento danni da errore medico, bisogna dimostrare l’esistenza di un collegamento tra la condotta medico-sanitaria posta in essere e il danno riportato dal paziente.

Il Calcolo del Risarcimento: Danno Patrimoniale e Danno non Patrimoniale

Verificata la sussistenza dei presupposti per avanzare una richiesta di risarcimento danni malasanità, è bene capire come vengono quantificati il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.

In caso di errore medico, il danno patrimoniale comprende, come già anticipato, tutte le conseguenze patrimoniali immediate e dirette derivanti dalla lesione riportata dal paziente.

Il danneggiato può chiedere il rimborso delle spese sostenute per visite mediche, accertamenti, fisioterapia e molto altro (danno emergente) a cui ha dovuto sottoporsi, ma può anche essere risarcito per il mancato guadagno dovuta all’impossibilità di esercitare la professione (lucro cessante).

Al fine di quantificare il danno patrimoniale da errore medico, è però indispensabile presentare la documentazione attestante l’impegno economico sostenuto in termini di spesa.

Il danno non patrimoniale comprende, invece, tutti gli effetti pregiudizievoli non riconducibili al patrimonio del danneggiato o alla sua capacità di produrre e/o accumulare reddito.

Danno biologico

Dopo aver provato la sussistenza del danno biologico mediante accertamento di lesione fisica o psichica, compromissione delle attività vitali e presenza di un nesso causale tra queste ultime e la lesione, si può procedere alla quantificazione del danno stesso.

Il danno biologico da liquidarsi viene calcolato facendo riferimento ad alcune tabelle dedicate che mettono a confronto quattro diversi parametri che pesano sulla liquidazione complessiva del danno. Il primo e il secondo si riferiscono rispettivamente al reddito percepito dalla parte lesa e alla sua età e devono essere, a loro volta, confrontati con la percentuale d’invalidità derivante dalla lesione e con la sua entità.

Il danno biologico viene liquidato prendendo come punto di riferimento due distinte voci.

  • Invalidità temporanea: è pari al numero di giorni necessari al danneggiato per guarire e riprendere le consuete attività.
  • Invalidità permanente: viene determinata facendo riferimento a requisiti quali l’età del danneggiato e i punti di invalidità corrispondenti al danno subito.

Al fine di quantificare il danno biologico, bisogna poi distinguere l’entità della lesione in:

  • micropermanente: entità lieve compresa tra lo 0 e il 9%;
  • macropermanente: entità superiore al 9%.

Per lesioni da errore medico di tipo micropermanente che non superano i 9 punti di invalidità, la legge fissa il risarcimento del danno biologico a partire da 795,91 euro.

Per la quantificazione di lesioni macropermanenti, si fa invece riferimento alle tabelle milanesi redatte dal Tribunale di Milano e che la Corte di Cassazione ha stabilito essere l’unico parametro da prendere in considerazione per il calcolo del danno biologico (sentenza n. 12408/2011).

La sentenza n. 9556 del 2016, emessa dagli Ermellini, ha inoltre stabilito che queste tabelle non sono da considerarsi una fonte normativa di diritto, ma solo un parametro di valutazione che aiuta il giudice nella formulazione del risarcimento del danno in via equitativa.

Le tabelle milanesi costituiscono dunque un parametro di riferimento che dà luogo a un criterio univoco per il calcolo del danno biologico da errore medico o malasanità. Le stesse sono inoltre aggiornate annualmente dal tribunale di Milano e la sentenza n.33770/2019 della Cassazione stabilisce che, in sede di giudizio, il giudice è tenuto a usare la versione più aggiornata come parametro di riferimento per il calcolo del risarcimento del danno.

Danno morale

Il danno morale comprende una forma di dolore e patimento provati dal danneggiato. Rappresenta un turbamento dell’anima e una sofferenza interiore dove si mettono da parte eventuali disordini patologici come quelli scaturiti da un intervento mal riuscito o dall’aggravamento di una patologia curata in modo non adeguato.

Il danno morale costituisce una categoria autonoma da provare rispetto al pregiudizio biologico e di solito viene liquidato in termini economici applicando una percentuale variabile, in rapporto all’importanza, tra ¼ e ½ della cifra liquidata per il danno biologico.

Danno esistenziale

Con la sentenza della Cassazione civile, Sez. III, n. 10527 del 13 maggio 2011, i giudici ribadiscono che i danni esistenziali costituiscono pregiudizi risarcibili “purché siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona”.

Ciò significa che, in caso di errore medico, gli stessi possono essere risarciti perché arrecano una sofferenza dettata dalla lesione di diritti inviolabili e  costituzionalmente garantiti.

Spetta al danneggiato l’onere di provare in modo oggettivamente accertabile il pregiudizio subito ed è il giudice a stabilire l’entità del risarcimento in via equitativa.

Danno da perdita del rapporto parentale

Il danno da perdita del rapporto parentale per malasanità subentra a seguito del decesso di un congiunto e viene calcolato facendo riferimento alle tabelle in uso nei tribunali italiani.

Queste si basano, a loro volta, su un sistema a punti che tiene conto di relazione parentale tra il de cuius e il superstite, età del defunto, anni del danneggiato, eventuale convivenza tra i due, sopravvivenza di altri familiari del danneggiato superstite limitatamente al suo nucleo familiare primario e relazione affettiva tra colui che è deceduto e il superstite.

Errore Medico: Obblighi Informativi e Conflitti Contrattuali

Il rapporto che intercorre tra medico e paziente sottende sempre a un contratto e a questo si applica la disciplina sul rapporto contrattuale.

Il medico, prendendo in carico il paziente, è tenuto dunque ad avere una condotta attiva e adempiere al dovere generico di non provocargli alcun danno.

Nell’esercizio della professione, egli è inoltre tenuto a informare il paziente sia in fase diagnostica che terapeutica rappresentandogli anche i possibili effetti, collaterali compresi, di un trattamento, le probabilità di successo e le eventuali cure alternative.

L’obbligo di informazione è indispensabile per esercitare il diritto al consenso informato del paziente dando così la possibilità allo stesso di determinarsi con piena consapevolezza dei diversi percorsi terapeutici e dei possibili rischi. Tutte le informazioni fornite sono indispensabili al paziente perché lo aiutano a scegliere in modo consapevole e libero se sottoporsi o meno, e in quali termini, a un determinato trattamento terapeutico e di autodeterminarsi in completa autonomia nelle decisioni riguardanti la propria salute.

Prescrizione dei Diritti di Risarcimento: Tempi e Condizioni

In caso di presunto errore medico, è essenziale accertare quanto prima le eventuali responsabilità dei sanitari al fine di evitare la prescrizione del diritto al risarcimento da malasanità.

Sulla base dell’art. 7 della Legge Gelli-Bianco, si distinguono due diverse forme di responsabilità che incidono in modo diverso sul termine prescrizione per il risarcimento danni.

  • La struttura ospedaliera risponde per le condotte colpose o dolose dei professionisti che vi esercitano la professione (art 1218 e 1228 del Codice civile) e il termine prescrizione per la richiesta risarcitoria è fissato in anni 10.
  • Il medico risponde, invece, per l’errore commesso nell’ambito della responsabilità extra-contrattuale e, in base all’art. 2043 del Codice civile, la richiesta di risarcimento danni va in prescrizione dopo anni 5.

Per quanto concerne la decorrenza dei termini di prescrizione per il diritto al risarcimento danni da malasanità, questi iniziano a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ex art. 2935 c.c.) e dunque, come già anticipato, da quando la vittima di malasanità viene a conoscenza del danno riportato e del nesso causale.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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