Studio Legale Scarpellini

Come funziona il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?

La copertura assicurativa è un obbligo per chi possiede un autoveicolo ed è nata proprio per permettere alle vittime di incidenti stradali di ricevere il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali. Basta leggere i fatti di cronaca per rendersi conto che sono ancora troppi i casi di incidenti con veicoli non assicurati, o peggio, ad opera di pirati della strada che fuggono dopo il sinistro. Situazioni che rendono impossibile la richiesta di risarcimento dei danni da parte delle vittime. Fortunatamente, il trend è in calo, ma il rischio è sempre presente.

Per evitare che le vittime di un sinistro stradale restino prive di risarcimento, il legislatore ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada (costituito da una parte dei premi che annualmente sono versati alle assicurazioni).

L’avvocato Roberta Scarpellini e il suo studio legale si occupano da anni di risarcimento dei danni da incidenti stradali mortali o che hanno provocato lesioni gravi e gravissime e sono in grado di tutelare i propri assistiti anche presso il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Oltre ad essere un’esperta in materia di incidenti stradali mortali, l’avvocato Scarpellini ha anche fondato l’Associazione NEVRA per il riconoscimento del danno neuropatico, di cui è Presidente.

Sei vittima di un pirata della strada?

Lo studio legale Scarpellini ha maturato una specifica competenza nelle richieste di risarcimento da parte delle vittime della strada e ti darà tutte le informazioni utili per far valere il tuo diritto.

Cos’è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) è un organismo di indennizzo istituito con la legge n° 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo a partire dal 12 giugno 1971. È amministrato dalla Consap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, sotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise), con l’assistenza di un comitato composto dai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e delle associazioni dei consumatori. L’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, designa le imprese incaricate dell’istruttoria e liquidazione dei danni, con un provvedimento valido per un triennio.

Fondo vittime della strada: cosa copre?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada garantisce il risarcimento dei danni causati a cose o a persone in seguito ad un incidente stradale provocato da veicoli non coperti da polizza assicurativa oppure che non è stato possibile identificare (i cosiddetti pirati della strada), ma anche nei casi di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (furto) o assicurati con compagnie in stato di liquidazione coatta o che vi vengano poste successivamente.

Il Fondo è finanziato attraverso un prelievo sui premi delle polizze Rc Auto nella misura del 2,5% circa. Le imprese assicurative versano queste quote al Fondo che le incassa per far fronte ai danni da liquidare. Le imprese assicurative designate dall’IVASS hanno competenza territoriale, in base al luogo in cui è avvenuto il sinistro, e gestiscono la procedura di risarcimento e indennizzo come se il danneggiante fosse assicurato presso di loro, ottenendo poi il rimborso dal Fondo delle somme versate.

Fondo di garanzia per le vittime della strada: è obbligatorio o facoltativo?

Le norme che regolano il funzionamento del Fondo di garanzia per le vittime della strada individuano alcuni casi specifici di sinistro nei quali in Fondo interviene:

  • Per i sinistri causati da veicoli non identificati: solo per i danni alle persone, mentre il danno alle cose è subordinato alla contemporanea sussistenza di un danno grave alla persona (invalidità permanenti superiori al 9%). In questi casi, opera una franchigia di 500 euro al di sotto della quale il Fondo non risarcisce.
  • Per i sinistri causati da veicoli non assicurati: per i danni a persone e alle cose.
  • Veicoli assicurati con compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa, cioè in fallimento o prossime ad esserlo: per i danni alle persone e alle cose.
  • Veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario, quando il proprietario può dimostrare che terzi hanno utilizzato il veicolo senza il suo consenso (denuncia di furto presentata almeno 24 ore prima del sinistro): per i danni alle persone e alle cose.
  • Veicoli esteri con targa non corrispondente al veicolo: per i danni alle persone e alle cose.
  • Veicoli esteri spediti nel territorio italiano da un altro Stato SEE (Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein), se il sinistro avviene nel periodo di tempo che intercorre tra la data di accettazione della consegna dell’auto e i 30 giorni successivi: per i danni alle persone e alle cose.

Come posso presentare la richiesta di risarcimento

Sul sito Consap (www.consap.it), nella pagina Fondo di Garanzia per le vittime della strada, dopo avere specificato la tipologia di danno, la regione e la data di accadimento del sinistro, è possibile generare il relativo modulo PDF da compilare in ogni sua parte e spedire, insieme a tutti gli allegati, all’impresa assicuratrice designata e per conoscenza alla Consap.

Nella pagina del sito, denominata Elenchi Imprese, si trovano gli indirizzi delle imprese assicuratrici designate dall’IVASS, responsabili per il territorio in cui è avvenuto il sinistro, alle quali è affidato l’incarico di provvedere alla liquidazione dei danni e al pagamento dei relativi importi in favore degli aventi diritto.

Dopo aver identificato la compagnia, la vittima dovrà denunciare il sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando quanti più dettagli è possibile.

La raccomandata deve essere inviata anche alla Consap, alla quale bisogna anche inviare i seguenti allegati:

  • fotocopia della carta di identità del richiedente;
  • documentazione che attesti i danni subiti da cose e persone;
  • ogni documento utile a completare la richiesta di indennizzo (verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, denuncia del furto, dichiarazioni di testimoni, referto pronto soccorso, …).

La compagnia assicuratrice ha tempo sessanta giorni per valutare la domanda e liquidare il risarcimento, oppure per respingerla. Nel caso di sinistro con veicolo assicurato con una compagnia la liquidazione coatta amministrativa i tempi si allungano fino a 6 mesi. Se questi termini non sono rispettati, sarà possibile agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni.

Fondo vittime della strada: quando non risarcisce?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce il danno solo nelle ipotesi indicate nei paragrafi precedenti e se si rispetta la procedura prevista dalla legge.

Per ottenere il risarcimento occorre innanzitutto agire tempestivamente e inviare la raccomandata alla società assicuratrice territorialmente responsabile, fornendo adeguata prova delle circostanze che giustificano il ristoro del pregiudizio patito.

Quali sono i tempi di risarcimento?

Il tempo di prescrizione oltre il quale non è più possibile esercitare il diritto al risarcimento varia in base alla gravità dei danni riportati. In particolare, la domanda per accedere al Fondo di garanzia per le vittime della strada va inoltrata alla Consap entro 2 anni dal sinistro nel caso di incidente con lesioni a persone o cose, 10 anni nel caso di incidente con decesso.

Quanto paga e risarcisce il fondo delle vittime della strada?

Come una normale assicurazione, il Fondo di garanzia per le vittime della strada garantisce il risarcimento entro un determinato massimale: dall’11 giugno 2022 € 6.450.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.300.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.

L’azione di regresso del Fondo vittime della strada contro il danneggiante non assicurato

Il danneggiante che ha provocato il sinistro senza essere assicurato va incontro all’azione di regresso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Ciò significa che sarà chiamato a rimborsare al fondo l’importo pagato al danneggiato. Il termine prescrizionale entro il quale l’azione di rivalsa va esercitata nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero del risarcimento corrisposto al danneggiato, è decennale ex art. 2946 c.c.

Richieste al Fondo vittime della strada: affidati allo studio Scarpellini

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada opera, quindi, come una normale compagnia di assicurazione. Questo significa che i risarcimenti possono andare da pochi euro fino a centinaia di migliaia di euro in caso di gravi lesioni, invalidità permanenti o sinistri mortali. È quanto più raccomandato farsi seguire da un avvocato competente in questo genere di incidenti stradali.

Vuoi ottenere il risarcimento dal Fondo per le vittime della strada?

Lo studio legale Scarpellini presta assistenza alle vittime di incidenti stradali al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Grazie all’esperienza maturata sul campo, siamo in grado di tutelare i nostri assistiti nei rapporti con il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

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