Studio Legale Scarpellini

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è facoltativo?

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non è facoltativo, ma è uno strumento di tutela obbligatorio per legge che garantisce il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati, non assicurati o assicurati con compagnie in liquidazione coatta.

La copertura assicurativa è obbligatoria per chi possiede un autoveicolo ed è nata proprio per permettere a chi ha subito un incidente stradale di ricevere il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali.

Basta leggere i fatti di cronaca per rendersi conto che ci sono ancora troppi incidenti che coinvolgono veicoli non assicurati o che vengono provocati da pirati della strada che fuggono dopo il sinistro. Situazioni che rendono impossibile la richiesta di risarcimento dei danni da parte delle vittime. Fortunatamente, il trend è in calo, ma il rischio è sempre presente.

Per evitare che le vittime di un sinistro stradale restino prive di risarcimento, il legislatore ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada (costituito da una parte dei premi che annualmente sono versati alle assicurazioni).

L’avvocato Roberta Scarpellini e il suo studio legale si occupano da anni di risarcimento dei danni da incidenti stradali mortali o che hanno provocato lesioni gravi e gravissime e sono in grado di tutelare i propri assistiti anche presso il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Oltre ad essere un’esperta in materia di incidenti stradali mortali, l’avvocato Scarpellini ha anche fondato l’Associazione NEVRA per il riconoscimento del danno neuropatico, di cui è Presidente.

Sei vittima di un pirata della strada?

Lo studio legale Scarpellini ha maturato una specifica competenza nelle richieste di risarcimento da parte delle vittime della strada e ti darà tutte le informazioni utili per far valere il tuo diritto.

Cos’è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) è un organismo di indennizzo istituito con la legge n° 990 del 1969 (che è stata abrogata dal Codice delle Assicurazioni Private), operativo a partire dal 12 giugno 1971. È amministrato dalla Consap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblicisotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise), con l’assistenza di un comitato composto dai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e delle associazioni dei consumatori. L’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, designa le imprese incaricate dell’istruttoria e liquidazione dei danni, con un provvedimento valido per un triennio.

Fondo vittime della strada: cosa copre?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene coprendo il risarcimento dei danni a cose o a persone, quando l’incidente stradale è stato provocato da veicoli non assicurati o che non è stato possibile identificare (i cosiddetti pirati della strada), ma anche nei casi di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (furto) o assicurati con compagnie in stato di liquidazione coatta o che vi vengano poste successivamente.

Il Fondo è finanziato con un prelievo del 2,5% circa sui premi delle polizze Rc Auto. Le imprese assicurative versano queste quote al Fondo che le incassa per coprire i danni da liquidare. Le imprese assicurative designate dall’IVASS hanno competenza territoriale, in base al luogo in cui è avvenuto il sinistro, e gestiscono la procedura di risarcimento e indennizzo come se il danneggiante fosse assicurato presso di loro, ottenendo poi il rimborso dal Fondo delle somme versate.

Fondo di garanzia per le vittime della strada: è obbligatorio o facoltativo?

Il Fondo interviene in alcuni casi specifici individuati dalle norme che regolano il suo funzionamento:

  • Per i sinistri causati da veicoli non identificati: solo per i danni alle persone, mentre il danno alle cose è subordinato alla contemporanea sussistenza di un danno grave alla persona (invalidità permanenti superiori al 9%). In questi casi, opera una franchigia di 500 euro al di sotto della quale il Fondo non risarcisce.
  • Per i sinistri causati da veicoli non assicurati: per i danni a persone e alle cose.
  • Per i veicoli assicurati con compagnie assicurative in liquidazione coatta amministrativa o in fallimento: per i danni alle persone e alle cose.
  • Veicoli posti in circolazione senza il permesso del proprietario che può dimostrarlo (ad esempio con la denuncia di furto presentata almeno 24 ore prima del sinistro): per i danni alle persone e alle cose.
  • Veicoli esteri con targa che non corrisponde al veicolo: per i danni alle persone e alle cose.
  • Veicoli esteri spediti in Italia da uno stato SEE (Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein), quando l’incidente avviene entro i 30 giorni successivi all’accettazione della consegna dell’auto: per i danni alle persone e alle cose.

Questa tabella distingue nettamente tra le tipologie di sinistro e le relative limitazioni, un aspetto cruciale poiché, ad esempio, nel caso di “veicolo non identificato” il risarcimento per danni materiali segue regole molto più rigide rispetto ai danni fisici.

Casistica SinistroDanni CopertiDettaglio Tecnico e FranchigiaNote Operative
Veicolo Non IdentificatoPersona (sempre) + Cose (condizionato)Danni a cose risarciti solo se vi sono danni gravi alla persona (invalidità >9%). Franchigia di € 500 sui danni a cose.Fondamentale la denuncia immediata alle autorità per provare l’impossibilità di identificazione.
Veicolo Non AssicuratoPersona + CoseNessuna franchigia specifica applicata per legge sui danni materiali.Copertura completa come una normale RC Auto, entro i massimali di legge.
Veicolo RubatoPersona + CoseCopertura attiva se la circolazione è avvenuta prohibente domino (contro la volontà del proprietario).Necessaria denuncia di furto presentata prima del sinistro o immediatamente dopo la scoperta.
Compagnia in LiquidazionePersona + CoseIntervento sostitutivo completo del Fondo per insolvenza dell’assicuratore.I tempi di gestione possono estendersi fino a 6 mesi (rispetto ai 60gg standard).

Come posso presentare la richiesta di risarcimento

Sul sito Consap (www.consap.it), nella pagina Fondo di Garanzia per le vittime della strada, dopo avere specificato la tipologia di danno, la regione e la data di accadimento del sinistro, è possibile generare il relativo modulo PDF da compilare in ogni sua parte e spedire, insieme a tutti gli allegati, all’impresa assicuratrice designata e per conoscenza alla Consap.

Nella pagina del sito, denominata Elenchi Imprese, si trovano gli indirizzi delle imprese assicuratrici indicate dall’IVASS, responsabili per il territorio in cui è avvenuto il sinistro, alle quali è affidato l’incarico di provvedere alla liquidazione dei danni e al pagamento dei relativi importi in favore degli aventi diritto.

Dopo aver identificato la compagnia, la vittima dovrà denunciare il sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando quanti più dettagli è possibile.

La raccomandata deve essere inviata anche alla Consap, alla quale bisogna anche inviare i seguenti allegati:

  • Fotocopia della carta d’identità di chi fa la richiesta;
  • Documentazione che provi i danni subiti;
  • Qualsiasi documento supplementare (verbale delle forze dell’ordine; dichiarazione dei testimoni; denuncia di furto; referto del pronto soccorso).

Dopo l’invio della raccomandata la compagnia assicurativa ha 60 giorni per valutare la richiesta, liquidare il risarcimento o respingerlo. I tempi si allungano fino a 6 mesi se il veicolo era assicurato con una compagnia in liquidazione coatta amministrativa. Dopo il decorso dei suddetti termini, il danneggiato potrà agire in giudizio.

Domande Frequenti sul Fondo di Garanzia (FAQ)

Chi paga effettivamente il risarcimento del Fondo?

Il risarcimento viene materialmente erogato dall’Impresa Designata, ovvero una compagnia assicurativa privata scelta dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) per gestire i sinistri in una specifica area geografica. Questa compagnia anticipa le somme per conto del Fondo e ne ottiene successivamente il rimborso; per la vittima, l’interlocutore pratico è quindi questa compagnia, non direttamente la Consap o il Ministero.

Esiste una franchigia per i danni fisici?

No, non esiste alcuna franchigia per i danni alla persona (lesioni fisiche). Il Fondo risarcisce integralmente il danno biologico, morale e patrimoniale derivante dalle lesioni, sia nel caso di veicoli non assicurati che non identificati. La franchigia di 500 euro si applica esclusivamente ai danni alle cose (es. riparazione auto) e solo nell’ipotesi specifica di veicolo non identificato.

Cosa succede se il responsabile non assicurato vuole pagare di tasca propria?

Accettare un risarcimento privato è altamente rischioso e sconsigliato senza consulenza legale. Spesso il danno fisico (specialmente se latente) viene sottostimato nell’immediato. Inoltre, una volta accettata una somma a titolo di “tutto a tacere”, si potrebbe precludere la possibilità di accedere successivamente al Fondo di Garanzia qualora emergessero complicazioni mediche future o costi imprevisti.

Il passeggero di un’auto non assicurata è coperto?

Sì, il Terzo Trasportato è sempre tutelato. Se ti trovavi a bordo di un veicolo non assicurato che ha causato l’incidente, o a bordo di un veicolo colpito da un’auto non assicurata, hai diritto al risarcimento. La procedura può variare leggermente (spesso si applica l’indennizzo diretto tramite l’art. 141 Cod. Ass. o il ricorso al Fondo), ma la tutela della vittima a bordo è prioritaria.

Richieste al Fondo vittime della strada: affidati allo studio Scarpellini

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada opera, quindi, come una normale compagnia di assicurazione. Questo significa che i risarcimenti possono andare da pochi euro fino a centinaia di migliaia di euro in caso di gravi lesioni, invalidità permanenti o sinistri mortali. È quanto più raccomandato farsi seguire da un avvocato competente in questo genere di incidenti stradali.

Vuoi ottenere il risarcimento dal Fondo per le vittime della strada?

Lo studio legale Scarpellini presta assistenza alle vittime di incidenti stradali al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Grazie all’esperienza maturata sul campo, siamo in grado di tutelare i nostri assistiti nei rapporti con il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Immagine di Avv. Roberta Scarpellini

Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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