Studio Legale Scarpellini

Incidente con monopattino elettrico e auto: chi paga i danni?

Gli incidenti in monopattino elettrico rappresentano un tema molto attuale da quando le recenti modifiche al Codice della Strada e l’introduzione del Bonus Mobilità ne hanno favorito la rapida diffusione.

Il forte incremento di questi veicoli infatti è stato inevitabilmente accompagnato da un aumento dei sinistri, spesso anche gravi, in cui sono stati coinvolti i conducenti, creando non pochi problemi in capo alla definizione delle responsabilità.

Tali veicoli infatti si collocano in una sorta di limbo normativo perché, pur potendo circolare liberamente su strade pubbliche al pari di auto e moto, non sono soggette a nessuna copertura assicurativa obbligatoria.

Ciò non significa però che il conducente di un monopattino elettrico possa creare danni senza dover risarcire l’avente diritto. Sia che si tratti di una violazione del Codice della Strada, o che si compia un’azione scorretta che crei lesioni a persone o mezzi di loro proprietà, il responsabile dovrà sempre e comunque risarcire il danno arrecato.

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Nel caso in cui alla guida di un mezzo elettrico ci fosse un minore, bisogna tenere presente che ciò non lo esenta dal rispondere a quanto compie, in quanto la responsabilità penale è sempre personale. Quindi il fatto che il veicolo venga condotto da un minorenne non esula il soggetto dall’assunzione dei propri obblighi, specialmente se è stata lesionata una persona. Per quel che riguarda il risarcimento economico, in tal senso saranno i genitori a rispondere delle azioni del figlio.

Visto che non c’è nessuna norma che obblighi i possessori di monopattini e bici elettriche ad assicurare il proprio mezzo, nel caso in cui si danneggino cose e persone quando si guida il proprio veicolo, la somma che dovrà essere corrisposta al danneggiato verrà attinta dal patrimonio personale del responsabile. Questo passaggio è molto importante perché qualora si tratti di conseguenze economiche minime, non dovrebbero esserci grossi problemi per il risarcimento, ma nel momento in cui il danno è ingente, il problema si pone eccome.

Ad ogni modo, anche se non c’è alcun obbligo di assicurazione per la circolazione di monopattini elettrici è anche vero che non esiste alcun divieto nel farlo. Chiunque può stipulare un’assicurazione “RCT” che copre i danni verso terzi, o addirittura una polizza kasko che copre anche gli incidenti subiti dal conducente.

Incidente tra monopattino e pedone

Il monopattino elettrico, in base all’articolo 46 del Codice della Strada è a tutti gli effetti un veicolo, ciò significa che il conducente è tenuto ad osservare tutte le regole per i monopattini elettrici con diligenza e prudenza proprie della circolazione su strada. Il conducente, come chi guida un’auto, deve anticipare le situazioni pericolose e cercare di evitarle il più possibile.

Nel caso in cui si verifichi uno scontro tra monopattino e pedone, nella maggior parte dei casi la responsabilità è da addurre al conducente del velocipede, tuttavia in determinati casi si può intentare un concorso di colpa qualora sia stato ravvisato un comportamento scorretto o negligente da parte del pedone stesso.

Chi guida un veicolo ha sempre e comunque l’obbligo di ispezionare il percorso e di regolare la sua andatura quando si percorrono strade trafficate. Nel caso in cui si sorpassi un pedone, deve essere effettuata una manovra attenta che tenga in considerazione ampi margini di sicurezza e avvalendosi di segnalatori acustici per comunicare l’imminente passaggio del mezzo. L’attraversamento improvviso del pedone non è considerato imprevedibile e richiede che il conducente abbia la responsabilità di anticipare potenziali comportamenti imprudenti da parte degli altri utenti. L’incidente è attribuibile al conducente anche quando il pedone cambia improvvisamente direzione, soprattutto in zone come marciapiedi, incroci e parchi urbani, dove è evidente la necessità di prestare maggiore attenzione e prudenza.

La colpa della collisione può essere esclusivamente a carico del pedone solo quando ha tenuto una condotta colposa che ha reso impossibile evitare lo scontro. In questa casistica rientra l’attraversamento della strada, al di fuori delle strisce, in condizioni di scarsa visibilità o in evidente stato di ebrezza e incoscienza. Si può provare con un concorso di colpa anche quando viene riscontrato un transito sulla carreggiata effettuato distrattamente, quando ad esempio il pedone è impegnato ad utilizzare uno smartphone mentre passeggia.

Incidente in monopattino provocato da una buca stradale

Nel caso in cui il conducente di un monopattino subisca lesioni a causa di una caduta dovuta a buche sul manto stradale o dissesti, l’ente proprietario della strada è considerato responsabile e dovrà di risarcire i danni. In base all’articolo 2051 del Codice Civile, l’amministrazione è sempre responsabile dei danni che provoca a terzi per l’approssimativo mantenimento della cosa in custodia, in questo caso la strada. Se il Comune vuole liberarsi degli obblighi legati a un incidente avvenuto su una carreggiata di sua competenza, deve essere in grado di dimostrare che l’evento si è verificato a causa del comportamento scorretto del conducente o che si tratta di un caso fortuito e inevitabile.

Incidente-in-monopattino-buca-stradale

La Suprema Corte di Cassazione, in merito alla sentenza n.6034 del 2018, ha tenuto a specificare che il Comune deve sempre risarcire il danneggiato, se l’incidente si è verificato a causa della negligente manutenzione del manto stradale.

Questo è quanto mai vero quando il conducente del monopattino cade dal mezzo per la presenza di buche, oppure perché scivola sul pietrisco con assenza di segnalazione di pericolo, provocandosi ferite e traumi. Ciò però non vuol dire necessariamente che ogni volta che si verifica una caduta e il guidatore subisce delle lesioni, il Comune sarà sempre tenuto a risarcire per l’accaduto. In questi casi è compito dell’avente diritto dimostrare che c’è un nesso causale tra la propria caduta e lo stato di manutenzione del percorso. A prescindere dal fatto che si parli di una tratto evidentemente pericoloso o danneggiato, non è scontato che in quel determinato punto si debbano per forza verificare degli incidenti, va sempre dimostrato.

Per evitare di liquidare, o comunque per ridurre l’entità della liquidazione, è compito dell’ente proprietario, nel caso in cui si intenti un concorso di colpa, dimostrare che l’evento non era inevitabile, ma che piuttosto si è verificato a causa di un comportamento negligente tenuto da parte del conducente del monopattino.

Incidente tra monopattino senza assicurazione e auto

Il monopattino elettrico può circolare sia nelle aree pedonali, non superando la velocità massima di 6 km/h, e anche sulla carreggiata, non superando i 25 km/h. A prescindere dal luogo in cui si verifichi l’incidente, se il mezzo elettrico non è assicurato e provoca dei danni a un auto assicurata, è il proprietario del monopattino a dover risarcire il danneggiato di tasca propria, attingendo dalle proprie finanze personali. Questo è vero sia che si provochino delle lesioni all’automobile, sia che l’incidente abbia creato dei traumi al guidatore stesso. Siccome per guidare questo mezzo non c’è bisogno di aver raggiunto la maggiore età, nel caso in cui nello scontro si sia verificato a causa delle azioni di un minorenne, saranno i genitori a rispondere di tale evento sul piano economico.

Incidente-tra-monopattino-senza-assicurazione-e-auto

Vista l’ampia diffusione di tali mezzi, e considerato che sono principalmente guidati da minori, molti genitori decidono coscienziosamente di stipulare un rc auto familiare che includa la copertura degli incidenti provocati dal monopattino.

Qualora i danni superino i massimali dell’assicurazione, sarà sempre responsabilità del conducente del monopattino coprire la differenza di costo.

Purtroppo spesso capita che in caso di incidente il monopattista scappi. Un caso tutt’altro che raro vista la facilità di fuga, l’assenza di targa e l’imprudenza dei giovani guidatori. Quando non si riesce a rintracciare il conducente del monopattino, ci si ritroverà con l’auto danneggiata senza avere il diritto di rivalsa. A tal proposito è quindi opportuno per il guidatore dell’auto prevedere tali situazioni e tutelarsi con un’assicurazione kasko che copra anche queste eventualità.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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