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ToggleLa bicicletta è un mezzo di trasporto sempre più popolare per gli spostamenti urbani grazie alla sua economicità, eco-compatibilità e ai benefici per la salute. Attualmente, in Italia, circolano tra gli 8 e i 9 milioni di biciclette. Tuttavia, l’offerta insufficiente di piste ciclabili nelle città spinge i ciclisti a condividere con altri veicoli strade molto affollate, situazione che può comportare rischi dovuti a distrazioni e comportamenti negligenti, anche da parte degli automobilisti.
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Cause degli incidenti in bicicletta
Gli incidenti in bicicletta sono spesso causati da collisioni con automobilisti che si verificano a seguito di sorpassi effettuati senza rispettare la distanza di sicurezza, brusche interruzioni della traiettoria, aperture improvvise delle portiere senza guardare gli specchietti retrovisori o manovre di parcheggio, in cui non si fa adeguata attenzione alla presenza di ciclisti.
Vista poi l’instabilità del mezzo a due ruote, anche le condizioni delle strade giocano un ruolo importante nella sicurezza dei ciclisti che possono cadere o scivolare, a causa di buche, detriti e ostacoli non rimossi.
Ciclisti: nuove norme del Codice della strada
Nel mese di agosto 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legislativo che porta significative modifiche al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private. Il Decreto, in fase di approvazione, ha come obiettivo l’attuazione della normativa europea e dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno.
Oltre a prevedere l’obbligo di assicurazione per le bici elettrice, per le quali si stabilisce una potenza massima del motore di 250 Watt e una velocità massima di 30 km/h, il nuovo Codice della Strada introduce diverse disposizioni a favore della sicurezza dei ciclisti.
In particolare, stabilisce l’obbligo da parte degli automobilisti di mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo durante i sorpassi di biciclette, quando le condizioni stradali lo consentono.
Nelle aree urbane, il Decreto impone ai ciclisti di circolare in fila singola ogni volta che le condizioni del traffico lo rendano necessario, mentre al di fuori delle zone urbane, la normativa impone ai ciclisti di procedere sempre in fila singola, a meno che uno di loro sia un minore di dieci anni e si trovi a destra dell’altro. È vietato, ovunque e in qualsiasi situazione, circolare affiancati in numero superiore a due.
Il Decreto elenca, inoltre, un insieme di dispositivi obbligatori di cui dovranno essere dotate le biciclette, che includono freni funzionanti, un campanello per le segnalazioni acustiche, luci bianche o gialle davanti, luci rosse dietro e catadiottri posizionati sui pedali e sui lati della bicicletta.
Per quanto riguarda l’uso delle luci, è richiesto che siano attivate da mezz’ora dopo il tramonto del sole fino a mezz’ora prima del suo sorgere, e che siano accese anche durante il giorno all’interno delle gallerie. È obbligatorio utilizzarle in caso di nebbia, neve, pioggia intensa e in qualsiasi altra situazione di scarsa visibilità, sia in aree urbane sia extraurbane.
Le nuove norme prevedono, infine, anche la creazione di una zona di attestamento ciclabile destinata ai ciclisti e posizionata all’incrocio tra una strada e una pista ciclabile o una corsia ciclabile. In questa zona i ciclisti possono effettuare cambi di direzione ed eseguire manovre in modo sicuro quando il semaforo è rosso.
Sinistro auto bicicletta: Codice della strada e normative
In Italia l’assicurazione per le biciclette non è obbligatoria. Di conseguenza, non è possibile procedere a una constatazione amichevole con l’automobilista coinvolto nell’incidente.
Il ciclista che sia in grado di dimostrare di non aver violato le norme del Codice della Strada ha il diritto di richiedere il pieno risarcimento per i danni subiti. Viceversa, scatta il concorso di colpa che prevede un indennizzo parziale, in base alla responsabilità ripartita tra ciclista e automobilista.
Per richiedere il risarcimento dei danni, la vittima deve redigere una lettera di richiesta formale da indirizzare alla compagnia assicuratrice dell’automobilista che dovrà includere le seguenti informazioni:
- Generalità del ciclista
- Generalità del conducente del veicolo coinvolto nell’incidente
- Descrizione dettagliata dell’accaduto e della dinamica del sinistro
- Referto medico che documenta le lesioni o i danni subiti a causa dell’incidente
Nelle situazioni in cui il conducente responsabile dell’incidente si allontanasse dal luogo del sinistro prima di essere identificato o non fosse coperto da un’assicurazione, la vittima può fare ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Ciclista investito sulle strisce o marciapiedi, le differenze:
Ci sono due situazioni particolari che richiedono una considerazione specifica, e riguardano gli incidenti verificatisi sulle strisce pedonali e sui marciapiedi.
In linea generale, quando un ciclista attraversa le strisce pedonali o circola sul marciapiede in sella alla propria bicicletta, commette una violazione del Codice della Strada. La bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti e non può transitare in uno spazio destinato ai pedoni, a meno che non venga spinta a mano. Ciò significa che, in caso di incidente, il ciclista concorre alla responsabilità e non ha diritto al pieno risarcimento.
Un’eccezione si ha nei casi di marciapiede ciclabile, chiaramente identificato con apposita segnaletica, che può consistere in una corsia riservata accanto a quella dei pedoni o in un percorso ciclabile condiviso con i pedoni.
Quando e come si ottiene il risarcimento danni?
Dopo aver ricevuto la richiesta, l’assicurazione nomina un perito incaricato di controllare lo stato della bicicletta.
Per poter produrre documentazione a proprio favore, al momento dell’incidente il ciclista dovrebbe scattare foto della scena, raccogliere i dati dei testimoni e, se necessario, chiamare le forze dell’ordine per ottenere un verbale ufficiale. Inoltre, è importante sottoporsi a una visita medica legale al fine di dimostrare eventuali lesioni.
Entro 60 giorni dalla richiesta di risarcimento (90 giorni per lesioni fisiche), la compagnia assicurativa della controparte proporrà il risarcimento o motiverà il rifiuto. Il ciclista non è obbligato ad accettare la proposta e può avviare una causa legale per ottenere un risarcimento adeguato.
Rivolgiti a chi conosce la materia
Come abbiamo visto, quando la dinamica dell’incidente è poco chiara, mancano testimoni o nessuna delle parti coinvolte ammette la propria colpa, si presume che ciascun soggetto coinvolto abbia contribuito a causare l’incidente.
Di conseguenza, il ciclista che ha subito un sinistro dovrebbe avvalersi fin da subito del supporto di un professionista legale esperto in incidenti stradali per una corretta valutazione delle responsabilità e un adeguato indennizzo.