Studio Legale Scarpellini

Incidenti stradali: Attendibilità Testimoni e Dichiarazioni Contrastanti

In caso di incidente stradale e, ancor più, di incidente stradale mortale può essere utile raccogliere le testimonianze di chi si trovava ad assistere al sinistro al fine di ottenere il pieno risarcimento dei danni subiti. Affinché sia valida, la dichiarazione del testimone deve rispettare precisi requisiti formali. Anche in questo caso, il supporto di un legale esperto può fare la differenza. L’avvocato Roberta Scarpellini e il suo studio legale si occupano da anni di risarcimento dei danni da incidenti stradali mortali o che hanno provocato lesioni gravi e gravissime e sono in grado di tutelare i propri assistiti nei rapporti con le compagnie di assicurazione e in tutti i gradi di giudizio. Oltre ad essere un’esperta in materia di incidenti stradali mortali, l’avvocato Scarpellini ha anche fondato l’Associazione NEVRA per il riconoscimento del danno neuropatico, di cui è Presidente.

Vuoi raccogliere la dichiarazione di un testimone di un incidente stradale mortale?

Incidente stradale con dichiarazioni contrastanti: cosa si fa?

Non è raro che, a seguito di un incidente stradale, non ci si trovi d’accordo su come siano andati i fatti. L’articolo 2054 del Codice civile, al secondo comma, prevede la regola della presunzione di colpa nei casi di scontro tra veicoli: la responsabilità dei conducenti si presume uguale per entrambi, l’importo totale del danno è ripartito e a ciascuno spetta la metà del risarcimento. Per superare la presunzione di colpa, è necessario provare di non aver avuto colpa e, a tal fine, la dichiarazione dei testimoni può essere determinante. È, quindi, fondamentale individuare immediatamente le persone che hanno assistito all’incidente e registrare le loro generalità e il loro recapito telefonico in modo da poterle convocare come testimoni del fatto. La situazione si complica, poi, se l’incidente stradale ha causato morti. In questi casi, sono le forze dell’ordine intervenute sul posto che, oltre a prestare i primi soccorsi ed effettuare i rilevi, raccolgono le testimonianze di chi si trovava sul luogo del sinistro.

Incidente stradale: quando un testimone è attendibile?

La Legge 124/2017 ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 135 Codice Assicurazioni Private, stabilendo che, per quanto riguarda gli incidenti stradali con soli danni a cose, le generalità dei testimoni devono essere comunicate alla Compagnia di Assicurazione contestualmente alla denuncia di sinistro o nei 60 giorni successivi (o entro 60 giorni dall’invito dell’assicurazione), Nel caso in ciò non avvenga, si perde definitivamente la possibilità di potersene avvalere nel corso del giudizio civile per la richiesta del risarcimento del danno. Se, nel corso di una causa, una parte indica un testimone che non è stato precedentemente menzionato o non compaia nel verbale delle forze dell’ordine, il giudice deve ritenerlo inattendibile. Solo in alcuni casi eccezionali, che vedremo in seguito, se una parte prova che l’indicazione tempestiva del testimone sia stata impossibile, il Giudice può discrezionalmente disporre l’ascolto del testimone.

Come si identifica il testimone

L’identificazione del testimone può quindi comparire nella constatazione amichevole firmata da entrambi gli automobilisti, nella denuncia di uno di loro o dalla segnalazione del sinistro alla propria assicurazione da parte del danneggiato. 

Se il testimone non è identificato, la compagnia assicurativa la chiede all’assicurato, quando la presenza di testimoni non è espressamente esclusa dalla denuncia del sinistro. La lettera inviata dalla compagnia di assicurazione al conducente coinvolto nel sinistro dovrà obbligatoriamente contenere espresso avviso circa le conseguenze processuali del mancato riscontro, vale a dire l’inammissibilità della prova testimoniale nel giudizio. In mancanza di indicazione di testimoni, la normativa riconosce quanto scritto nel verbale redatto dalle forze dell’ordine.

Identificazione del testimone in caso di incidente stradale mortale

La legge prevede tre eccezioni in cui è possibile indicare i testimoni direttamente in causa: quando, a causa delle ferite riportate i danneggiati siano stati portati immediatamente in ospedale e non abbiano, quindi, potuto identificare i testimoni; quando questi siano stati comunque identificati dalle autorità di polizia; quando il sinistro abbia prodotto non solo danni alle cose ma anche alle persone.

Come deve essere fatta la dichiarazione testimoniale

La dichiarazione deve essere scritta direttamente dal testimone e deve essere il più dettagliata possibile. Innanzitutto, è indispensabile che contenga i dati identificativi del dichiarante: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapito telefonico. Inoltre, deve indicare il riferimento preciso alla data, luogo e ora in cui è avvenuto l’incidente, del numero di targa dei veicoli e i dati dei rispettivi proprietari o conducenti. Parte centrale della dichiarazione è la descrizione della dinamica dell’incidente e della posizione in cui si trovava il testimone al momento del sinistro. Ulteriori informazioni riguardano, infine, la descrizione dei danni ai veicoli e alle persone e, se conosciuto, il numero di sinistro stradale. La dichiarazione, che può essere redatta anche al computer, va però datata e firmata in originale e a penna dal testimone. Deve essere, infine, accompagnata dalla copia di un documento d’identità valido e dal codice fiscale del testimone.

Cosa succede se il testimone non si presenta in giudizio?

La testimonianza costituisce un diritto ma anche un dovere per chi ha assistito ad un sinistro stradale con lesioni alla persona o un incidente stradale mortale. Se il testimone non si presenta in giudizio, in caso di processo civile, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione o disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva, condannandolo al pagamento di una pena pecuniaria, in virtù dell’articolo 255 del Codice di procedura civile. Peggiori sono le conseguenze per il testimone che decide di non presentarsi al processo penale. In questi casi, secondo l’articolo 133 del Codice di procedura penale, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarlo, con ordinanza, al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Hai perso un familiare in un incidente stradale?

Lo studio legale Scarpellini presta assistenza ai parenti delle vittime di mortali al fine di ottenere il giusto risarcimento. Grazie all’esperienza maturata sul campo, siamo in grado di tutelare i nostri assistiti nei complessi rapporti con le compagnie di assicurazione e in tutti i gradi giudizio.

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Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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