Studio Legale Scarpellini

Attendibilità dei testimoni di un incidente stradale mortale

In caso di incidente stradale e, ancor più, di incidente stradale mortale può essere utile raccogliere le testimonianze di chi si trovava ad assistere al sinistro al fine di ottenere il pieno risarcimento dei danni subiti. Affinché sia valida, la dichiarazione del testimone deve rispettare precisi requisiti formali. Anche in questo caso, il supporto di un legale esperto può fare la differenza. L’avvocato Roberta Scarpellini e il suo studio legale si occupano da anni di risarcimento dei danni da incidenti stradali mortali o che hanno provocato lesioni gravi e gravissime e sono in grado di tutelare i propri assistiti nei rapporti con le compagnie di assicurazione e in tutti i gradi di giudizio. Oltre ad essere un’esperta in materia di incidenti stradali mortali, l’avvocato Scarpellini ha anche fondato l’Associazione NEVRA per il riconoscimento del danno neuropatico, di cui è Presidente.

Vuoi raccogliere la dichiarazione di un testimone di un incidente stradale mortale?

Incidente stradale con dichiarazioni contrastanti: cosa si fa?

Non è raro che, a seguito di un incidente stradale, non ci si trovi d’accordo su come siano andati i fatti. L’articolo 2054 del Codice civile, al secondo comma, prevede la regola della presunzione di colpa nei casi di scontro tra veicoli: la responsabilità dei conducenti si presume uguale per entrambi, l’importo totale del danno è ripartito e a ciascuno spetta la metà del risarcimento. Per superare la presunzione di colpa, è necessario provare di non aver avuto colpa e, a tal fine, la dichiarazione dei testimoni può essere determinante. È, quindi, fondamentale individuare immediatamente le persone che hanno assistito all’incidente e registrare le loro generalità e il loro recapito telefonico in modo da poterle convocare come testimoni del fatto. La situazione si complica, poi, se l’incidente stradale ha causato morti. In questi casi, sono le forze dell’ordine intervenute sul posto che, oltre a prestare i primi soccorsi ed effettuare i rilevi, raccolgono le testimonianze di chi si trovava sul luogo del sinistro.

Incidente stradale: quando un testimone è attendibile?

La Legge 124/2017 ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 135 Codice Assicurazioni Private, stabilendo che, per quanto riguarda gli incidenti stradali con soli danni a cose, le generalità dei testimoni devono essere comunicate alla Compagnia di Assicurazione contestualmente alla denuncia di sinistro o nei 60 giorni successivi (o ancora entro 60 giorni dall’invito dell’assicurazione), pena la perdita definitiva della possibilità di avvalersene nel corso del giudizio civile, instaurato per chiedere il risarcimento del danno. Se, nel corso di una causa, una parte indica un testimone che non è stato precedentemente menzionato o non compaia nel verbale delle forze dell’ordine, il giudice deve ritenerlo inattendibile. In casi eccezionali, se una parte provi che l’indicazione tempestiva del testimone sia stata impossibile, il Giudice può discrezionalmente disporre l’audizione del testimone.

Come si identifica il testimone

L’identificazione del testimone può quindi risultare dalla constatazione amichevole firmata da entrambi i conducenti, dalla denuncia sottoscritta da uno solo di loro o dalla prima segnalazione del sinistro che il danneggiato fa alla propria assicurazione.

In mancanza di identificazione, la compagnia assicurativa la chiede per raccomandata all’assicurato quando la presenza di testimoni sia stata omessa ma non espressamente esclusa nella denuncia del sinistro. La lettera inviata dalla compagnia di assicurazione al conducente coinvolto nel sinistro dovrà obbligatoriamente contenere espresso avviso circa le conseguenze processuali del mancato riscontro, vale a dire l’inammissibilità della prova testimoniale nel giudizio. La legge prevede anche la possibilità di presentare come testimonianza la versione contenuta nel verbale redatto dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro. Se i conducenti non hanno identificato e indicato nella constatazione o nella singola denuncia eventuali testimoni, fa fede ciò che è contenuto nel verbale della Polizia o dei Carabinieri.

Identificazione del testimone in caso di incidente stradale mortale

Ci sono tre casi che fanno eccezione alla regola introdotta dalla Legge 124/2017 e nei quali i testimoni possono essere indicati direttamente in causa: quando l’identificazione del testimone nell’immediatezza dei fatti sia oggettivamente impossibile, come nei casi in cui le persone coinvolte siano rimaste gravemente ferite e portate subito in ospedale; quando il testimone sia stato comunque identificato dalle autorità di polizia; quando il sinistro abbia cagionato danni alle persone e non solo alle cose.

Come deve essere fatta la dichiarazione testimoniale

La dichiarazione deve essere scritta direttamente dal testimone e deve essere il più dettagliata possibile. Innanzitutto, è indispensabile che contenga i dati identificativi del dichiarante: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapito telefonico. Inoltre, deve indicare il riferimento preciso alla data, luogo e ora in cui è avvenuto l’incidente, del numero di targa dei veicoli e i dati dei rispettivi proprietari o conducenti. Parte centrale della dichiarazione è la descrizione della dinamica dell’incidente e della posizione in cui si trovava il testimone al momento del sinistro. Ulteriori informazioni riguardano, infine, la descrizione dei danni ai veicoli e alle persone e, se conosciuto, il numero di sinistro stradale. La dichiarazione, che può essere redatta anche al computer, va però datata e firmata in originale e a penna dal testimone. Deve essere, infine, accompagnata dalla copia di un documento d’identità valido e dal codice fiscale del testimone.

Cosa succede se il testimone non si presenta in giudizio?

La testimonianza costituisce un diritto ma anche un dovere per chi ha assistito ad un sinistro stradale con lesioni alla persona o un incidente stradale mortale. Se il testimone non si presenta in giudizio, in caso di processo civile, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione o disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva, condannandolo al pagamento di una pena pecuniaria, in virtù dell’articolo 255 del Codice di procedura civile. Peggiori sono le conseguenze per il testimone che decide di non presentarsi al processo penale. In questi casi, secondo l’articolo 133 del Codice di procedura penale, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarlo, con ordinanza, al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Hai perso un familiare in un incidente stradale?

Lo studio legale Scarpellini presta assistenza ai parenti delle vittime di mortali al fine di ottenere il giusto risarcimento. Grazie all’esperienza maturata sul campo, siamo in grado di tutelare i nostri assistiti nei complessi rapporti con le compagnie di assicurazione e in tutti i gradi giudizio.

Altri articoli

Facebook
Twitter
LinkedIn

Contattaci per una consulenza gratuita
Hai riportato lesioni personali gravi o gravissime?
Parlarci del tuo caso. Ti ascoltiamo subito

Compila il form e invia la richiesta. Verrai ricontattato al più presto.
Tutte le informazioni che ci fornirai saranno trattate con la massima riservatezza e quanto più saranno dettagliare tanto più ci permetteranno di darti da subito una consulenza mirata ed efficace.

Fissa un appuntamento telefonico: 02 40031477

Se preferisci chiama dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 18.00, per fissare un appuntamento telefonico.