Studio Legale Scarpellini

In caso di incidente stradale mortale, chi viene risarcito?

Secondo l’orientamento ormai prevalente, in caso di incidente stradale mortale hanno diritto a chiedere il risarcimento del danno subito coloro che avevano un solido e duraturo legame affettivo con la vittima, quali coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle e, in alcuni casi, anche i nonni.

Nel calcolo del risarcimento del danno per incidente stradale mortale va, quindi, valutato il rapporto intercorrente con la vittima. Si tratta di un’operazione delicata che necessita di specifiche competenze legali. Il rischio per i parenti della vittima è quello di non vedersi riconosciuto il giusto risarcimento. L’avvocato Roberta Scarpellini e il suo studio legale si occupano da anni di risarcimento dei danni da incidenti stradali mortali o che hanno provocato lesioni gravi e gravissime e sono in grado di tutelare i propri assistiti sia nei rapporti con le compagnie di assicurazione, sia  in tutti i gradi di giudizio. Oltre ad essere un’esperta in materia di incidenti stradali mortali, l’avvocato Scarpellini ha anche fondato l’Associazione NEVRA per il riconoscimento del danno neuropatico, di cui è Presidente.

Un tuo congiunto è stato vittima di un incidente stradale?

Incidente stradale mortale: chi può chiedere i danni?

In caso di incidente stradale mortale, i congiunti hanno diritto a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditas e iure proprio. Nel primo caso, si intende la possibilità di subentrare nel diritto al risarcimento dei danni patiti dal danneggiato in seguito al decesso, da parte dei prossimi congiunti, ovvero il coniuge – anche convivente -, genitori, figli, fratelli o in mancanza di questi, degli altri congiunti, secondo l’ordine individuato negli artt. 565 ss. c.c. titolo II del Codice civile (“Delle successioni legittime”). Quando il risarcimento è richiesto dai congiunti prossimi, in genere la giurisprudenza non esige alcun tipo di prova sull’esistenza del pregiudizio, in quanto l’esistenza di uno stretto legame di parentela è di per sé sufficiente per presumere che la perdita di una persona così vicina possa aver determinato una grande sofferenza.

Nel secondo caso, si fa riferimento a tutti quei danni “riflessi”, quali sofferenze e patemi, che non si sono prodotti direttamente sulla vittima del sinistro, bensì sulla sfera giuridica di una serie di soggetti a lui vicini, che sono considerati vittime secondarie.

Perizia in caso di incidente mortale

Dopo un incidente stradale mortale, l’autorità giudiziaria dispone l’autopsia per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire il legame tra il decesso e l’incidente. La famiglia della vittima ha la facoltà di nominare un medico legale di fiducia affinché assista all’autopsia. Insieme alla perizia del medico-legale, vengono disposte le perizie cinematiche o modali, attraverso la Consulenza tecnica d’Ufficio (CTU) con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente stradale per assegnare le responsabilità del sinistro. Per i familiari è indispensabile farsi seguire da un legale esperto in queste delicatissime fasi in cui vengono eseguiti tutta una serie di esami irripetibili.

Bisogna, inoltre, ricordare che come conseguenza dell’incidente stradale mortale scatta d’ufficio l’accusa per chi l’ha causato di omicidio stradale, una fattispecie delittuosa autonoma rispetto al reato di omicidio colposo, introdotta dalla legge n. 41 del 23 marzo 2016 al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti di coloro che, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionino per colpa la morte altrui.

Scadenza e tempistiche per richiesta risarcimento danno

In caso di incidente stradale mortale è stabilita una prescrizione più lunga, rispetto al comune sinistro stradale, che coincide con quella prevista per il reato commesso. Se il responsabile dell’incidente mortale viene condannato per “omicidio stradale”, la prescrizione seguirà il termine previsto per l’omicidio colposo di dieci anni, estendibile fino a quindici se sono presenti aggravanti.

Liquidazione danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale

In generale per la liquidazione del danno, si tiene conto dei criteri orientativi elaborati dalla giurisprudenza, in particolare delle tabelle dei Tribunali di Roma e Milano che considerano parametri consistenti in valori monetari standardizzati, in modo da consentire una liquidazione oggettiva del danno. Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale la tabella attualmente utilizzata è quella del Tribunale di Roma.

Liquidazione del risarcimento danni per la morte del figlio

Pe la liquidazione del danno in caso di perdita di genitore, figlio, coniuge o assimilati, le Tabelle del 2021 prevedevano una forbice da 168.250,00 euro a 336.500,00 euro, mentre le Tabelle del 2022 stabiliscono un “valore punto” di 3.365,00 euro che è stato ottenuto dividendo per cento l’importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 336.500,00/100. I punti totali attribuibili sono 118, con una soglia non superabile di € 336.500,00, fatta salva la sussistenza di circostanze eccezionali.

La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei seguenti dati: età della vittima primaria (massimo di 28 punti); età della vittima secondaria (massimo di 28 punti); convivenza (massimo 16 punti se le due vittime convivevano, 8 punti qualora le due vittime, pur non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale); sopravvivenza di altri congiunti al de cuius (fino a 16 punti); della qualità e intensità della relazione affettiva (fino a 30 punti). Per calcolare il valore monetario, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si moltiplica il totale per il valore punto, ottenendo così l’importo da liquidare.

Liquidazione in caso di perdita di fratello o nipote

Nei casi di perdita di fratello o nipote, le Tabelle del 2021 prevedevano una forbice da 24.350,00 euro a 146.120,00 euro, mentre le Tabelle 2022 stabiliscono un “valore punto” di 1.461,20 euro che è stato ottenuto dividendo per cento l’importo massimo previsto dalle Tabelle del 2021, ossia 146.120,00/100. In questi casi i punti totali attribuibili sono 116 con una soglia non superabile di 146.120,00 euro.

Il parametro e): qualità e intensità della relazione affettiva

L’ultimo dei cinque parametri in base ai quali è possibile calcolare i punti è quello che prevede

l’attribuzione di punti più alta (sino a 30). Si tratta del criterio della qualità e intensità della relazione affettiva che considera sia la sofferenza interiore patita, sia lo stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale). Per l’attribuzione dei punti, è necessario considerare oltre alle circostanze oggettive, le ulteriori circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva) facendo riferimento: alle frequentazioni e contatti tra le parti (di persona, telefonici o telematici); alla condivisione delle festività; alla condivisione delle vacanze; alla condivisione dell’attività lavorativa, di hobby o sport; all’attività di assistenza sanitaria o domestica; all’agonia, penosità, o alla particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria. In tutte queste ipotesi bisogna, altresì, valutare il livello di intensità. Per fare un esempio, nel caso in cui si tratti della perdita del genitore da parte di un bambino di 5 anni, si presume un’intensa relazione affettiva, la convivenza e condivisione di tutte le attività quotidiane, e la dipendenza della vittima secondaria (il bambino) da quella primaria (il genitore). In tale ipotesi, andrà attribuito il massimo dei punti previsti dal parametro e), ossia 30.

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Prestiamo da sempre assistenza ai parenti delle vittime di mortali al fine di ottenere il giusto risarcimento. Grazie all’esperienza maturata sul campo, lo studio legale Scarpellini tutela i propri assistiti nei rapporti con le compagnie di assicurazione e in tutti i gradi giudizio.

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