Studio Legale Scarpellini

Prescrizione Sinistro Stradale Gravi per Lesioni: 5 e 6 anni

Il diritto al risarcimento danni per un sinistro stradale si prescrive tipicamente in 2 anni dalla data dell’incidente, termine che si estende a 5 anni qualora il danno derivi da un fatto illecito o da una condotta configurabile come reato.

Per non incorrere nella decadenza di tale diritto, è essenziale interrompere i termini legali inviando tempestivamente una formale costituzione in mora alla compagnia assicurativa tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? Devi sapere che c’è un termine per chiedere il risarcimento del danno, dopo il quale questo diritto potrà più essere esercitato.

Se hai subito un danno a seguito di un incidente stradale e vuoi chiedere il risarcimento devi rispettare i termini di legge. Il supporto di un avvocato per incidenti stradali competente in materia di risarcimento danni ti aiuterà ad evitare il rischio di perdere il diritto al risarcimento e ti metterà nelle condizioni di formulare una richiesta di risarcimento completa e ben formulata, condizioni indispensabili per far valere il tuo diritto.

Cos’è la prescrizione in un sinistro stradale?

Quando si parla di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale ci si riferisce ad una modalità di estinzione del diritto al risarcimento che si verifica quando il danneggiato non lo richiede nei termini stabiliti dalla legge. I tempi di prescrizione variano a seconda che si tratti di danni materiali, psico-fisici o se la condotta che ha causato il sinistro sia penalmente sanzionabile.

Per capire quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno, bisogna far riferimento ai principi generali del Codice Civile che, all’articolo 2947, stabilisce per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo, la prescrizione del diritto al risarcimento di 2 anni, mentre per il risarcimento del danno da incidente stradale derivante da fatto illecito, il termine è di 5 anni.

L’avvocato Roberta Scarpellini e il suo studio legale si occupano da anni di risarcimento dei danni da incidenti stradali mortali o che hanno provocato lesioni gravi e gravissime e sono in grado di interfacciarsi al meglio con le compagnie assicurative e di rappresentare i propri assistiti in tutti i gradi di giudizio. L’avvocato Scarpellini si batte da anni per garantire il giusto risarcimento alle vittime con lesioni gravi e gravissime, ed è Presidente dell’Associazione NEVRA che è dalla parte delle vittime per il riconoscimento del danno neuropatico.

Sei vittima di un incidente stradale?

Non aspettare. Potresti perdere il diritto al risarcimento dei danni.

Lo studio legale Scarpellini ha maturato una specifica competenza nelle richieste di risarcimento per danni subiti a seguito di un incidente stradale e ti darà tutte le informazioni utili. Non aspettare perché potresti perdere il diritto al risarcimento.

Quando la prescrizione del risarcimento danni da sinistro stradale è di 2 anni

Il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto, per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo. Questa prescrizione è valida sia per le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali, sia per i danni non patrimoniali.

Quando la prescrizione del risarcimento danni da sinistro stradale è di 5 anni

Nei casi in cui il danno sia conseguente a un fatto illecito, a un comportamento doloso o colposo, è stato posto in essere con intenzionalità o imprudenza o disattenzione, il diritto al risarcimento si estingue dopo 5 anni dal giorno in cui è avvenuto il sinistro.

La prescrizione “lunga” è valida anche quando la richiesta di risarcimento è proposta nei confronti del responsabile indiretto, anche se non è l’autore del reato, e da chi ha subito danni conseguenti dal fatto, pur non essendo vittima del reato. Si applica, inoltre, nei casi di danni causati da un’insidia stradale, come ad esempio una buca nel manto stradale.

Prescrizione del diritto al risarcimento danni da sinistro stradale in caso di reato

Secondo il terzo comma dell’articolo 2947 del Codice Civile il termine di prescrizione più lungo di 5 anni si applica quando il fatto è considerato reato. In questo caso, non è necessario che il danneggiato intraprenda un’azione penale, per esempio sporgendo querela verso chi ci ha provocato il danno, ma è sufficiente che il fatto sia classificato dal Codice Penale come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia ad esso collegato (alcuni esempi di reati stradali: omicidio stradale; guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; eccesso di velocità; guida senza patente o senza assicurazione auto; attraversamento della strada con semaforo rosso; guida contromano; fuga dei conducenti coinvolti nel sinistro).

Come interrompere la prescrizione per sinistri stradali

Per interrompere i tempi di prescrizione, il danneggiato può costituire in mora la compagnia di assicurazione del responsabile civile, con e-mail inviata con posta certificata PEC o per lettera raccomandata. Dalla costituzione in mora riprendono i termini per la prescrizione del diritto al risarcimento. In questa fase l’intervento di un legale esperto in materia dei sinistri stradali è indispensabile per evitare errori o mancanze nella formulazione della richiesta che possono condizionare l’ottenimento di un congruo risarcimento. Interrompono, inoltre, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale l’invito alla negoziazione assistita, l’atto di citazione in giudizio e anche gli atti ricevuti dalla compagnia assicurativa in cui si evince il riconoscimento di debito a favore del danneggiato (esempio: raccomandata dell’offerta di risarcimento del danno subito).

Conoscere e monitorare queste scadenze è il passo fondamentale per tutelare i propri diritti e agire tempestivamente, evitando che il trascorrere del tempo vanifichi la possibilità di ottenere il giusto ristoro economico.

Nome/Concetto chiaveCaratteristica principaleDettaglio tecnicoVantaggio/Applicazione pratica
Prescrizione BreveSinistri stradali ordinari e danni da circolazione.Scade in 2 anni (Art. 2947 Codice Civile).Permette di richiedere il risarcimento per i comuni danni materiali e psico-fisici.
Prescrizione LungaDanni conseguenti a fatto illecito (dolo o colpa).Scade in 5 anni dal giorno in cui è avvenuto il sinistro.Copre i danni causati da insidie stradali e le richieste verso responsabili indiretti.
Prescrizione per ReatoIncidente con rilevanza penale (es. lesioni, guida in stato di ebbrezza).Si applica il termine di 5 anni (o il maggiore termine previsto per il reato).Tutela le vittime di reati stradali indipendentemente dalla presentazione di una querela.
Interruzione PrescrizioneBlocco del decorso temporale del termine di legge.Richiede atto formale (es. PEC, mora, citazione).Azzera il conteggio dei tempi, facendo ripartire da capo il calcolo della prescrizione.

Richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo trasportato

Anche il terzo trasportato coinvolto nel sinistro stradale ha diritto al risarcimento dei danni subiti. In questo caso, si applicano le stesse regole previste per il conducente e il proprietario del veicolo coinvolto. L’art 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che qualsiasi atto di interruzione della prescrizione dovrà essere indirizzato alla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato.

Avvocato specializzato nel risarcimento del danno da sinistro stradale

Per ottenere un giusto ristoro è indispensabile farsi assistere da un avvocato esperto in incidenti stradali e con una consolidata esperienza nel trattare con le compagnie di assicurazione.

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L’attività prevalente dello studio legale Scarpellini è dare assistenza alle vittime di incidenti stradali gravi, gravissimi e mortali. Non aspettare perché, se non rispetti i termini di legge, potresti perdere il diritto al risarcimento.

Domande Frequenti sulla Tutela del Danneggiato

Come posso interrompere la prescrizione dopo un incidente?

L’interruzione della prescrizione è quell’atto formale che blocca e fa ripartire da zero il calcolo dei termini di legge. Si concretizza inviando una lettera di messa in mora all’assicurazione tramite PEC o raccomandata A/R, avviando una negoziazione assistita, oppure tramite una formale citazione in giudizio civile.

Cosa succede se lascio scadere i termini legali?

La prescrizione è una causa di estinzione del diritto: superati i termini, perdi definitivamente la facoltà di richiedere e ottenere il risarcimento per i danni subiti. Se decorrono 2 o 5 anni senza che vi sia stato alcun atto interruttivo valido, la compagnia assicurativa avrà il diritto di respingere inappellabilmente la tua richiesta.

Il terzo trasportato ha tempi di prescrizione differenti?

Il terzo trasportato è il passeggero a bordo del veicolo che subisce lesioni senza avere alcuna responsabilità nella causazione dell’incidente. I tempi legali restano di 2 o 5 anni, ma l’atto interruttivo deve essere inviato direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava, secondo quanto disposto dall’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni.

Immagine di Avv. Roberta Scarpellini

Avv. Roberta Scarpellini

L'Avvocato Roberta Scarpellini è specializzata nella negoziazione stragiudiziale e giudiziale per garantire il giusto risarcimento alle vittime di incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime e mortali. È anche Presidente dell'Associazione NEVRA, che si focalizza sul riconoscimento medico-legale del danno neuropatico. Lo studio legale Scarpellini offre assistenza completa, dalla valutazione dei danni alla trattativa per il risarcimento, assicurando un'approfondita tutela legale e giuridica per i suoi assistiti.

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